CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 29 settembre - 10 ottobre 2022, ha rigettato la richiesta di rescissione avanzata dal difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza datata 11 dicembre 2017, con la quale il Tribunale di Modena lo ha ritenuto responsabile del reato di furto tentato. 2. La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato che il Maurizi, persona stabilmente residente in Italia, con un'abitazione effettiva, aveva scelto di eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio, per poi evidentemente scegliere di consapevolmente disinteressarsi della vicenda processuale. 3. Nell'interesse del Maurizi viene proposto ricorso per cassazione dal sostituto processuale del difensore nella fase di merito, con il quale si deducono vizi motivazionali e violazione di legge, ribadendo che la consapevolezza, da parte dell'imputato, del procedimento a suo carico non può essere desunta dall'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata dalla polizia giudiziaria in sede di identificazione. 4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 5. Il ricorso è fondato. Indipendentemente dalle peculiarità delle singole vicende concrete, il dato unificante che emerge dalla giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680 - 01, sulla scia di Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). Ne segue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bolo