CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35907/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo b), poiché estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate e del reato di minaccia aggravata; letta la memoria difensiva; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che nella citata memoria il difensore del ricorrente ha chiesto la l'applicazione di una pena sostitutiva, richiesta sulla quale non può pronunciarsi la Corte di cassazione bensì il giudice dell'esecuzione (art. 95, comma 1, d. Igs. 150/2022), entro i termini previsti; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec