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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27538/2026

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generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Taranto in data 18.03.2026 dichiarava non estinta la pena nella misura di mesi tre da espiare in regime di detenzione domiciliare e concedeva a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della detenzione domiciliare, indicando le rispettive prescrizioni.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Francesco_propone ricorso per cassazione, lamentando che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza con il quale è stata dichiarata la "pena non validamente espiata" non ha un fondamento normativo.

Del resto, aggiunge la difesa, non sono stati ricostruiti i periodi di pena espiata e il criterio secondo il quale si fa riferimento ai tre mesi ancora da espiare, con conseguente violazione di legge.

3. La difesa lamenta, con il secondo motivo, che il Tribunale ha fondato la negativa valutazione del percorso trattamentale del ricorrente valorizzando alcuni episodi, senza compiere una valutazione complessiva della condotta ed omettendo di valorizzare gli elementi positivi documentati, quali lo svolgimento di attività lavorativa, l'adempimento delle prescrizioni ed altro.

4. Con il terzo motivo la difesa rappresenta che l'ordinanza valorizza alcuni episodi come se fossero fatti storici definitivamente accertati, senza aver acquisito i 12 relativi procedimenti penali, al fine di verificare se vi fosse la condizione di procedibilità e se gli stessi siano stati archiviati o conclusi.

5. Con il quarto motivo la difesa lamenta la contraddittorietà e il difetto di motivazione nella scelta della detenzione domiciliare, derivante dalla circostanza che il Tribunale ha ritenuto fallimentare il percorso in affidamento per mancanza di ravvedimento dell'indagato, per poi applicare la detenzione domiciliare in maniera del tutto immotivata.

6. Con il quinto motivo la difesa rappresenta che il provvedimento impugnato, incidente sulla libertà personale, ha dichiarato non espiata una parte della pena senza ricorrere ad una rigorosa motivazione, dal contenuto rafforzato, utilizzando ragionamenti superficiali e non puntuali, come descritto nei motivi che precedono. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Taranto deve essere riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2.

L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), di. 23 dicembre 2013, n. 146, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, recante "misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", entrata in vigore il 21 febbraio 2014, prevede, tra l'altro, che il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alla «valutazione sull'esito affidamento in prova» procede «a norma dell'articolo 667 comma».

Il richiamato articolo dispone che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza.

Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reso nella materia che ci occupa, è esperibile da parte dell'interessato opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., allo stesso tribunale, che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione.

3. Nella specie, il ricorrente, avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza, ma proporre opposizione dinanzi allo stesso Tribunale in applicazione delle norme sopra richiamate.

4. L'impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Taranto perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. 2 Q3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Taranto in data 18.03.2026 dichiarava non estinta la pena nella misura di mesi tre da espiare in regime di detenzione domiciliare e concedeva a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della detenzione domiciliare, indicando le rispettive prescrizioni. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Francesco_propone ricorso per cassazione, lamentando che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza con il quale è stata dichiarata la "pena non validamente espiata" non ha un fondamento normativo. Del resto, aggiunge la difesa, non sono stati ricostruiti i periodi di pena espiata e il criterio secondo il quale si fa riferimento ai tre mesi ancora da espiare, con conseguente violazione di legge. 3. La difesa lamenta, con il secondo motivo, che il Tribunale ha fondato la negativa valutazione del percorso trattamentale del ricorrente valorizzando alcuni episodi, senza compiere una valutazione complessiva della condotta ed omettendo di valorizzare gli elementi positivi documentati, quali lo svolgimento di attività lavorativa, l'adempimento delle prescrizioni ed altro. 4. Con il terzo motivo la difesa rappresenta che l'ordinanza valorizza alcuni episodi come se fossero fatti storici definitivamente accertati, senza aver acquisito i 12 relativi procedimenti penali, al fine di verificare se vi fosse la condizione di procedibilità e se gli stessi siano stati archiviati o conclusi. 5. Con il quarto motivo la difesa lamenta la contraddittorietà e il difetto di motivazione nella scelta della detenzione domiciliare, derivante dalla circostanza che il Tribunale ha ritenuto fallimentare il percorso in affidamento per mancanza di ravvedimento dell'indagato, per poi applicare la detenzione domiciliare in maniera del tutto immotivata. 6. Con il quinto motivo la difesa rappresenta che il provvedimento impugnato, incidente sulla libertà personale, ha dichiarato non espiata una parte della pena senza ricorrere ad una rigorosa motivazione, dal contenuto rafforzato, utilizzando ragionamenti superficiali e non puntuali, come descritto nei motivi che precedono. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Taranto deve essere riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2. L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), di. 23 dicembre 2013, n. 146, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, recante "misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", entrata in vigore il 21 febbraio 2014, prevede, tra l'altro, che il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alla «valutazione sull'esito affidamento in prova» procede «a norma dell'articolo 667 comma». Il richiamato articolo dispone che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza. Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reso nella materia che ci occupa, è esperibile da parte dell'interessato opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., allo stesso tribunale, che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione. 3. Nella specie, il ricorrente, avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza, ma proporre opposizione dinanzi allo stesso Tribunale in applicazione delle norme sopra richiamate. 4. L'impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Taranto perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. 2 Q3 P.Q.M
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