CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 17891/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA ii\C-ERL,DcuTaReg Sul ricorso iscritto al numero 14691 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro p '1 [OSCURATO:PERSONA] -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6751/08/20, depositata in data 25 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta, avverso la sentenza n. 2/04/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani di accoglimento del ricorso avverso gli avvisi di accertamento TY9010300888/2011 e TY9010300890/2011 con i quali l'Ufficio aveva recuperato maggiore Iva, per gli anni 2006-2007, in relazione ad attività, ad avviso dell'Amministrazione, di noleggio di macchine operatrici, di cassoni e di apparecchiature per il caricamento, la compattazione e lo smaltimento dei rifiuti, non riconducibile ad alcuna attività di "gestione dei rifiuti" di cui alla lett. d) del comma 1, dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 e, pertanto, non beneficiante dell'aliquota ridotta del 10% di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte Terza, allegata al d.P.R. n. 633/72; - la CTR ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento avuto riguardo all'attività effettivamente svolta dalla ditta Bertolino per conto di Co.In.RES, non già di noleggio di macchine operatrici, cassoni e apparecchiature, ma - ai sensi dell'art. 13 del contratto intitolato "criteri generali per l'effettuazione dei servizi" - di appalto di servizi avente ad oggetto l'intero ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani; - il contribuente è rimasto intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata, nel termine per impugnare, nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado del contribuente rimasto - come si evince dalla sentenza impugnata- contumace in grado di appello, con conseguente nullità della stessa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018); - pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente; P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all'Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione; Roma, così deciso il 11 maggio 2022 Il