CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13146/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. Marco DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 04/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 24992 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24992del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] -R.F.I. S.p.A., società con socio unico(C.F.: 01008081000), in persona del rappre- sentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA]Ercole (C.F. : DRCSFN 47A15 E506G ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] N.V. e prima ancora FIAT S.p.A.: P.l. : 11196190019 , in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63D10 H501D e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M24 H501N) CAVET - [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : 10486140154)in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 50B06 H224E e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 66R01H501A) FREDIANI Maristella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S58 F384K) rappresentata e difesa dagli avvocatiEnrico [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FRRNRC 36E02 C125B ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 63D54D643D) Ric. n. 24992/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1440/2020, pubblicatain data 28 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sull’assunto cheun suo immobile sito in Se- sto Fiorentino aveva subito ingenti danni in conseguenza dei lavori di realizzazione deltratto tra Firenze e Bologna della linea ferroviaria ad alta velocità, ha agito in giudizio nei confronti dellaTAV –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi R.F.I. S.p.A.), quale concessionariadell’opera pubblica, nonché d e l [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , quale appaltatore della stessa , per ottenereil risarcimento di tali danni e/ o i l pa- gamento dell’indennità di cui all’art. 46 della Legge n. 2349del 1865 o all’art. 44 del D.P.R. n. 327del 2001. La TAV S.p.A.ha chiamato in giudizio la FIAT S.p.A. (oggi Stel- lantis NV), [OSCURATO:PERSONA] cui era stata affidata la proget- tazione esecutiva e la realizzazione della tratta Bologna – Fi- renzedella linea ferroviaria ad alta velocità, per essere manle- vata in caso di condanna. [OSCURATO:PERSONA] chiamato in garanzia le proprie assicura- trici della responsabilità civile. Il Tribunale di Firenze, per quanto abbia ancora rilievo nella presente sede, ha condannatola concessionaria R.F.I. S.p.A. a corrispondere all’attrice la somma di € 90.000,00 oltre acces- sori, a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché il General ContractorFIAT S.p.A. (oggi Stel- lantis NV)a tenere indenne la prima dagli effetti del predetto capo di sentenza. La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di manleva, Ric. n. 24992/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 confermando invece la condanna della concessionaria R.F.I. S.p.A. in favore della Frediani, per il titolo indicato. Ricorre R.F.I. S.p.A., sulla base di tremotivi. Resistono con distinti controricorsi: a) Stellantis NV (già FIAT S.p.A.); b) [OSCURATO:PERSONA]; c) il [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La parte ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno deposi- tato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del le- gale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis: Cass., Sez. 5, Sentenza n.2033 del 25/01/2022, Rv. 663749 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 –01; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021, Rv. 660237 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 Ric. n. 24992/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 –01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 –01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 –01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 –01). Nella specie, la ricorrente R.F.I. S.p.A.risulta costituita nel pre- sente giudizio in persona di [OSCURATO:PERSONA] che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di «procura speciale autenticata per atto del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 63584 racc. n.32903, registrato in Roma all’Ufficio delle Entrate di Roma 5, il 4 agosto 2021, n. 10908, Serie 1/T»,; in tale qualità l’Oriolo ha sottoscritto il mandato difensivo ai fini della presente fase di giudizio. L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio. Il ricorso è,pertanto, inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 24992/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidan- dole: per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 7.500,00; per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in com- plessivi € 6.000,00; per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] vet –[OSCURATO:PERSONA], in comples- sivi € 6.000,00; oltre, per tutti, € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei