CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 gennaio 2020
Cassazione n. 19434/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8970-2020 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA]' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto n. cronologico 2382/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/01/2020 R.G.N. 65672/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8970/2020 Cron. Rep. Ud.28/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto 20 gennaio 2020, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo ed annullato il provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – [OSCURATO:PERSONA] di trasferimento del cittadino del Gambia indicato in epigrafe in Germania (primo Paese dell’U.E. nel quale egli aveva presentato una domanda di protezione internazionale, rigettatagli e dal quale si era allontanato), al quale era stato indirizzato per la ripresa in carico, in quanto di sua riconosciuta competenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto assorbente rispetto al l’esame di ogni altro profilo denunciato la mancata prova, a carico dell’amministrazione, di assolvimento degli obblighi informativi, in violazione della previsione dell’art. 4 del Regolamento di Dublino di predisposizione di uno specifico opuscolo “comuneredatto conformemente al paragrafo 3”, trasposto nell’art. 10 d.lgs. 25/2008. 3. Con atto notificato il 2 marzo 2020, il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre il richiedente, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013, per erronea ricostruzione dal Tribunale della procedura, non già distinta in due autonome fasi (di determinazione dello Stato membro competente all’esame della domanda e di procedura di asilo, ove la stessa si svolga, all’esito della prima, nello stesso Stato di presentazione della domanda) ma unitaria, con la conseguente unità dell’obbligo informativo, comprovato nel suo adempimento attraverso la compilazione del modulo C 3 (allegato al ricorso), sottoscritto dal richiedente con l’assistenza dell’interprete, l’assunzione delle dichiarazioni del medesimo nel suo interrogatorio e la consegna dell’opuscolo informativo prescritto dall’art. 4 Reg. UE. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, è statocensurato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché, a differenza di quanto rilevato dal Tribunale, in sede di formalizzazione dell’istanza di protezione, come si evinceva in calce al documento C3 allegato, era stato consegnato al richiedente l’opuscolo informativo in questione. 2. I due motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamene, sono infondati. 3. Le garanzieinformative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. nuovo regolamento diDublino o Dublino III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato dell'Unione Europea, competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l'effettività ed uniformità dell'informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell'Unione: con la conseguenza che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l'eventuale loro conoscenza acquisita aliundeda parte dello straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico vulnus al suo diritto di azione e difesa (giacché il rispetto della citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell'Unione, non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione). Tuttavia, poiché dettiobblighi informativi sono volti ad assicurare che allo straniero coinvolto nel procedimento di trasferimento in altro stato dell'Unione sia assicurata l'effettiva indicazione dei diritti, facoltà e doveri derivanti dal suo assoggettamento alla predetta procedura, il loro adempimento va interpretato in termini sostanziali e non formali (Cass. 27 agosto 2020, n. 17963; Cass. 10 settembre 2021, n. 24493, che ha in particolare ritenuto l’assoluzione dei predettiobblighi informativi, qualora il giudice di merito appuri con certezza che lo straniero medesimo sia analfabeta, o comunque non in grado di comprendere il contenuto dell'opuscolo di cui all'art. 4 cit., e che allo stesso siano state effettivamente fornite, in seno al colloquio di cui all'art. 5 cit., tutte leinformazioni contenute ne l documento che il medesimo soggetto non abbia potuto o saputo consultare, per causa a lui non imputabile). 3.1. E’ stato anche evidenziato che il procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cd. “procedura Dublino”), pur inserendosi nel contesto relativo alla domanda di protezione internazionale, sia dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, configurandosi quale procedimento d'ufficio, regolato dal Regolamento (UE) n. 604/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 26 giugno 2013 (art. 20), che, all'art. 4, intitolato "Diritto di informazione", prescrive (in particolare nei commi 2 e 3) che l'informazione essenziale sia fornita per iscritto attraverso uno specifico “opuscolo comune”, redatto in conformità al medesimo regolamento, che serve ad informare l'interessato: sulle finalità del regolamento e sulle conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso; sulle conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente; sui criteri di determinazione dello Stato membro competente; sul colloquio personale e sulla possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni; sulla possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e di chiederne la sospensione; sul diritto di accesso ai propri dati. Si tratta, dunque, di informazioni dettagliate e specifiche e come tali disciplinate - sia con riferimento ai loro contenuti che alle loro modalità -dalla normativa UE, onde assicurare le garanzie partecipative connesse alla procedura. Non vi è dubbio, pertanto, che le citate disposizioni debbano essere interpretate nel senso che prevedano, in capo agli Stati membri, lo specifico obbligo di informare il richiedente protezione, nel momento della presentazione della domanda, per iscritto, in modo sistematico e oggettivo in ordine alle scansioni della procedura e ai diritti ad essa connessi, attraverso la consegna di un documento appositamente predisposto a questo scopo, quale l’ “opuscolo informativo comune”, che mira a garantire la certezza che l'informazione sia stata fornita in forma oggettiva completa (cfr. Cass. 7 ottobre 2020 n. 21553). 3.2. Questa Corte ha recentemente ribadito, in sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall’[OSCURATO:PERSONA], dovuta a ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, che gli obblighi informativi cui è tenuta l’autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, secondo l’interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella recente sentenza n. 228 del 30 novembre 2023, pur nell’unitarietà del procedimento, non possono ritenersi ń assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall’art. 10 d.lgs. 25/2008 ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all’informazione, implicante l’obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell’allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio personale»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all’autorità tutte le informazioni utili a individuare lo Stato membro competente all’esame della sua domanda di protezione internazionale. Sicché, qualora questi specifici adempimenti non risultino assolti, alla luce dell’audizione effettuata e delle informazioni risultanti dalle allegazioni e produzioni dell’Autorità amministrativa, onerata della prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata (Cass. 17 aprile 2024, n. 10331, che, in motivazione sub p.to 3.2, ha specificamente chiarito l’insufficienza, ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi prescritti dall’art. 4 Regolamento UE n. 604/2013, della consegna dell'opuscolo informativo previsto dall'art. 10 d.lgs. 25/2008, attestata dalla consegna allo straniero richiedente asilo del cd. modello C3). 3.3. [OSCURATO:PERSONA], pure a conoscenza delle sentenze n. 11461 e n. 11462 del 29 aprile di questa Corte, condivide l’orientamento sul punto della sentenza n. 10331/2024, siccome più aderente all’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 4 citato. 4. Nel caso di specie, avendo allegato la sottoscrizione, da parte del richiedente, del solo modello C3 (verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento della protezione internazionale) e stante la diversità strutturale e funzionale degli opuscoli informativi relativi alla domanda di protezione internazionale e a quella di cui all’art. 4 Reg. n. 604/2013, il Ministero dell’Interno non ha adempiuto agli obblighiinformativi prescritti. 5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva ed esenzione dal raddoppio del contributo unificato, non potendo esso applicarsi alle Amministrazionidello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse c