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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 19721/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCE[(fato udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. ,-,ppoiic di Lecce, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], internato presso ia Casa di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere l'ineseguibilità del giudicato e la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la decisione emessa dal Tribunale di Taranto.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge, rinviando per la presentazione dei motivi all'allegato unito alla dichiarazione di impugnazione.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'H-in (e uiridi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per , prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena Iinim sbiii, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011).

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi cir2.il'art 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, =2; sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dsa - npssiblnil ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'asa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCE[(fato udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. ,-,ppoiic di Lecce, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], internato presso ia Casa di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere l'ineseguibilità del giudicato e la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la decisione emessa dal Tribunale di Taranto. 2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge, rinviando per la presentazione dei motivi all'allegato unito alla dichiarazione di impugnazione. 3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'H-in (e uiridi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per , prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena Iinim sbiii, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi cir2.il'art 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, =2; sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dsa - npssiblnil ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'asa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19721/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris