CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 22815/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. L'esponente lamenta vizio di carenza assoluta di motivazione in relazione alla affermazione del concorso nella illecita detenzione di sostanza stupefacente e alla ritenuta recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, pur deducendo la mancanza di congrua risposta della Corte territoriale ai motivi di appello, si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, la sentenza della Corte territoriale offre ampie argomentazioni pienamente aderenti alle risultanze del materiale istruttorio esaminato che, lungi da essere travisate, risultano congruamente analizzate dai giudici di merito. In particolare la Corte territoriale ravvisa la piena compartecipazione del ricorrente ( trasportato a bordo della vettura condotta dal correo separatamente giudicato) nella illecita detenzione dello stupefacente nei seguenti elementi: 1) le modalità di ritrovamento dello stupefacente all'interno dell'autovettura, ossia per terra in prossimità della portiera lato conducente, il che porta logicamente a ritenere che non fosse occultato anche in ragione del numero consistente di involucri ( 60); 2) l'immediata fuga del ricorrente, unitamente all'amico, alla vista della polizia, senza alcuna plausibile spiegazione se non quella della piena consapevolezza circa la illecita detenzione dello stupefacente. Si tratta, come rilevato, di affermazioni esaustive, congrue e non manifestamente illogiche, che sfuggono al sindacato di legittimità. La Corte territoriale ha inoltre assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da un precedente specifico commesso il 6 ottobre 2010 ( nel quinquennio antecedente al nuovo illecito) ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, senza alcun effetto dissuasivo della condanna, dimostrando così una aumentata pericolosità sociale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali etraLmaxsainentà della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025 Il C nsi