CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 42489/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/11/2018 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte d'appello di Venezia ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come accertata dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Vicenza dell'8 giugno 2010 in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso con altro imputato, separatamente giudicato. Al ricorrente si contestava di aver prestato ausilio e supporto al correo (che, rivendicando il mancato pagamento di un quantitativo di droga da parte della vittima, aveva aggredito con un bastone la persona offesa) accompagnandolo presso l'abitazione della vittima e trafugando materialmente beni e arredi che depositava all'interno del veicolo utilizzato per raggiungere il luogo del delitto. 2. Ha proposto ricorso la difesa del Piazza deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione, carente e "insufficiente", quanto al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa su cui riposava l'affermazione di responsabilità. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.110 e 628 cod. pen., quanto alla carenza di prova circa l'elemento soggettivo del contestato reato; non era provata la consapevolezza del ricorrente dell'illecita sottrazione dei beni (che la stessa vittima, secondo la sua versione, aveva aiutato a caricare sul veicolo), ignorando le intenzioni del correo e non avendo preso parte all'azione aggressiva. 2.2. Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio ex art. 163 cod. pen. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è del tutto reiterativo, anche nella riproduzione testuale, del corrispondente motivo di appello, finendo per lamentare una non condivisa valutazione della credibilità della persona offesa e dell'interrogatorio reso dall'imputato, che il ricorrente ritiene "più credibile". Il motivo così strutturato si colloca al di fuori del perimetro dei motivi consentiti in sede di legittimità: sia perché si limita a reiterare gli argomenti già dedotti in sede di appello, senza formulare la necessaria critica alle valutazioni in punto di fatto e di diritto condotte della Corte territoriale (fg. 5, ove si evidenzia l'assenza di intenti calunniosi della vittima, l'esistenza di riscontri oggettivi al suo narrato, la contraddittorietà tra le versioni rese dagli imputati e le ammissioni di carattere logico contenute nelle dichiarazioni del ricorrente), sia in quanto finisce per sollecitare una rivalutazione nel merito delle fonti di prova (che non può formare oggetto di censure in sede di legittimità poiché sono «inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»: in questi termini, ex plurimis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 1.2. Anche il secondo motivo è totalmente reiterativo del motivo di appello, senza alcun confronto con le osservazioni della Corte territoriale (ff. 5 e 6) che hanno messo in rilievo la successione cronologica dell'aggressione armata da parte del correo, della visione delle lesioni subite dalla vittima, fatti percepiti direttamente dal ricorrente, e dell'asportazione dei beni dall'abitazione della vittima, indici inequivocabili della consapevolezza della correlazione tra l'azione violenta e il successivo spossessamento: inoltre, la Corte ha ricordato che lo stesso imputato aveva dichiarato di essersi nascosto per sfuggire al controllo delle forze dell'ordine che erano transitate casualmente mentre erano in corso le operazioni di carico del veicolo, ulteriore segnale evidente della consapevolezza dell'illicietà della situazione in cui versava il ricorrente. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, facendo corretta applicazione del costante insegnamento di legittimità (secondo il quale nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)»: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), ha specificato che la negativa personalità (desunta da un precedente per delitti in materia di stupefacenti) e la gravità del fatto (apprezzata per le modalità esecutive e per il contesto in cui è maturato il delitto) costituivano elementi ostativi preponderanti rispetto a eventuali dati positivi (neppure dedotti dal ricorrente, anche in questa sede), rilevando altresì che l'entità della pena irrogata era d'ostacolo alla concessione del benefico della sospensione condizionale della pena. Si tratta di motivazione fondata sul logico apprezzamento dei dati processuali e priva di alcun vizio. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/7/2021 [OSCURATO:PERSONA]