CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 14674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ud. 09/02/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 26913-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro 514 tempore,, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26913/2016 VALADIER n.36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 514/2022 Numero di raccolta generale 14674/2022 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Data pubblicazione 09/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 2656/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2016 R.G.N. 3740/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26913/2016 Numero sezionale 514/2022 Numero di raccolta generale 14674/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25 maggio 2016 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Latina, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento del diritto alla assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della PROVINCIA di LATINA (in prosieguo: la PROVINCIA) e per la condanna della PROVINCIA alla costituzione del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno ovvero, in subordine, al solo risarcimento del danno. 2. La Corte territoriale esponeva in fatto che la PROVINCIA con delibera nr. 12 del 9 gennaio 2012 aveva disposto l’assunzione di due unità di personale con profilo di «Istruttore direttivo giuridico amministrativo» di categoria D1 per scorrimento della graduatoria del concorso indetto con provvedimento dell’1 marzo 2007, già utilizzata fino al nono classificato. 3. Il decimo classificato era stato regolarmente assunto mentre l’undicesimo era stato convocato una prima volta in data 2 aprile 2012, risultando sconosciuto all’indirizzo ed una seconda volta per il giorno 29 giugno 2012; in tale data non si era presentato, decadendo dal diritto alla assunzione. 4. La QUADRINI si era classificata al dodicesimo posto sicché effettivamente aveva maturato, come sostenuto in domanda, un diritto soggettivo alla assunzione una volta decaduto il candidato che la precedeva nella graduatoria di concorso. 5. Tuttavia la PROVINCIA, con delibera di Giunta del 12 luglio 2012 nr. 80 aveva modificato il piano triennale di assunzioni riducendo il fabbisogno di posti, in applicazione del D.L. 6 luglio 2012 nr. 5, con il quale era stato fatto divieto di assumere nuovo personale a tempo indeterminato. Tra la mancata presentazione dell’undicesimo classificato e l’entrata in vigore del suddetto decreto-legge era trascorsa una sola settimana. 6.Il breve tempo decorso non aveva ragionevolmente permesso alla amministrazione di portare a compimento gli ulteriori atti del procedimento di assunzione; potevano richiamarsi, quali principi generali, le regole del procedimento amministrativo, secondo le quali (articolo 2 L. nr. 241/1990) in F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26913/2016 Numero sezionale 514/2022 Numero di raccolta generale 14674/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 mancanza di termine diverso, il termine di conclusione del procedimento amministrativo era di trenta giorni. Tale limite temporale poteva costituire un ragionevole parametro per verificare se fosse ravvisabile un comportamento colposo della amministrazione nel portare a compimento la procedura di assunzione. 7. La mancata assunzione della QUADRINI non era dipesa da un ritardo colpevole ma da un factum principis sopravvenuto. 8. La QUADRINI sosteneva che la decadenza del candidato che la precedeva in graduatoria doveva essere retrodatata alla prima convocazione, del 29 marzo 2012, ai sensi del bando di concorso: secondo l’articolo 5, punto 1 del bando il candidato era tenuto a dichiarare la propria residenza ed eventuale recapito ed a comunicare tempestivamente la sua eventuale modifica; a tenore del successivo articolo 7, la amministrazione poteva utilizzare il recapito fornito con la domanda di partecipazione ed, in mancanza di comunicazione della sua variazione, non era responsabile della mancata conoscenza di quanto notificato all’indirizzo indicato in domanda. 9. La Corte di merito, nel respingere tali deduzioni, osservava che la disposizione non prevedeva un effetto di decadenza, ma la possibilità della amministrazione di utilizzare il recapito fornito con la domanda; si trattava di una regola ad esclusivo vantaggio della amministrazione, che poteva decidere di non avvalersene. 10. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi di censura, cui la PROVINCIA ha opposto difese con controricorso. 11. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. ― la violazione degli articoli 1362,1363, 1366 e 1369 cod. civ., in relazione agli articoli 5 e 7 del bando di concorso ed all’articolo 41, comma 3, del regolamento dei concorsi della Provincia di Latina nonché degli F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26913/2016 Numero sezionale 514/2022 Numero di raccolta generale 14674/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 articoli 1175 e 1375 cod. civ. in relazione all’articolo 97 Cost. 2. La parte ricorrente ha censurato la sentenza nel punto in cui affermava che la decadenza del candidato che la precedeva in graduatoria si era verificata solo all’esito della seconda convocazione (in data 29 giugno 2012), sostenendo che tale effetto si sarebbe verificato sin dal giorno 29 marzo 2012, data della prima convocazione, non andata a buon fine. Si addebita al giudice dell’appello una erronea interpretazione delle disposizioni del bando di concorso sull’onere di comunicazione delle variazioni di domicilio e sulle sue conseguenze. 3. Il motivo è inammissibile. 4. Pacifica è la previsione di decadenza dal diritto alla assunzione in caso di mancata presentazione del vincitore per la assunzione in servizio. 5. La questione dedotta in questa sede concerne le regole del bando di concorso relative alle modalità di convocazione (articoli 5 e 7), sostenendo la parte ricorrente che anche una convocazione non andata a buon fine ( quale quella del 29 marzo 2012) determinerebbe la decadenza del vincitore, se avvenuta al domicilio che questi ha indicato nella domanda di partecipazione al concorso, senza provvedere ad aggiornarlo. 6. Ai fini dell’accertamento del diritto alla assunzione viene in rilievo la natura di promessa al pubblico del bando di concorso, soggetto, come tale, alle regole di interpretazione degli atti negoziali di cui agli articoli 1362 e seguenti cod. civ. 7. Al fine di far valere in sede di legittimità una violazione di tali criteri ermeneutici occorre fare esplicito riferimento alle norme asseritamene violate ed inoltre precisare in quale modo il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (cfr., per tutte, Cass. n. 17168/12). 8. Va inoltre in questa sede ribadito che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'interpretazione data dal giudice di merito per essere esente da vizi di legittimità non deve essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili interpretazioni sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26913/2016 Numero sezionale 514/2022 Numero di raccolta generale 14674/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (tra le tante: Cass.nr. 26158 del 2020; Cass. nr. 27136 del 2017; Cass. nr. 24539 del 2009). 9.Nella fattispecie di causa, la ricorrente, da un canto, non illustra le ragioni per le quali la interpretazione accolta dal giudice del merito ― secondo la quale la amministrazione aveva la facoltà e non l’obbligo di avvalersi del domicilio indicato dal candidato in domanda ― sarebbe in contrasto con gli articoli 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ., dall’altro propone una diversa interpretazione del bando, conforme ai propri interessi, assumendo che essa sarebbe l’unica coerente con tali regole legali e con i principi di correttezza e buona fede. 10.In questo modo, piuttosto che denunciare un vizio di legittimità della sentenza, chiede a questa Corte di avallare una diversa interpretazione delle disposizioni del bando, compito, questo, estraneo alla funzione di legittimità. 11. Il secondo mezzo è proposto sotto il profilo della violazione dell’articolo 2 L. nr. 241/1990, in relazione al computo nella sentenza impugnata del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento. 12. Si addebita alla Corte di merito di avere calcolato detto termine dalla data di decadenza dell’undicesimo classificato mentre avrebbe dovuto aversi riguardo alla data di avvio della procedura di assunzione (delibera del 9 gennaio 2012). 13. Il motivo è infondato. 14. Per quanto accertato nella sentenza impugnata, il tempo trascorso tra la decadenza dell’undicesimo classificato in graduatoria e la entrata in vigore del D.L. nr. 5/2012, con il quale era stato introdotto il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, era di una sola settimana. Tale accertamento è di per sé idoneo a sorreggere la valutazione di assenza di un ritardo colpevole della amministrazione nel dar corso alla assunzione. 15. Va peraltro rilevato che con la delibera che decide di effettuare le assunzioni e di scorrere la graduatoria ancora efficace di un precedente concorso si esaurisce la fase riservata alla discrezionalità amministrativa; le condotte F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26913/2016 Numero sezionale 514/2022 Numero di raccolta generale 14674/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 successive della amministrazione restano regolate dal diritto privato. 16. Pertanto, dopo la adozione della delibera di scorrimento della graduatoria non si applica il termine di trenta giorni di conclusione del procedimento amministrativo (termine che peraltro riguarda i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali), ma la condotta della amministrazione resta regolata dai principi civilistici sull’adempimento delle obbligazioni. 17. La sentenza impugnata resiste alla censura, in quanto fondata sulla brevità del tempo trascorso; nel complessivo iter argomentativo il richiamo ai principi generali del procedimento amministrativo è meramente rafforzativo della autonoma valutazione del giudice d’appello secondo cui «il decorrere di un tempo così esiguo non ha ragionevolmente permesso all’Amministrazione di portare a compimento gli ulteriori atti del procedimento di assunzione del dodicesimo candidato» (così a pagina 8 della sentenza impugnata, capoverso 6). 18. Con la terza censura si deduce ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod. proc. civ. ― l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’omessa valutazione di tutte le fasi del procedimento di copertura dei posti vacanti. 19. La parte ricorrente ha dedotto che tra la data di adozione della delibera di scorrimento della graduatoria, il 9 gennaio 2012 e la data di presa d’atto della decadenza dell’undicesimo classificato, il 29 giugno 2012, era decorso un tempo tale da configurare un colpevole ritardo della amministrazione, anche a voler applicare il termine di 30 giorni a ciascuna fase della procedura. 20.Il motivo è inammissibile. 21. La parte chiede a questa Corte una rivalutazione del giudizio di fatto sulla assenza di colpa della amministrazione in una fattispecie in cui, per la valutazione conforme resa nei due gradi di merito, il vizio di motivazione non è deducibile in sede di legittimità, ai sensi dell’articolo 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 26913/2016 Numero sezionale 514/2022 Numero di raccolta generale 14674/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 22. Il ricorso deve essere nel complesso respinto. 23. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 24. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1 co. 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 9 febbraio 2022. IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6