CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 23663/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9MOTIVI DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati ascritti, confermando nel resto la pronuncia emessa il 05/03/2025 dal locale Tribunale. Rilevato che l'unico motivo proposto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M