CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminato il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, avanti questa Corte, conflitto di competenza tra il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, ed il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, rispetto alla richiesta avanzata dal medesimo e diretta alla unificazione in un'unica scheda delle iscrizioni del casellario giudiziale; Rilevato che la denuncia di conflitto di competenza sollevato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto sollevata dalla parte e non dal giudice; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di conflitti di giurisdizione e di competenza, è inammissibile il ricorso per cassazione della parte privata volto a sollevare direttamente il conflitto dinanzi alla Corte di cassazione, potendo la parte denunciarne la sussistenza, nelle forme indicate dall'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., unicamente al giudice di merito, cui compete la preventiva verifica dell'astratta riconducibilità della situazione rappresentata nella previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 25230 del 20/05/2021, Rv. 281546 — 01; Sez. 2, n. 3221 del 07/01/2014, Rv, 258816 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che la denuncia di conflitto deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, connma 5-bis, cod. proc. pen., e che il proponente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. D P.Q.M