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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08290/2022

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seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 28840-2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore eletivamene domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, resso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f.

PRGSVT51TO7D086Y, elettivamente in Roma, Via dell'Orso n. 74, presso sé stesso, da cui, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] è rappresentat.: e difes. - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 288/04/2013 della Commissione tributaria regiona e della Calabria, depositata il 10.12.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.11.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] che: A seguito di accertamento automatico ai sensi dell'art. 36 bis dei d.P.R. 29 settembre 1071, n. 600 e dell'art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1072, 633, a Perug,ni Salvatore fu notificata la cartella di pagamento per conguagli relativi all'anno d'imposta 2005 ai fini Irpef, Irap ed Iva.

RGN n. 28840/2014 Consigl rei! .ile.der L'atto fu impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che con sentenza n. 41/01/2010 ne accolse le ragioni.

La pronuncia fu appellata dall'Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che con la sentenza n. 288/04/2013, ora al vaglio della Corte, dichiarò l'inammissibilità dell'impugnazione.

Il giudice regionale rilevò che la pronuncia di primo grado era stata motivata con duplice ratio, di cui solo la prima era stata censurata in sede d'appello.

L'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con un unico motivo, dolendosi della violazione degli artt. 53 e 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per l'erronea statuizione di inammissibilità dell'appello, cui ha resistito il contribuente con controricorso.

Nelle more del giudizio, intervenuta la disciplina dettata dall'art. 6 dei d.l. 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni in I. 17 dicembre 2018, n. 136, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia con relativa documentazione.

Con atto di diniego, emesso ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del d.l. 119 dei 2018, l'Agenzia delle entrate ha negato la definizione agevolata, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione.

Nei termini di legge il Perugini, già controricorrente, ha impugnato l'atto di diniego.

Nell'adunanza camerale del 12 novembre 2021 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che: Nell'ordine, va esaminato il fondamento dell'atto di diniego alla definizione agevolata della controversia tributaria e dell'impugnazione del medesimo atto, proposta dal contribuente.

L'Agenzia delle entrate ha motivato il diniego sull'assunto che l'oggetto della controversia, la cartella di pagamento, non sarebbe definibile ai sensi del d.l. n. 119 del 2018.

La questione è stata chiarita e definita da questa Corte di leglttimità„ affermando che anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis dei d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.i. n. :..19 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale RGN n. 28840/2014 Consig fi re . rnderiv la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass., Sez.

U, 25 giugno 2021, n. 18298).

Nel caso di specie trattasi di una carteiia emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 cit., e dunque dei primo atto impositivo, così che per esso è indubbio l'accesso alla disciplina condoniale.

Verificando ora la domanda di definizione presentata dal contribuente, dagli atti risulta che il contribuente chiese la sospensione del giudizio per aderire alla procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comrna 10, del d.l. n. 119 del 2018.

Risultano eseguiti versamenti sul mod.

F24., né l'Amministrazione finanziaria, oltreché formulare il diniego alla definizione della lite per ragioni relative alla natura dell'atto impositivo impugnato, ina evidenziato altri elementi da cui si evinca l'irrituaiità del procedimento attivato.

La domanda di definizione va pertanto accolta e il giudizio va dicniarato estinto.

Le spese del giudizio di diniego della definizione agevolata vanno compensate, considerata l'incertezza interpretativa sulla applicabilita del :a disciplina condoniale sino alla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte.

Le spese dei giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo dei comma 13 dell'art. 6 del d.i. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Accogiie li ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata della lite compensandone le spese.

Dichiara estinto il giudizio, con spese a carico di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 28840-2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore eletivamene domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, resso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. PRGSVT51TO7D086Y, elettivamente in Roma, Via dell'Orso n. 74, presso sé stesso, da cui, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] è rappresentat.: e difes. - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 288/04/2013 della Commissione tributaria regiona e della Calabria, depositata il 10.12.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.11.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] che: A seguito di accertamento automatico ai sensi dell'art. 36 bis dei d.P.R. 29 settembre 1071, n. 600 e dell'art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1072, 633, a Perug,ni Salvatore fu notificata la cartella di pagamento per conguagli relativi all'anno d'imposta 2005 ai fini Irpef, Irap ed Iva. RGN n. 28840/2014 Consigl rei! .ile.der L'atto fu impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che con sentenza n. 41/01/2010 ne accolse le ragioni. La pronuncia fu appellata dall'Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che con la sentenza n. 288/04/2013, ora al vaglio della Corte, dichiarò l'inammissibilità dell'impugnazione. Il giudice regionale rilevò che la pronuncia di primo grado era stata motivata con duplice ratio, di cui solo la prima era stata censurata in sede d'appello. L'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con un unico motivo, dolendosi della violazione degli artt. 53 e 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per l'erronea statuizione di inammissibilità dell'appello, cui ha resistito il contribuente con controricorso. Nelle more del giudizio, intervenuta la disciplina dettata dall'art. 6 dei d.l. 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni in I. 17 dicembre 2018, n. 136, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia con relativa documentazione. Con atto di diniego, emesso ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del d.l. 119 dei 2018, l'Agenzia delle entrate ha negato la definizione agevolata, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione. Nei termini di legge il Perugini, già controricorrente, ha impugnato l'atto di diniego. Nell'adunanza camerale del 12 novembre 2021 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che: Nell'ordine, va esaminato il fondamento dell'atto di diniego alla definizione agevolata della controversia tributaria e dell'impugnazione del medesimo atto, proposta dal contribuente. L'Agenzia delle entrate ha motivato il diniego sull'assunto che l'oggetto della controversia, la cartella di pagamento, non sarebbe definibile ai sensi del d.l. n. 119 del 2018. La questione è stata chiarita e definita da questa Corte di leglttimità„ affermando che anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis dei d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.i. n. :..19 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale RGN n. 28840/2014 Consig fi re . rnderiv la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass., Sez. U, 25 giugno 2021, n. 18298). Nel caso di specie trattasi di una carteiia emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 cit., e dunque dei primo atto impositivo, così che per esso è indubbio l'accesso alla disciplina condoniale. Verificando ora la domanda di definizione presentata dal contribuente, dagli atti risulta che il contribuente chiese la sospensione del giudizio per aderire alla procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comrna 10, del d.l. n. 119 del 2018. Risultano eseguiti versamenti sul mod. F24., né l'Amministrazione finanziaria, oltreché formulare il diniego alla definizione della lite per ragioni relative alla natura dell'atto impositivo impugnato, ina evidenziato altri elementi da cui si evinca l'irrituaiità del procedimento attivato. La domanda di definizione va pertanto accolta e il giudizio va dicniarato estinto. Le spese del giudizio di diniego della definizione agevolata vanno compensate, considerata l'incertezza interpretativa sulla applicabilita del :a disciplina condoniale sino alla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte. Le spese dei giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo dei comma 13 dell'art. 6 del d.i. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Accogiie li ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata della lite compensandone le spese. Dichiara estinto il giudizio, con spese a carico di
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