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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28894/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto, in rito, che la sospensione della misura alternativa, con conseguente proposta di revoca, da parte del magistrato di sorveglianza non determina la sua incompatibilità a far parte del collegio nel successivo giudizio sulla revoca stessa, trattandosi di una statuizione di carattere provvisorio connotata da una finalità cautelativa (tra le molte, Sez. 1, n. 42345 del 14/05/2019, Floris, Rv. 277296-01); che, in ogni caso, la pretesa incompatibilità andava dedotta mediante tempestiva ricusazione, viceversa non proposta, non essendo deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852-01); che, nel merito, il ricorso risulta manifestamente infondato, perché la revoca della detenzione domiciliare è saldamente ancorata alla reiterazione, in corso di misura, di condotte trasgressive delle prescrizioni imposte; reiterazione ritenuta, non implausibilmente, espressiva dell'inidoneità contenitiva della misura stessa e dell'impossibilità di utile sua prosecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto, in rito, che la sospensione della misura alternativa, con conseguente proposta di revoca, da parte del magistrato di sorveglianza non determina la sua incompatibilità a far parte del collegio nel successivo giudizio sulla revoca stessa, trattandosi di una statuizione di carattere provvisorio connotata da una finalità cautelativa (tra le molte, Sez. 1, n. 42345 del 14/05/2019, Floris, Rv. 277296-01); che, in ogni caso, la pretesa incompatibilità andava dedotta mediante tempestiva ricusazione, viceversa non proposta, non essendo deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852-01); che, nel merito, il ricorso risulta manifestamente infondato, perché la revoca della detenzione domiciliare è saldamente ancorata alla reiterazione, in corso di misura, di condotte trasgressive delle prescrizioni imposte; reiterazione ritenuta, non implausibilmente, espressiva dell'inidoneità contenitiva della misura stessa e dell'impossibilità di utile sua prosecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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