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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 26372/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Bologna il 10 giugno 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo - essendosi limitato a formulare motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio -, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il c:ombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. pen.; - che, in ogni caso, il motivo è inammissibile per conclamata genericità delle deduzioni a sostegno, in quanto indeterminate (nulla è detto neppure sulle prove che sarebbero state travisate o sugli errori in diritto in cui i giudici di merito sarebbero incorsi) e aspecifiche, trattandosi di astratte argomentazioni, prive di qualsivoglia addentellato concreto all'oggetto della peculiare regiudicanda; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Bologna il 10 giugno 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo - essendosi limitato a formulare motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio -, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il c:ombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. pen.; - che, in ogni caso, il motivo è inammissibile per conclamata genericità delle deduzioni a sostegno, in quanto indeterminate (nulla è detto neppure sulle prove che sarebbero state travisate o sugli errori in diritto in cui i giudici di merito sarebbero incorsi) e aspecifiche, trattandosi di astratte argomentazioni, prive di qualsivoglia addentellato concreto all'oggetto della peculiare regiudicanda; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26372/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris