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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2025

Cassazione n. 38963/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la nota fatta pervenire dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla riconducibilità all’imputato e al suo utilizzo dell’utenza telefonica n. 3427441122, alla esclusione della disponibilità per più soggetti della carta Postapay n. 4023600936989641, all’individuazione dell’imputato quale autore dell’apertura del conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] Bank, all’affermazione della responsabilità in capo all’imputato, così riproducendo le medesime censure sollevate con il gravame e puntualmente affrontate e risolte dalla Corte di appello, con motivazione logica e non contraddittoria e, in quanto tale, non sindacabile in sede di legittimità; considerato che, con tali motivi, in realtà, il ricorrente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso, dal che discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01); considerato che la memoria pervenuta il 12 ottobre 2025 è inammissibile perché tardiva, in quanto non rispetta il termine di quindici giorni liberi fissati dall’art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen., per il deposito di memorie e di motivi nuovi.

Il ricorrente la definisce memoria di replica, ma in realtà non vi sono state memorie depositata dalle altre parti nel termine ora indicato, così che manca il necessario presupposto per considerarle delle repliche; rilevato, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la nota fatta pervenire dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla riconducibilità all’imputato e al suo utilizzo dell’utenza telefonica n. 3427441122, alla esclusione della disponibilità per più soggetti della carta Postapay n. 4023600936989641, all’individuazione dell’imputato quale autore dell’apertura del conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] Bank, all’affermazione della responsabilità in capo all’imputato, così riproducendo le medesime censure sollevate con il gravame e puntualmente affrontate e risolte dalla Corte di appello, con motivazione logica e non contraddittoria e, in quanto tale, non sindacabile in sede di legittimità; considerato che, con tali motivi, in realtà, il ricorrente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso, dal che discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01); considerato che la memoria pervenuta il 12 ottobre 2025 è inammissibile perché tardiva, in quanto non rispetta il termine di quindici giorni liberi fissati dall’art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen., per il deposito di memorie e di motivi nuovi. Il ricorrente la definisce memoria di replica, ma in realtà non vi sono state memorie depositata dalle altre parti nel termine ora indicato, così che manca il necessario presupposto per considerarle delle repliche; rilevato, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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