Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2022
ECLI:EU:T:2022:259
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0242_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 aprile 2022 –
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Causa T‑242/19) (
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)
«Dumping – Importazioni di biciclette a pedalata assistita dotate di un motore elettrico ausiliario originarie della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 – Determinazione dell’esistenza di un pregiudizio – Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 – Calcolo della sottoquotazione dei prezzi – Nesso di causalità»
1.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Obbligo di equo confronto tra il prezzo del prodotto interessato e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione – Confronto tra prezzi ottenuti in stadi commerciali diversi – Violazione – Conseguenza – Annullamento del regolamento che istituisce dazi antidumping – Presupposti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 1, e 3, §§ 2, 3, 5 e 6)
(v. punti 64‑66, 69‑71, 83‑91, 94, 103‑116, 121‑125)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3)
(v. punti 67, 68, 92, 93)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Valutazione d’insieme – Obbligo di determinare i margini di sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2, 3, 5 e 6)
(v. punti 99‑102)
4.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Sostituzione della motivazione di una decisione di un’istituzione – Inammissibilità
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 119, 120)
Dispositivo
1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte relativa alla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
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GU C 206 del 17.6.2019
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