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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 35343/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17007-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] - pubblico impiego R.G.N.17007/2018 Cron.

Rep.

Ud.22/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 54/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/02/2018 R.G.N. 276/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio il Comune di Aosta, alle cui dipendenze prestava servizio con inquadramento al livello B2 e mansioni di operaio specializzato, chiedendo, previa disapplicazione della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 24 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, comunque, dei provvedimenti del Segretario Generale n. 11 del 25.3.16 e n. 23 del 3.5.16, accertarsil’illegittimità del trasferimento all’Area A4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diAosta e il suo diritto a restare in servizio nell’Area T3 di Aosta , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Reparto segnaletica;

2. il Tribunale di Aosta dichiarava illegittimo il trasferimento e la Corte d’appello di Torino, adita dal Comune di Aosta, rigettava il gravame; la Corte territoriale rilevava che l’art. 40 legge reg.

Valle d’Aosta n. 22/2010 prevedeva l’assegnazione delle risorse umane alle strutture organizzative, anche a seguito di riorganizzazioni parziali, ma aggiungeva che ogni diversa dislocazione del personale ai posti dalla dotazione organica da coprire doveva avvenire attraverso i processi di mobilità, come regolati dall’art. 43, stessa legge; la Corte distrettuale dava atto che il Comune di Aosta aveva documentato la riorganizzazione aziendale con il [OSCURATO:PERSONA] di Programmazione di cui alla delibera di G.C. n. 24 del 12.2.2016, che avevadefinito il nuovo assetto organizzativo delle aree e dei servizi e la ripartizione numerica delle risorse umane; osservava altresì che il Segretario Generale, con ordine di servizio n. 11 del 25.3.2016, richiamandosi al mutato assetto, aveva assegna to [OSCURATO:PERSONA] all’area T4 [OSCURATO:PERSONA], con utilizzo “al bisogno” anche presso l’Area T3 [OSCURATO:PERSONA];

3. senonché, l’indicata riorganizzazione delle A ree costituiva fase diversa dalla sua concreta attuazione mediante mobilità interna e non esoneraval’Ente dall’osservanza dell’art. 43 della legge reg. cit., il quale regolava i provvedimenti di organizzazione volti a perseguire l'ottimale distribuzione delle risorse umane e prevede va , appunto, che fosser o indicate le “motivazioni” riferite il singolo provvedimento di mobilità, dando contezza delle ragioni della scelta d el singolo lavoratore ai fini della assegnazione nell’Area o S ervizio dell’amministrazione d’appartenenza;

4. il giudice d’appello evidenziava, infine, che nella specie i provvedimenti di assegnazione del [OSCURATO:PERSONA] ad Aree e S ervizi erano sprovvisti di motivazione;

5. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Aosta con due motivi, cui si oppone con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, basato su unico motivo, il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato anche memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo di ricorso principale il Comune denuncia (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 1, e 43, comma 2, della legge reg.

Valle d’Aosta 23 luglio 2010, n. 22, nonché dell’art. 30, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 2103 cod. civ.;la Corte d’appello non si era avveduta che il Comune di Aosta non aveva attuato alcun trasferimento ai sensi dell’art. 43, comma 3 , l egge reg . n. 22/2010, ma solo un’assegnazione ex art. 40 , stessa legge, cui non seguiva l’applicazione della disciplina sulla mobilità;

2. con il secondo mezzo si deduce (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, legge reg.Valle d’Aosta n. 22/2010; si ribadisce che l’assegnazione del [OSCURATO:PERSONA] all’area A4 non costituisce trasferimento, non trattandosi di spostamento in una diversa “unità produttiva”, donde l’insussistenza di un obbligo specifico di motivazione; in subordine, la Corte territoriale avrebbe dovuto, comunque, affermare che il provvedimento di assegnazione del signor [OSCURATO:PERSONA] all’Area A4 era motivato, perché giustificato dal processo di riorganizzazionein atto, che rientrava a pieno titolo tra le ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano lo spostamento del dipendente;

3. nel suo ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia (art. 360 nn. 3- 4 cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 112, 132, 434 e 437 cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia da parte della Corte distrettuale sull’eccezione formulata in sede di costituzione in appello secondo cui vi sarebbe stato altro dipendente, meno anziano in ruolo, che avrebbe dovuto essere trasferito (o assegnato) nella diversa area in luogo del controricorrente; la Corte d’appello non aveva motivato sul punto ed avevaritenuto plausibilmente assorbita l’eccezione in parola (ove, invece,implicitamente rigettata il relativo dictum sarebbe stato erroneo);

4. i motivi del ricorso principale ruotano entrambi sull’erronea valutazione in termini di trasferimento della determina che ha riguardato il [OSCURATO:PERSONA] e possono pertanto essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione logico-giuridica; essi sono infondati;

5. la sentenza impugnata d à conto, anzitutto, che v’era stato all’interno del Comune di Aosta un processo di riorganizzazione generale («il Comune di Aosta ha debitamente documentato la riorganizzazione aziendale che ha avuto luogo con il documento unico di programmazione, approvatocon deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 30.3.2016, che aveva previsto il ridimensionamento della macchina amministrativa per ragioni funzionali e finanziarie,nonché con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 1.6.2016, mediante la quale si era dato corso alla riduzione della dotazione organica», così alle pagine8 e 9 della sentenza impugnata); ed aggiunge, in altro passaggio argomentativo, che «l’indicata riorganizzazione costituisce fase diversa dalla sua attuazione mediante mobilità interna», quest’ultima da realizzare con l’osservanza delle norme che la disciplinano e segnatamente dell’art. 43, comma 2 , legge reg., cit., il quale prevede , in caso di « trasferimento nell’ambito della dotazione organica dell’ente,che siano indicate le motivazioni » ( v. pag. 9 della sentenza impugnata), qui mancanti «in ordine alla scelta dell’appellato»;

6. vero è che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto applicabile il comma 2 dell’art. 43 legge reg. che recita : «Il personale può essere trasferito nell'ambito della dotazione organica dell'ente e nel rispetto della categoria e posizione di appartenenza a domanda o per esigenze organizzative dell'ente, debitamente motivate, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti perl'accesso ad un eventuale nuovo profilo»; tale disposizione, laddove fa univoco riferimento al “trasferimento” operando una distinzione rispetto alla locuzione“mobilità interna” adoperataal primo comma, è inapplicabile allo spostamento del dipendente, non in diversa unità produttiva secondo la definizione dell’art. 35 legge n. 300/1970, ma in un diverso S ettore o Area dirigenziale costitue nte mera articolazione amministrativa (non autonoma e indipendente) dello stesso Comune; affinché si configuri un trasferimento in senso tecnico, è, infatti, necessario che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione.

Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 cod. civ. ‒ applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel d.lgs. 165/2001 ‒ e, conseguentemente, ildatore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio (in termini: Cass., Sez.

L, 12/11/2021, n. 34014; Cass. civile, Sez.

L, 26/09/2007, n. 20170);

7. senonché, il decisum, seppur da correggere nella motivazione exart. 384, comma 3 , cod. proc. civ., appare conforme a diritto nella sua parte dispositiva, laddove ha ritenuto, in ciò confermando la sentenza di primo grado, illegittimo lo spostamento del lavoratore dall’Area T3 Officina all’Area A4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sita (invero) all’interno della stessa città di Aosta;

8. è incontestato che , nel caso in esame, al processo di riorganizzazione si sia affiancato un processo di mobilità interna più ampio che ha coinvolto plurime posizioni lavorative; ebbene, l’art. 3,comma 3, lett. d) legge reg. , cit. , stabilisce che «In materia di organizzazione, gli organi di direzione politico- amministrativa provvedono, in particolare: […] d) alla ripartizione delle risorse umane da assegnare a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, sulla base degli obiettivie dei programmi individuati ai sensi del comma 1 […]»;e d , a sua volta, l’art. 40 , comma 1 , legge reg., cit., precisa che «L'assegnazione delle risorse umane alle strutture organizzative dirigenziali, anche a seguito di riorganizzazioni parziali, è effettuata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), dagli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente […]»;

9. il successivo art. 43,comma 1, della legge reg. cit. , la cui rubrica reca il titolo “Mobilità”, prevede come debba realizzarsi, nell’ambito dei processi di riassetto organizzativo, la mobilità dei lavoratori nei processi di riorganizzazione,precisando che «I provvedimenti di organizzazione, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e con l'obiettivo di perseguire l'ottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione e l'arricchimento professionale, disciplinano i criteri e le modalità per l'attuazione della mobilità interna e tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci, garantendo pubblicità e trasparenza nelle relative procedure, definite da apposito accordo collettivo, anche al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico e la ricollocazione di personale con riduzione di capacità lavorativa certificata dai competenti organi sanitari»; 10.ciò detto, l’espressa previsione del dovere per l’amministrazione di garantire « pubblicità e trasparenza nelle relative procedure di mobilità», non può che significare l’obbligo di previsione di criteri generali ed astratti, da concordare con le OO.SS. , onde assicurare un’ adeguata comprensione delle scelte che riguardano i singoli lavoratori interessati da processi di mobilità, in guisa da consentire a costoro di intendere la ratiodi una diversa assegnazione;

11. la sentenza impugnata dà atto, con accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, che gli ordini di servizio a firma del Segretario G enerale del Comune di Aosta e « i provvedimenti di assegnazione del [OSCURATO:PERSONA] […] sono tutti privi di motivazione sulla scelta dell’appellato, nonostante la riorganizzazione attuata con mobilità interna»;per contro, ai sensi del comma 1, art. 43, legge reg., cit. , occorreva che l’amministrazione indicasse preventivamente que i criteri generali e astratti che avrebbero (essi soltanto) permesso di comprendere perché la scelta fosse caduta in concreto su un dipendente anzichésu un altro, rendendo così leggibili esteriormente le opzioni organizzative sottese all’atto di gestione del rapporto di impiego riguardante ilsingolo dipendente;

12. alla stregua delle considerazioni già indicate, il ricorso principale deve essere rigettato;

13. il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale condizionato; stante l’esercizio da parte di questa Cortedei poteri ex art. 384 , comma 3 , cod. proc. civ. , si ravvisano ragioni per integralmente compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale; spese di legittimità compensate.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17007-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] - pubblico impiego R.G.N.17007/2018 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 54/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/02/2018 R.G.N. 276/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio il Comune di Aosta, alle cui dipendenze prestava servizio con inquadramento al livello B2 e mansioni di operaio specializzato, chiedendo, previa disapplicazione della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 24 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, comunque, dei provvedimenti del Segretario Generale n. 11 del 25.3.16 e n. 23 del 3.5.16, accertarsil’illegittimità del trasferimento all’Area A4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diAosta e il suo diritto a restare in servizio nell’Area T3 di Aosta , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Reparto segnaletica; 2. il Tribunale di Aosta dichiarava illegittimo il trasferimento e la Corte d’appello di Torino, adita dal Comune di Aosta, rigettava il gravame; la Corte territoriale rilevava che l’art. 40 legge reg. Valle d’Aosta n. 22/2010 prevedeva l’assegnazione delle risorse umane alle strutture organizzative, anche a seguito di riorganizzazioni parziali, ma aggiungeva che ogni diversa dislocazione del personale ai posti dalla dotazione organica da coprire doveva avvenire attraverso i processi di mobilità, come regolati dall’art. 43, stessa legge; la Corte distrettuale dava atto che il Comune di Aosta aveva documentato la riorganizzazione aziendale con il [OSCURATO:PERSONA] di Programmazione di cui alla delibera di G.C. n. 24 del 12.2.2016, che avevadefinito il nuovo assetto organizzativo delle aree e dei servizi e la ripartizione numerica delle risorse umane; osservava altresì che il Segretario Generale, con ordine di servizio n. 11 del 25.3.2016, richiamandosi al mutato assetto, aveva assegna to [OSCURATO:PERSONA] all’area T4 [OSCURATO:PERSONA], con utilizzo “al bisogno” anche presso l’Area T3 [OSCURATO:PERSONA]; 3. senonché, l’indicata riorganizzazione delle A ree costituiva fase diversa dalla sua concreta attuazione mediante mobilità interna e non esoneraval’Ente dall’osservanza dell’art. 43 della legge reg. cit., il quale regolava i provvedimenti di organizzazione volti a perseguire l'ottimale distribuzione delle risorse umane e prevede va , appunto, che fosser o indicate le “motivazioni” riferite il singolo provvedimento di mobilità, dando contezza delle ragioni della scelta d el singolo lavoratore ai fini della assegnazione nell’Area o S ervizio dell’amministrazione d’appartenenza; 4. il giudice d’appello evidenziava, infine, che nella specie i provvedimenti di assegnazione del [OSCURATO:PERSONA] ad Aree e S ervizi erano sprovvisti di motivazione; 5. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Aosta con due motivi, cui si oppone con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, basato su unico motivo, il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato anche memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso principale il Comune denuncia (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 1, e 43, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta 23 luglio 2010, n. 22, nonché dell’art. 30, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 2103 cod. civ.;la Corte d’appello non si era avveduta che il Comune di Aosta non aveva attuato alcun trasferimento ai sensi dell’art. 43, comma 3 , l egge reg . n. 22/2010, ma solo un’assegnazione ex art. 40 , stessa legge, cui non seguiva l’applicazione della disciplina sulla mobilità; 2. con il secondo mezzo si deduce (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, legge reg.Valle d’Aosta n. 22/2010; si ribadisce che l’assegnazione del [OSCURATO:PERSONA] all’area A4 non costituisce trasferimento, non trattandosi di spostamento in una diversa “unità produttiva”, donde l’insussistenza di un obbligo specifico di motivazione; in subordine, la Corte territoriale avrebbe dovuto, comunque, affermare che il provvedimento di assegnazione del signor [OSCURATO:PERSONA] all’Area A4 era motivato, perché giustificato dal processo di riorganizzazionein atto, che rientrava a pieno titolo tra le ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano lo spostamento del dipendente; 3. nel suo ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia (art. 360 nn. 3- 4 cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 112, 132, 434 e 437 cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia da parte della Corte distrettuale sull’eccezione formulata in sede di costituzione in appello secondo cui vi sarebbe stato altro dipendente, meno anziano in ruolo, che avrebbe dovuto essere trasferito (o assegnato) nella diversa area in luogo del controricorrente; la Corte d’appello non aveva motivato sul punto ed avevaritenuto plausibilmente assorbita l’eccezione in parola (ove, invece,implicitamente rigettata il relativo dictum sarebbe stato erroneo); 4. i motivi del ricorso principale ruotano entrambi sull’erronea valutazione in termini di trasferimento della determina che ha riguardato il [OSCURATO:PERSONA] e possono pertanto essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione logico-giuridica; essi sono infondati; 5. la sentenza impugnata d à conto, anzitutto, che v’era stato all’interno del Comune di Aosta un processo di riorganizzazione generale («il Comune di Aosta ha debitamente documentato la riorganizzazione aziendale che ha avuto luogo con il documento unico di programmazione, approvatocon deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 30.3.2016, che aveva previsto il ridimensionamento della macchina amministrativa per ragioni funzionali e finanziarie,nonché con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 1.6.2016, mediante la quale si era dato corso alla riduzione della dotazione organica», così alle pagine8 e 9 della sentenza impugnata); ed aggiunge, in altro passaggio argomentativo, che «l’indicata riorganizzazione costituisce fase diversa dalla sua attuazione mediante mobilità interna», quest’ultima da realizzare con l’osservanza delle norme che la disciplinano e segnatamente dell’art. 43, comma 2 , legge reg., cit., il quale prevede , in caso di « trasferimento nell’ambito della dotazione organica dell’ente,che siano indicate le motivazioni » ( v. pag. 9 della sentenza impugnata), qui mancanti «in ordine alla scelta dell’appellato»; 6. vero è che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto applicabile il comma 2 dell’art. 43 legge reg. che recita : «Il personale può essere trasferito nell'ambito della dotazione organica dell'ente e nel rispetto della categoria e posizione di appartenenza a domanda o per esigenze organizzative dell'ente, debitamente motivate, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti perl'accesso ad un eventuale nuovo profilo»; tale disposizione, laddove fa univoco riferimento al “trasferimento” operando una distinzione rispetto alla locuzione“mobilità interna” adoperataal primo comma, è inapplicabile allo spostamento del dipendente, non in diversa unità produttiva secondo la definizione dell’art. 35 legge n. 300/1970, ma in un diverso S ettore o Area dirigenziale costitue nte mera articolazione amministrativa (non autonoma e indipendente) dello stesso Comune; affinché si configuri un trasferimento in senso tecnico, è, infatti, necessario che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 cod. civ. ‒ applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel d.lgs. 165/2001 ‒ e, conseguentemente, ildatore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio (in termini: Cass., Sez. L, 12/11/2021, n. 34014; Cass. civile, Sez. L, 26/09/2007, n. 20170); 7. senonché, il decisum, seppur da correggere nella motivazione exart. 384, comma 3 , cod. proc. civ., appare conforme a diritto nella sua parte dispositiva, laddove ha ritenuto, in ciò confermando la sentenza di primo grado, illegittimo lo spostamento del lavoratore dall’Area T3 Officina all’Area A4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sita (invero) all’interno della stessa città di Aosta; 8. è incontestato che , nel caso in esame, al processo di riorganizzazione si sia affiancato un processo di mobilità interna più ampio che ha coinvolto plurime posizioni lavorative; ebbene, l’art. 3,comma 3, lett. d) legge reg. , cit. , stabilisce che «In materia di organizzazione, gli organi di direzione politico- amministrativa provvedono, in particolare: […] d) alla ripartizione delle risorse umane da assegnare a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, sulla base degli obiettivie dei programmi individuati ai sensi del comma 1 […]»;e d , a sua volta, l’art. 40 , comma 1 , legge reg., cit., precisa che «L'assegnazione delle risorse umane alle strutture organizzative dirigenziali, anche a seguito di riorganizzazioni parziali, è effettuata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), dagli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente […]»; 9. il successivo art. 43,comma 1, della legge reg. cit. , la cui rubrica reca il titolo “Mobilità”, prevede come debba realizzarsi, nell’ambito dei processi di riassetto organizzativo, la mobilità dei lavoratori nei processi di riorganizzazione,precisando che «I provvedimenti di organizzazione, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e con l'obiettivo di perseguire l'ottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione e l'arricchimento professionale, disciplinano i criteri e le modalità per l'attuazione della mobilità interna e tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci, garantendo pubblicità e trasparenza nelle relative procedure, definite da apposito accordo collettivo, anche al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico e la ricollocazione di personale con riduzione di capacità lavorativa certificata dai competenti organi sanitari»; 10.ciò detto, l’espressa previsione del dovere per l’amministrazione di garantire « pubblicità e trasparenza nelle relative procedure di mobilità», non può che significare l’obbligo di previsione di criteri generali ed astratti, da concordare con le OO.SS. , onde assicurare un’ adeguata comprensione delle scelte che riguardano i singoli lavoratori interessati da processi di mobilità, in guisa da consentire a costoro di intendere la ratiodi una diversa assegnazione; 11. la sentenza impugnata dà atto, con accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, che gli ordini di servizio a firma del Segretario G enerale del Comune di Aosta e « i provvedimenti di assegnazione del [OSCURATO:PERSONA] […] sono tutti privi di motivazione sulla scelta dell’appellato, nonostante la riorganizzazione attuata con mobilità interna»;per contro, ai sensi del comma 1, art. 43, legge reg., cit. , occorreva che l’amministrazione indicasse preventivamente que i criteri generali e astratti che avrebbero (essi soltanto) permesso di comprendere perché la scelta fosse caduta in concreto su un dipendente anzichésu un altro, rendendo così leggibili esteriormente le opzioni organizzative sottese all’atto di gestione del rapporto di impiego riguardante ilsingolo dipendente; 12. alla stregua delle considerazioni già indicate, il ricorso principale deve essere rigettato; 13. il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale condizionato; stante l’esercizio da parte di questa Cortedei poteri ex art. 384 , comma 3 , cod. proc. civ. , si ravvisano ragioni per integralmente compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale; spese di legittimità compensate. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
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