CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che attiene alla violazione del principio del ne bis in idem, in relazione al fatto che all'imputato, il quale ha opposto resistenza all'interno del carcere, è stata inflitta anche sanzione disciplinare - è generico, replicando i motivi di appello, ai quali la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, oltre che manifestamente infondato. Non integra, infatti, una violazione del principio del "ne bis in idem" l'irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, come ben spiegato dalla Corte di appello, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l'interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "[OSCURATO:PERSONA] contro Italia" del 4 marzo 2014 (Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 16/01/2020, Montella, Rv. 278099 - 01). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dic