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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 ottobre 1979

Cassazione n. 29939/2023

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la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Varese del 15/02/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Varese con ordinanza emessa il 15 febbraio 2023 (motivazione depositata il successivo 22 febbraio) ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione domiciliare e contestuale sequestro probatorio - emesso dal PM il 13 gennaio 2023 ed eseguito il successivo 26 gennaio - a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 319 cod. pen., nel corso della quale venivano rinvenuti due telefoni cellulari, privati ma utilizzati per fini aziendali, un Ipad privato e un notebook marca Lenoro; il Tribunale del riesame nel suo provvedimento ha precisato che "detti apparati venivano sottoposti a copia forense e immediatamente restituiti al detentore, tal che nulla veniva sottoposto a sequestro".

2. Avverso detta ordinanza ricorre, per il tramite del proprio difensore, l'indagato deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo eccepisce che, nonostante la immediata restituzione dei devices sui quali è stata effettuata la "copia forense", sussiste, anche alla luce dell'orientamento adottato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, il proprio interesse a ricorrere (circostanza, questa, peraltro ammessa dall'ordinanza impugnata che, si rileva, ha esaminato nel merito la richiesta di riesame).

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale, in riferimento agli artt. 253 e 324 cod. proc. pen., e ai requisiti del decreto di sequestro probatorio con riguardo alla mancata indicazione del fumus commissi delicti.

In particolare, si evidenzia che il decreto di perquisizione e sequestro adottato dal Pubblico ministero contempla per quel che riguarda il Biava esclusivamente il riferimento all'art. 319 cod. pen. con l'indicazione "accertato in Varese il 21.10.22" e il richiamo a due annotazioni di PG, difettando qualsivoglia riferimento agli estremi fattuali dell'addebito provvisorio; né tale radicale mancanza poteva essere colmata dal Tribunale del riesame che, pur dando atto che in quella sede non è possibile supplire all'iniziativa del PM, nondimeno ha individuato autonomamente, sulla scorta del mero richiamo agli atti di indagini, quale sarebbe il fatto contestato.

2.3. Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla natura del sequestro disposto e all'assenza di una valida notitia criminis che potesse legittimare l'iniziativa di indagine del PM, che si è fondata su una "fonte confidenziale", assumendo la perquisizione e il conseguente "sequestro" mediante copia forense valenza esclusivamente esplorativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che - come peraltro l'ordinanza impugnata non nega - l'indagato che ha visto effettuata la "copia forense" sui propri apparecchi informatici con conseguente restituzione degli stessi ha comunque interesse a ricorrere avverso detto provvedimento, qualificabile come sequestro probatorio.

Sul punto, Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losurdo, Rv. 2E3302, ha precisato che «in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all'avente diritto previa estrazione di "copia forense", sussiste di per sé l'interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo "smartphone" un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate».

3. Il provvedimento di perquisizione e sequestro, oggetto del giudizio di riesame, non conteneva i requisiti motivazionali minimi per poterlo considerare legittimo, tenuto anche conto della previsione contenuta nell'art. 14 Cost. che per la perquisizione domiciliare e conseguente sequestro richiama i presupposti dell'art. 13 Cost. e quindi l'obbligo del "provvedimento motivato della Autorità giudiziaria".

Sul punto, le Sez.

U hanno precisato che «Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).

4. A tale riguardo, il Procuratore generale nella sua memoria scritta, alla quale si è riportato nel corso dell'odierna discussione orale, ha concluso nel senso che il Tribunale si sarebbe "limitato a riportare, nel dettaglio, le esigenze probatorie già indicate nel provvedimento del PM, anche mediante richiamo per relationem degli accertamenti di PG già compiuti", da ciò deducendo la legittimità dell'ordinanza impugnata.

Tale conclusione non può essere condivisa.

Invero, l'operazione integrativa effettuata dall'ordinanza impugnata che esaminando gli atti di indagine (non noti, ovviamente, al Biava al momento del sequestro probatorio) ha "esplicitato" gli estremi del fatto contestato, ha finito per colmare la radicale carenza di motivazione del provvedimento impugnato individuando, di propria iniziativa, gli estremi del fatto e le specifiche finalità del sequestro; operazione, questa, vietata perché invasiva della prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale: così, Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 -

01. Su tale aspetto - e in un caso del tutto analogo a quello oggetto del riesame in contestazione - si è recentemente espressa Sez. 3, n. 12263 del 08/03/2022, Xhu, non massimata, che ha affermato il principio - che questo Collegio condivide - in base al quale «la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (Sez.3, n.3604 del 16/01/2019, Rv.275688 - 01; Sez.6, n.37639 del 13/03/2019, Rv.277061-01; Sez.5, n.13594 del 27/02/2015, Rv.262898 - 01); inoltre, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01; Sez.U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv.226711 - 01)».

5. Nella specie, il decreto di sequestro si è limitato ad indicare le norme violate e, quanto, alla finalità probatoria, a richiamare, in maniera generica, la possibilità che "presso i luoghi predetti possano trovarsi elementi utili alla prosecuzione delle indagini".

Trattasi di motivazione apparente e meramente assertiva, che integra il vizio di carenza di motivazione.

Come evidenziato dalla sentenza sopra citata, l'art.325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione per sola violazione di legge e la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi non solo gli errores in iudicando o in procedendo ma anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29.5.2008, Rv. 239695; Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).

Va quindi disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di perquisizione e sequestro adottato dal Pubblico ministero, con restituzione al Biava della copia forense.

La cancelleria è incaricata di provvedere alla comunicazione della presente decisione al Procuratore della Repubblica di Varese competente per la sua esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di perquisizione e sequestro del 13 gennaio del 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione della copia forense.

Manda alla cancelleria di comunicare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Varese del 15/02/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Varese con ordinanza emessa il 15 febbraio 2023 (motivazione depositata il successivo 22 febbraio) ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione domiciliare e contestuale sequestro probatorio - emesso dal PM il 13 gennaio 2023 ed eseguito il successivo 26 gennaio - a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 319 cod. pen., nel corso della quale venivano rinvenuti due telefoni cellulari, privati ma utilizzati per fini aziendali, un Ipad privato e un notebook marca Lenoro; il Tribunale del riesame nel suo provvedimento ha precisato che "detti apparati venivano sottoposti a copia forense e immediatamente restituiti al detentore, tal che nulla veniva sottoposto a sequestro". 2. Avverso detta ordinanza ricorre, per il tramite del proprio difensore, l'indagato deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce che, nonostante la immediata restituzione dei devices sui quali è stata effettuata la "copia forense", sussiste, anche alla luce dell'orientamento adottato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, il proprio interesse a ricorrere (circostanza, questa, peraltro ammessa dall'ordinanza impugnata che, si rileva, ha esaminato nel merito la richiesta di riesame). 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale, in riferimento agli artt. 253 e 324 cod. proc. pen., e ai requisiti del decreto di sequestro probatorio con riguardo alla mancata indicazione del fumus commissi delicti. In particolare, si evidenzia che il decreto di perquisizione e sequestro adottato dal Pubblico ministero contempla per quel che riguarda il Biava esclusivamente il riferimento all'art. 319 cod. pen. con l'indicazione "accertato in Varese il 21.10.22" e il richiamo a due annotazioni di PG, difettando qualsivoglia riferimento agli estremi fattuali dell'addebito provvisorio; né tale radicale mancanza poteva essere colmata dal Tribunale del riesame che, pur dando atto che in quella sede non è possibile supplire all'iniziativa del PM, nondimeno ha individuato autonomamente, sulla scorta del mero richiamo agli atti di indagini, quale sarebbe il fatto contestato. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla natura del sequestro disposto e all'assenza di una valida notitia criminis che potesse legittimare l'iniziativa di indagine del PM, che si è fondata su una "fonte confidenziale", assumendo la perquisizione e il conseguente "sequestro" mediante copia forense valenza esclusivamente esplorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che - come peraltro l'ordinanza impugnata non nega - l'indagato che ha visto effettuata la "copia forense" sui propri apparecchi informatici con conseguente restituzione degli stessi ha comunque interesse a ricorrere avverso detto provvedimento, qualificabile come sequestro probatorio. Sul punto, Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losurdo, Rv. 2E3302, ha precisato che «in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all'avente diritto previa estrazione di "copia forense", sussiste di per sé l'interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo "smartphone" un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate». 3. Il provvedimento di perquisizione e sequestro, oggetto del giudizio di riesame, non conteneva i requisiti motivazionali minimi per poterlo considerare legittimo, tenuto anche conto della previsione contenuta nell'art. 14 Cost. che per la perquisizione domiciliare e conseguente sequestro richiama i presupposti dell'art. 13 Cost. e quindi l'obbligo del "provvedimento motivato della Autorità giudiziaria". Sul punto, le Sez. U hanno precisato che «Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). 4. A tale riguardo, il Procuratore generale nella sua memoria scritta, alla quale si è riportato nel corso dell'odierna discussione orale, ha concluso nel senso che il Tribunale si sarebbe "limitato a riportare, nel dettaglio, le esigenze probatorie già indicate nel provvedimento del PM, anche mediante richiamo per relationem degli accertamenti di PG già compiuti", da ciò deducendo la legittimità dell'ordinanza impugnata. Tale conclusione non può essere condivisa. Invero, l'operazione integrativa effettuata dall'ordinanza impugnata che esaminando gli atti di indagine (non noti, ovviamente, al Biava al momento del sequestro probatorio) ha "esplicitato" gli estremi del fatto contestato, ha finito per colmare la radicale carenza di motivazione del provvedimento impugnato individuando, di propria iniziativa, gli estremi del fatto e le specifiche finalità del sequestro; operazione, questa, vietata perché invasiva della prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale: così, Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01. Su tale aspetto - e in un caso del tutto analogo a quello oggetto del riesame in contestazione - si è recentemente espressa Sez. 3, n. 12263 del 08/03/2022, Xhu, non massimata, che ha affermato il principio - che questo Collegio condivide - in base al quale «la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (Sez.3, n.3604 del 16/01/2019, Rv.275688 - 01; Sez.6, n.37639 del 13/03/2019, Rv.277061-01; Sez.5, n.13594 del 27/02/2015, Rv.262898 - 01); inoltre, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01; Sez.U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv.226711 - 01)». 5. Nella specie, il decreto di sequestro si è limitato ad indicare le norme violate e, quanto, alla finalità probatoria, a richiamare, in maniera generica, la possibilità che "presso i luoghi predetti possano trovarsi elementi utili alla prosecuzione delle indagini". Trattasi di motivazione apparente e meramente assertiva, che integra il vizio di carenza di motivazione. Come evidenziato dalla sentenza sopra citata, l'art.325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione per sola violazione di legge e la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi non solo gli errores in iudicando o in procedendo ma anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Rv. 239695; Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Va quindi disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di perquisizione e sequestro adottato dal Pubblico ministero, con restituzione al Biava della copia forense. La cancelleria è incaricata di provvedere alla comunicazione della presente decisione al Procuratore della Repubblica di Varese competente per la sua esecuzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di perquisizione e sequestro del 13 gennaio del 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione della copia forense. Manda alla cancelleria di comunicare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese per