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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47518/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24437/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 61 n. 2, 48 e 479 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione in ordine alla mancata illustrazione delle ragioni per le quali non era possibile addivenire ad una assoluzione del prevenuto dai reati ascrittigli; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 3-4 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24437/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 61 n. 2, 48 e 479 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione in ordine alla mancata illustrazione delle ragioni per le quali non era possibile addivenire ad una assoluzione del prevenuto dai reati ascrittigli; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 3-4 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 47518/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris