Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2022

ECLI:EU:T:2022:259
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0242_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 aprile 2022 –

[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]

(Causa T‑242/19) ( 1 ) «Dumping – Importazioni di biciclette a pedalata assistita dotate di un motore elettrico ausiliario originarie della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 – Determinazione dell’esistenza di un pregiudizio – Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 – Calcolo della sottoquotazione dei prezzi – Nesso di causalità»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Obbligo di equo confronto tra il prezzo del prodotto interessato e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione – Confronto tra prezzi ottenuti in stadi commerciali diversi – Violazione – Conseguenza – Annullamento del regolamento che istituisce dazi antidumping – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 1, e 3, §§ 2, 3, 5 e 6) (v. punti 64‑66, 69‑71, 83‑91, 94, 103‑116, 121‑125)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3) (v. punti 67, 68, 92, 93)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Valutazione d’insieme – Obbligo di determinare i margini di sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2, 3, 5 e 6) (v. punti 99‑102)

4. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Sostituzione della motivazione di una decisione di un’istituzione – Inammissibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 119, 120) Dispositivo 1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte relativa alla [OSCURATO:PERSONA].

Ltd. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) GU C 206 del 17.6.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0242_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Causa T‑242/19) ( 1 ) «Dumping – Importazioni di biciclette a pedalata assistita dotate di un motore elettrico ausiliario originarie della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 – Determinazione dell’esistenza di un pregiudizio – Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 – Calcolo della sottoquotazione dei prezzi – Nesso di causalità» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Obbligo di equo confronto tra il prezzo del prodotto interessato e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione – Confronto tra prezzi ottenuti in stadi commerciali diversi – Violazione – Conseguenza – Annullamento del regolamento che istituisce dazi antidumping – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 1, e 3, §§ 2, 3, 5 e 6) (v. punti 64‑66, 69‑71, 83‑91, 94, 103‑116, 121‑125) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3) (v. punti 67, 68, 92, 93) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Valutazione d’insieme – Obbligo di determinare i margini di sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2, 3, 5 e 6) (v. punti 99‑102) 4. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Sostituzione della motivazione di una decisione di un’istituzione – Inammissibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 119, 120) Dispositivo 1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte relativa alla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) GU C 206 del 17.6.2019 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2016/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris