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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06218/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27960-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; -intimato - avverso la sentenza n. 3301/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/10/2022 R.G.N. 3659/2021; [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2049 c.c.

R.G.N.27960/2022 Cron.

Rep.

Ud.04/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Milano, nella contumacia dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in liquidazione, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 10029/2021.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) che [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto davanti al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di committente, e il [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in liquidazione, in qualità di appaltatore, al fine di ottenere la condanna solidale di entrambi i convenuti, ex art. 2049 c.c., al pagamento dell’importo di € 49.775,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni, conseguenti all’illegittimo licenziamento dell’attore da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Coop., società appartenente al [OSCURATO:PERSONA], a cui [OSCURATO:SOCIETA], gestore del [OSCURATO:PERSONA], aveva affidato l’appalto relativo al servizio di pulizia dell’albergo; b) che si era costituita la sola [OSCURATO:SOCIETA]., contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto; d) che l’adito Tribunale aveva respinto la domanda, condannando l’attore alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta costituita, mentre aveva respinto la domanda formulata da quest’ultima ex art. 96 c.p.c.; e) ciò che aveva lamentato in sintesi [OSCURATO:PERSONA] nell’appellare tale decisione; f) che anche in secondo grado resisteva solo la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), mentre il suddetto Consorzio in liquidazione si manteneva contumace.

3. Tanto premesso, la Corte, esaminati i motivi d’appello dello Safwat, li respingeva tutti, così confermando la pronuncia impugnata.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resiste l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso.

5. [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in liquidazione è rimasto intimato, non avendo svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia: “Art. 360, C. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. – Illogicità della sentenza e comunque motivazione solo apparente della stessa”.

2. Il ricorso è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni.

3. Nota il Collegio che, a rigore, nel ricorso manca una chiara “indicazione delle parti”, richiesta, a pena d’inammissibilità, dall’art. 360, comma primo, n. 1), c.p.c. (cfr. pag. 1 del ricorso).

4. E’ carente, altresì, “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”, parimenti richiesta, a pena d’inammissibilità, dal cit. art. 366, comma primo, n. 3) (nella versione applicabile ratione temporisal ricorso in esame).

Il ricorrente, infatti, dopo aver indicato “Oggetto del giudizio” e “Valore della controversia”, si limita piuttosto a riportare una “Sintesi della decisione e motivi di impugnazione” (v. tra la fine di pag. 1 e l’inizio di pag. 2), cui immediatamente seguono, omisso medio, la rubrica dell’unico motivo di ricorso e lo svolgimento dello stesso (v. pagg. 2-7 del ricorso).

Di fatto il Collegio è stato in grado di comprendere andamento e oggetto del giudizio soltanto dalla lettura della sentenza impugnata.

5. Infine, l’unico motivo di ricorso è comunque ex se inammissibile.

6. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).

Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).

7. Ebbene, detta censura si riferisce nel contempo ai differenti mezzi di cui al n. 3) e al n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., cui in rubrica si aggiunge anche un’ “illogicità della motivazione e comunque motivazione solo apparente della stessa”; anomalie motivazionali, queste, che andavano piuttosto fatte valere denunciando la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4),c.p.c.

E dell’inestricabile promiscuità dell’unica censura si trae conferma anche dal suo pur esteso sviluppo, che si chiude con la deduzione che “la Sentenza oggetto di gravame non possa essere condivisa, anche per l’assenza di reale motivazione, la quale è in realtà solo apparente, fondandosi su dichiarazioni assiomatiche del Collegio giudicante, prive di iter logico- motivazionale alla loro base, nonché in primis sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 2049 c.c.” (così alla pag. 7 del ricorso).

8. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto, inoltre, al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27960-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; -intimato - avverso la sentenza n. 3301/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/10/2022 R.G.N. 3659/2021; [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2049 c.c. R.G.N.27960/2022 Cron. Rep. Ud.04/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Milano, nella contumacia dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in liquidazione, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 10029/2021. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) che [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto davanti al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di committente, e il [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in liquidazione, in qualità di appaltatore, al fine di ottenere la condanna solidale di entrambi i convenuti, ex art. 2049 c.c., al pagamento dell’importo di € 49.775,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni, conseguenti all’illegittimo licenziamento dell’attore da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Coop., società appartenente al [OSCURATO:PERSONA], a cui [OSCURATO:SOCIETA], gestore del [OSCURATO:PERSONA], aveva affidato l’appalto relativo al servizio di pulizia dell’albergo; b) che si era costituita la sola [OSCURATO:SOCIETA]., contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto; d) che l’adito Tribunale aveva respinto la domanda, condannando l’attore alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta costituita, mentre aveva respinto la domanda formulata da quest’ultima ex art. 96 c.p.c.; e) ciò che aveva lamentato in sintesi [OSCURATO:PERSONA] nell’appellare tale decisione; f) che anche in secondo grado resisteva solo la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), mentre il suddetto Consorzio in liquidazione si manteneva contumace. 3. Tanto premesso, la Corte, esaminati i motivi d’appello dello Safwat, li respingeva tutti, così confermando la pronuncia impugnata. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resiste l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in liquidazione è rimasto intimato, non avendo svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo il ricorrente denuncia: “Art. 360, C. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. – Illogicità della sentenza e comunque motivazione solo apparente della stessa”. 2. Il ricorso è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni. 3. Nota il Collegio che, a rigore, nel ricorso manca una chiara “indicazione delle parti”, richiesta, a pena d’inammissibilità, dall’art. 360, comma primo, n. 1), c.p.c. (cfr. pag. 1 del ricorso). 4. E’ carente, altresì, “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”, parimenti richiesta, a pena d’inammissibilità, dal cit. art. 366, comma primo, n. 3) (nella versione applicabile ratione temporisal ricorso in esame). Il ricorrente, infatti, dopo aver indicato “Oggetto del giudizio” e “Valore della controversia”, si limita piuttosto a riportare una “Sintesi della decisione e motivi di impugnazione” (v. tra la fine di pag. 1 e l’inizio di pag. 2), cui immediatamente seguono, omisso medio, la rubrica dell’unico motivo di ricorso e lo svolgimento dello stesso (v. pagg. 2-7 del ricorso). Di fatto il Collegio è stato in grado di comprendere andamento e oggetto del giudizio soltanto dalla lettura della sentenza impugnata. 5. Infine, l’unico motivo di ricorso è comunque ex se inammissibile. 6. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020). Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020). 7. Ebbene, detta censura si riferisce nel contempo ai differenti mezzi di cui al n. 3) e al n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., cui in rubrica si aggiunge anche un’ “illogicità della motivazione e comunque motivazione solo apparente della stessa”; anomalie motivazionali, queste, che andavano piuttosto fatte valere denunciando la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4),c.p.c. E dell’inestricabile promiscuità dell’unica censura si trae conferma anche dal suo pur esteso sviluppo, che si chiude con la deduzione che “la Sentenza oggetto di gravame non possa essere condivisa, anche per l’assenza di reale motivazione, la quale è in realtà solo apparente, fondandosi su dichiarazioni assiomatiche del Collegio giudicante, prive di iter logico- motivazionale alla loro base, nonché in primis sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 2049 c.c.” (così alla pag. 7 del ricorso). 8. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto, inoltre, al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ri
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