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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 32743/2022

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a seguente ORDINANZA letta l'istanza d'ufficio per la correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo Ci pubblica udienza del 10 gennaio 2022 relativamente al procedimento NRG 34133/21, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo disporsi la correzione OSSERVA Il Presidente del Collegio dell'udienza del 10 gennaio 2022, sezione terza, ha disposto procedersi alla correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo d'udienza, nel senso che il giudice del rinvio doveva essere indicato nella Corte di appello di Messina e non di [OSCURATO:PERSONA].

L'istanza va accolta perché adeguatamente documentata e perché al momento della decisione era stata già istituita la seconda sezione penale della Corte di appello di Messina.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza di cui alla sentenza n. 5154 del 10 gennaio 2022, sul ricorso n. (th 34133/2021, nel senso che le parole "alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]" sono sostituite dalle parole "ad altra Sezione della Corte di appello di Messina".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA letta l'istanza d'ufficio per la correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo Ci pubblica udienza del 10 gennaio 2022 relativamente al procedimento NRG 34133/21, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo disporsi la correzione OSSERVA Il Presidente del Collegio dell'udienza del 10 gennaio 2022, sezione terza, ha disposto procedersi alla correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo d'udienza, nel senso che il giudice del rinvio doveva essere indicato nella Corte di appello di Messina e non di [OSCURATO:PERSONA]. L'istanza va accolta perché adeguatamente documentata e perché al momento della decisione era stata già istituita la seconda sezione penale della Corte di appello di Messina. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza di cui alla sentenza n. 5154 del 10 gennaio 2022, sul ricorso n. (th 34133/2021, nel senso che le parole "alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]" sono sostituite dalle parole "ad altra Sezione della Corte di appello di Messina". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32743/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris