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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12094/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/4/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, confermava la condanna per i delitti di ricettazione e uso di atto falso, commessi in concorso con 'lino [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la condanna era già divenuta definitiva.

I giudici di merito ritenevano accertato che •[OSCURATO:PERSONA] avesse venduto a Manciniun'autovettura provento di furto, alla quale era stata apposta una targa falsa e il cui numero di telaio risultava parimenti alterato; inoltre, al [OSCURATO:PERSONA] veniva consegnata una carta di circolazione falsa, redatta su un modulo provento di furto.

2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo, volto cumulativamente a censurail vizio di motivazione 'e il travisamento della prova.

Sostiene la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe confermato la condanna basandosi esclusivamente sulle deposizioni rese dai testi addotti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di valutarne l'attendibilità, nonostante le loro deposizioni presentassero plurimi passaggi dai quali desumere che si trattava di testimoni quanto meno compiacenti, addotti dal coimputato esclusivamente al fine di dimostrare la propria buona fede.

La Corte di appello, inoltre, sarebbe incorsa 'nel vizio di travisamento della prova, lì dove affermava che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva l'attività di rivenditore non autorizzato di autoveicoli, erroneamente interpretando la deposizione resa dall'Isp.[OSCURATO:PERSONA] il quale, invero, non aveva compiuto alcun accertamento in ordine all'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è stato deciso con rito cartolare.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo formulato nell'interesse del ricorrente consiste esclusivamente nel tentativo di sottoporre al giudice di legittimità una rilettura del materiale 1 probatorio valorizzato dalla Corte di appello.

Occorre premettere che la sentenza •rèscindente aveva censurato esclusivamente il fatto che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata dedotta da una circostanza di per sé non univocamente dimostrativa del concorso nel reato.

La prima sentenza oggetto di annullamento, infatti, aveva valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA], subito dopo l'avvio delle indagini in merito alla provenienza delittuosa dell'autovettura ceduta a [OSCURATO:PERSONA], avrebbe frettolosamente chiuso l'officina meccanica, presso la quale si sarebbe anche svolta la cessione dell'autovettura.

2.1. La Corte di appello, prendendo atto della rilevata insufficienza di tale elemento, ha correttamente proceduto al vaglio dei testi addotti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] che, sia pur con le inevitabili incertezze nel ricordo, hanno concordemente confermato gli elementi essenziali della condotta. 2In particolare, è emerso che l'autovettura era stata ceduta a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva in precedenza venduto un'altra macchina a [OSCURATO:PERSONA] che, però, aveva dato dei problemi.

In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concordavano la restituzione della prima autovettura e l'acquisto di quella oggetto del presente procedimento, con il conseguente versamento di un ulteriore somma di denaro.

Orbene, il nucleo essenziale del narrato è sostanzialmente coincidente e la Corte di appello ha espressamente valutato l'attendibilità dei testi, escludendo che vi fossero elementi di dubbio, non potendosi ritenere la loro inattendibilità per il semplice fatto che i predetti testi erano stati.

Mdicati a propria discolpa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di un giudizio di merito, adeguatamente motivato, rispetto al quale questa Corte non è legittimata a rivalutare il contenuto delle deposizioni per sindacare l'eventuale inattendibilità dei testimoni.

2.2. L'ulteriore doglianza, relativa al presunto travisamento della prova, è manifestamente infondata, posto che la Corte ci appello non ha in alcun modo incentrato la condanna dell'imputato sulla 1D'a$e di un'errata lettura della deposizione resa dall'Isp.[OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato di aver verificato che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva l'attività di riparatore di autovetture e, contestualmente, si occupava anche della vendita.

La difesa, nel sottolineareC rZ: r5-7. il -0 teste ha ammesso di non aver svolto alcun accertamento in relazione all'esistenza di una società riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA], ne vuol far discendere il denunciato travisamento della prova che, tuttavia, è insussistente.

La Corte di appello, infatti, si è limitata a prendere atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto l'autovettura a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tale attività del tutto compatibile e complementare con quella di autoriparazioni.

La circostanza che la rivendita fosse o meno svolta in modo professionale, così come l'accertamento dello svolgimento di tale attività in forma societaria o individuale, è del tutto irrilevante ai fini della prova del reato di ricettazione e, quindi, in alcun modo può essere posta a fondai:nento del dedotto travisamento della prova.

