CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 16321/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
631/2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14631/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo,in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BRUNO, rappresentato e difes o dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Popolo n. 3; - r es is tente - ricorrente i ncidentale – C.C. 22.03.2023 n. R.G. 14631/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonché contro Ministero della Giustizia -intimato- avverso la sentenza n. 1729 /20 2 0 della Corte di appello di Palermo , pubblicata il21 novembre 20 2 0 . Udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 6183 del 2015 accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad uno dei profili addotti, segnatamente nella parte in cui era proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,ravvisando la mancata specificazione dellavoce integrant e “le spese di giustizia” e dichiarava nulla la cartella esattoriale n. 29620100074270637011 notificata in data 25/11/2010, relativa alle spese processuali , liquidate all’esito di processo penale nei suoi confronti, per Euro 491.118 ,00 per la voce “spese di giustizia” e Euro 90,00 per la voce “Ufficiali giudiziari”, dichiarando, nel contempo , inammissibile l’azione di accertamento negativo del credito proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettando la doma n da di manleva proposta da quest’ultima ne i confronti del Ministero della Giustizia, terzo chiamato in causa, con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza. 2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto gravame [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dinanzi alla Corte di appello di Palermo ; si sono costituit i gli appellati , [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia, chiedendo,il primo il rigetto dell’appello ed il secondo , l’estromissione dal giudizio e in subordine, formulando adesione al gravame principale dell’Ente di riscossione. C.C. 22.03.2023 n. R.G. 14631/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] d’appello, con sentenza n. 1729 del 2020 ha respinto l’appello, con condanna dell’ente appellante alle spese di lite del grado. 3. Avverso la decisione d’appello, R iscossione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato articolato in un unico motivo. Sebbene intimato , il Ministero della Giustizia non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell ’ art. 380 - bis .1 c.p.c. Il P.M. non ha depositato conclusioni . Parte ricorrente e parte resistente hannodepositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorrentelamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 DPR n. 602/1973, dell’art. 7 comma 2della legge n. 212/2000 e dell’art. 156 c.p.c in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; in particolare, la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto non motivata la cartella impugnata in quanto non contenente gli elementi idonei a comprendere causali e contenuti dell’obbligazione ivi indicata; viceversa, essa conteneva tutte le indicazioni previste dalle richiamate norme e comunque, il contribuente, avendola impu gnata , avrebbe dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, impugna la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto insussistente il vincolo di solidarietà in relazione alla modifica dell’art. 205 DPR n. 115/2002 ad opera della l. n. 697/2009, sebbene la condanna alle spese processuali nel processo penale fosse contenuta in una sentenza penale divenuta irrevocabile il 7 ottobre 2003, quindi prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009; pertanto, nel caso in esame troverebbe applicazione il criterio del vincolo di solidarietà in ordine al recupero C.C. 22.03.2023 n. R.G. 14631/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi delle spese processuali richieste dall’Agente della riscossione con la cartella di pagamento impugnata. 3. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia in modo condizionato,la violazione o falsa applicazione dell’art. 212 del DPR n. 115 del 2002 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e nello specifico, l’affermazione della Corte territoriale c irca l’abrogazione tacita del richiamato art. 212 (a seguito della modifica del citato art. 227 ter), della quale denuncia l’erroneità; sostiene di aver lamentato come quinto motivo in opposizione - l’errore in procedendo consistito nella mancata notifica dell’invito di pagamento previsto dall’art. 112 del D.P.R. n. 115 del 2002, errore, del resto, rilevato dal Tribunale di Palermo in prime cure; in proposito, la Corte d’appello ha ritenuto che «non vi è più l’obbligo di notificare l’intimazione (e comunqueè rimasto indiscusso che tale notifica non vi fu proprio perché non è più prevista, come addotto dal Ministero)»(pag. 6 sentenza impugnata). 4. Superfluo risulta l’esame dei motivi del ricorso principale e dell’unico di quello incidentale, seppure condi zionato, poiché la sentenza di prime cure non poteva essere appellata. Invero, va osservato che l’opposizione esattoriale proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 617 c.p.c. per omesso pagamento di spese di giustizia penali è stata accolta in prime cure; l'unico mezzo di impugnazione di questaera il ricorso straordinario per cassazione, da proporsi ai sensi dell'art. 111Cost. nel termine di cui agli artt. 325, comma 2, e 326 ovvero327, comma 1, c.p.c.. Nella specie, viceversa risulta che l’Ente di Riscossione ha proposto appello avverso lapredetta decisione, appello rigettato dalla Corte di Appello diPalermo poiché infondato. Questa Corte, in tema di opposizione agli esecutivi, ha già affermato che nel caso in cui venga impugnata con l'appello una C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. R.G. 14631/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sentenza non appellabile per legge, la proposizione del ricorso per cassazione, come avvenuto nel caso di specie, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso la sentenza di primo grado, essendosi formato il giudicato in difetto di tempestiva impugnazione ( Cass. Sez. 6 - 3, 15/04/2021 n. 986 8 , principio di diritto espresso nell’ipotesi di appello dichiaratoinammissibile ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c.). Inoltre, per completezza, va sottolineato che correttamente il giudice di merito in prime cure ha statuito che l’azione di accertamento negativo del credito non poteva essere proposta dinanzi al giudice civile; in proposito, giova richia ma re il principio enucleato da questa Corte in materia di recupero di spese di giustizia penali, a mente del quale, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adìto ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale (Ca ss. Sez. 3, 19/12/2022 n. 37138). 5.In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché la sentenza di prime cure non poteva essere appellata. Le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimità seguono la C.C. 22.03.2023 n. R.G. 14631/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi soccombenza e vengono liquidate come da dispositivoe poste a carico della parte ricorrente in favore di quella resistente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio la sentenza impugnata; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione delle spese di appello che liquida i complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario CPA E IVA come per legge, da distrarsi nei confronti del difensore anticipatario; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità che liquida i complessivi Euro 8.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo