CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11811/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 23, ROMA,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 27, ROMA,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 12255/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 11811/2026Data pubblicazione 29/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 727/2021 pubblicatail 02/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto da RegioneLazio e [OSCURATO:PERSONA] Roma 2 nella controversia con [OSCURATO:PERSONA].2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto di Catera abeneficiare delle prestazioni terapeutiche previste dal DPCA della RegioneLazio n.188/2015 presso la Struttura residenziale terapeutico-riabilitativa(SRTR) per trattamenti comunitari estensivi [OSCURATO:PERSONA] di MarinoLaziale, con onere economico posto a carico del Servizio sanitarionazionale.3. Il Tribunale di Roma accolse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] econdannò Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Roma 2, in via solidale tra loro, alpagamento della retta giornaliera sopportata da Catera dal luglio 2016 esino alla data delle sue dimissioni.4. La corte territoriale, in integrale riforma, ha rigettato le domandeoriginariamente proposte da Catera.5. Per la cassazione della sentenza ricorre in via principale la parteprivata, con ricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria, ai qualiRegione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Roma 2 resistono con controricorso. Regione Lazioha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a un motivo.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 12255/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 11811/2026Data pubblicazione 29/04/20261. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.421, 435,291 cod. proc. civ., dell’art.3 bis della legge n.53/1994, dell’art.20 deld.lgs. n.82/2005, dell’art.125 cod. proc. civ., in correlazione con l’art.111Cost. e con l’art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell’uomo e delle libertà fondamentali.2. Sostiene che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare laimprocedibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2, per la inesistenzagiuridica della notificazione del ricorso in appello a mezzo PEC in data01/04/2019, inesistenza dalla quale sarebbe derivata la impossibilità diprocedere alla rinnovazione della notifica ex art.291 cod. proc. civ., comedisposto dalla corte territoriale.3. La censura è inammissibile in ragione della sua novità, perché dallamotivazione della sentenza impugnata non risulta alcuna eccezione diimprocedibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 proposta avanti allacorte territoriale, eccezione che non risulta nemmeno trascritta elocalizzata dal ricorso per cassazione.4. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione degli artt.416, 437, 115 cod. proc. civ. e2697 cod. civ. in correlazione con l’art.32 Cost.5. Sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere insussistente ilrequisito della urgenza ed indifferibilità del ricovero oltre che della idoneitàdella struttura prescelta a fornite trattamenti di alta intensità ed urgenza,siccome circostanze di fatto mai contestate dalle controparti avanti algiudice di prime cure ma solo in grado di appello, in violazione dei nova.6. Sulla questione agitata nel ricorso questa Corte è costante nel ritenereche con riferimento al dovere del convenuto «di prendere posizione, inmaniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fattiaffermati dall'attore a fondamento della domanda» ex art.416 cod. proc.civ., occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione,Numero registro generale 12255/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 11811/2026Data pubblicazione 29/04/2026posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato neitempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempresoggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondocompete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per leparte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo dellafattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti allatitolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioniespressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte,dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fattimodificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatoriolegittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti unsuperamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni edecadenze previste, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficiodelle eccezioni facente capo al giudice si traduce solo nell'attribuzione dirilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre chela richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria oespressamente prevista, essendo però in entrambi i casi necessario che ipredetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamenteacquisiti al processo e provati alla stregua della specifica disciplinaprocessuale in concreto applicabile (cfr. Cass. n.22083/2021, Cass. n.20317/2019, Cass. n.27405/2018, Cass. n.12353/2010, ma vedi già Cass.S.U. n.1099/1998).7. Più in particolare, secondo i principi di diritto di Cass. n. 2271/2021richiamata dalla stessa parte ricorrente nella sua memoria illustrativa,«nel rito del lavoro, la preclusione in appello di un’eccezione nuovasussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi ecircostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto insede di gravameNumero registro generale 12255/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 11811/2026Data pubblicazione 29/04/2026un nuovo tema d’indagine, così alterando i termini sostanziali dellacontroversia e determinando la violazione del principio del doppio grado digiurisdizione».8. Nel caso in esame la corte territoriale ha ritenuto che l’odiernaricorrente «non ha completato le procedure previste dal citato DPCAn.188/2015 per l’inserimento in SRTRe ma ha effettuato l’accesso direttonella struttura prescelta senza la sussistenza di ragioni urgenti eindifferibili», ed ha fondato la sua conclusione sulla base della medesimadocumentazione già prodotta in primo grado dalle parti, e dunque sullemedesime circostanze di fatto già prospettate in quel giudizio.9. Deve dunque concludersi che la corte territoriale ha ritenuto lasussistenza di un fatto impeditivo della pretesa creditoria vantata daCatera in conformità del principio di diritto sopra richiamato. Rectius, lacorte territoriale si è limitata ad esercitare il suo potere di qualificare i fattiportati al suo esame, senza travalicare i limiti stabiliti dalla leggeprocessuale. La censura è pertanto infondata.10. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato (art.360 commaprimo n.3 cod. proc. civ.) la Regione [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art.8 comma quinquies, dell’art.2 comma 2 sexies lett.b)e dell’art.3 del d.lgs. n.502/1992, nonché dell’art.9 comma 3 della leggeregionale n.18/1994.11. Il motivo rimane assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale.12. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso principale, conassorbimento dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionatoproposto da Regione [OSCURATO:PERSONA].13. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve essere condannataal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge abeneficio di Regione [OSCURATO:PERSONA] ed euro 4.000,00 per compensi oltre alle speseNumero registro generale 12255/2021Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 11811/2026Data pubblicazione 29/04/2026forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di ASL Roma 2. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge abeneficio di Regione [OSCURATO:PERSONA] ed euro 4.000,00 per compensi oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di ASL Roma 2.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/04/2026.Il PresidenteRossana Mancino