2.3. Manifestamente infondate risultano, infine, le censure sollevate in merito all'omesso rispetto del principio dell'in dubio pro reo, deducibile con ricorso in cassazione esclusivamente nella misura in cui sia ravvisabile un vizio della motivazione che, per le ragioni anzidette, è da escludersi nel caso di specie.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato 3inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresisientePaolo [OSCURATO:PERSONA] MassimES RrEiarelli [OSCURATO:PERSONA] 3 1 MAR 2026 AV 10 FUNisfma Cinn.teN 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/4/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, confermava la condanna per i delitti di ricettazione e uso di atto falso, commessi in concorso con 'lino [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la condanna era già divenuta definitiva. I giudici di merito ritenevano accertato che •[OSCURATO:PERSONA] avesse venduto a Manciniun'autovettura provento di furto, alla quale era stata apposta una targa falsa e il cui numero di telaio risultava parimenti alterato; inoltre, al [OSCURATO:PERSONA] veniva consegnata una carta di circolazione falsa, redatta su un modulo provento di furto. 2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo, volto cumulativamente a censurail vizio di motivazione 'e il travisamento della prova. Sostiene la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe confermato la condanna basandosi esclusivamente sulle deposizioni rese dai testi addotti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di valutarne l'attendibilità, nonostante le loro deposizioni presentassero plurimi passaggi dai quali desumere che si trattava di testimoni quanto meno compiacenti, addotti dal coimputato esclusivamente al fine di dimostrare la propria buona fede. La Corte di appello, inoltre, sarebbe incorsa 'nel vizio di travisamento della prova, lì dove affermava che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva l'attività di rivenditore non autorizzato di autoveicoli, erroneamente interpretando la deposizione resa dall'Isp.[OSCURATO:PERSONA] il quale, invero, non aveva compiuto alcun accertamento in ordine all'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è stato deciso con rito cartolare.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo formulato nell'interesse del ricorrente consiste esclusivamente nel tentativo di sottoporre al giudice di legittimità una rilettura del materiale     1 probatorio valorizzato dalla Corte di appello. Occorre premettere che la sentenza •rèscindente aveva censurato esclusivamente il fatto che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata dedotta da una circostanza di per sé non univocamente dimostrativa del concorso nel reato. La prima sentenza oggetto di annullamento, infatti, aveva valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA], subito dopo l'avvio delle indagini in merito alla provenienza delittuosa dell'autovettura ceduta a [OSCURATO:PERSONA], avrebbe frettolosamente chiuso l'officina meccanica, presso la quale si sarebbe anche svolta la cessione dell'autovettura. 2.1. La Corte di appello, prendendo atto della rilevata insufficienza di tale elemento, ha correttamente proceduto al vaglio dei testi addotti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] che, sia pur con le inevitabili incertezze nel ricordo, hanno concordemente confermato gli elementi essenziali della condotta. 2In particolare, è emerso che l'autovettura era stata ceduta a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva in precedenza venduto un'altra macchina a [OSCURATO:PERSONA] che, però, aveva dato dei problemi. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concordavano la restituzione della prima autovettura e l'acquisto di quella oggetto del presente procedimento, con il conseguente versamento di un ulteriore somma di denaro. Orbene, il nucleo essenziale del narrato è sostanzialmente coincidente e la Corte di appello ha espressamente valutato l'attendibilità dei testi, escludendo che vi fossero elementi di dubbio, non potendosi ritenere la loro inattendibilità per il semplice fatto che i predetti testi erano stati. Mdicati a propria discolpa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un giudizio di merito, adeguatamente motivato, rispetto al quale questa Corte non è legittimata a rivalutare il contenuto delle deposizioni per sindacare l'eventuale inattendibilità dei testimoni. 2.2. L'ulteriore doglianza, relativa al presunto travisamento della prova, è manifestamente infondata, posto che la Corte ci appello non ha in alcun modo incentrato la condanna dell'imputato sulla 1D'a$e di un'errata lettura della deposizione resa dall'Isp.[OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato di aver verificato che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva l'attività di riparatore di autovetture e, contestualmente, si occupava anche della vendita. La difesa, nel sottolineareC rZ: r5-7. il -0 teste ha ammesso di non aver svolto alcun accertamento in relazione all'esistenza di una società riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA], ne vuol far discendere il denunciato travisamento della prova che, tuttavia, è insussistente. La Corte di appello, infatti, si è limitata a prendere atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto l'autovettura a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tale attività del tutto compatibile e complementare con quella di autoriparazioni. La circostanza che la rivendita fosse o meno svolta in modo professionale, così come l'accertamento dello svolgimento di tale attività in forma societaria o individuale, è del tutto irrilevante ai fini della prova del reato di ricettazione e, quindi, in alcun modo può essere posta a fondai:nento del dedotto travisamento della prova. 2.3. Manifestamente infondate risultano, infine, le censure sollevate in merito all'omesso rispetto del principio dell'in dubio pro reo, deducibile con ricorso in cassazione esclusivamente nella misura in cui sia ravvisabile un vizio della motivazione che, per le ragioni anzidette, è da escludersi nel caso di specie. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato 3inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresisientePaolo [OSCURATO:PERSONA] MassimES RrEiarelli [OSCURATO:PERSONA] 3 1 MAR 2026 AV 10 FUNisfma Cinn.teN 4
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