CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente -3 9 ORDINANZA sui ricorso 220/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio delrEuvocato [OSCURATO:PERSONA], in via Boezio n. 14 Pec ;[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - cqntro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rapre_isentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ggNA, eletamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato virromo LARGA30LLI in [OSCURATO:PERSONA], 3 Pec: clossena©pec.slvb.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 1377/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/C1/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di Lucca il Comune di Viareggio per sentir accertare la condanna del medesimo per le consetuenze di una caduta causata dalla disconnessione del marciapiedi avvenuta in via Rosmini in Viareggio mentre egli si recava presso il proprio studio professionale; rel contraddittorio con il convenutotil Tribunale accolse la domanda condannando il Comune a risarcire al danneggiato la somma di C 30.357,20; la, Corte d'Appello di Firenze, adita dal Comune, accolse il motivo di appeilD con cui si faceva valere il concorso di colpa del danneggiato ai sens ;jell'art. 1227 c.c. per non aver osservato il dovere di ragionevole eatneia riconducibile ai principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; Ritenne infatti che il nesso causale tra la cosa in custodia ed il sinistro fosse parzialmente eliso dalla condotta del [OSCURATO:PERSONA] il quale, trovandosi a percorrere una strada a lui ben nota perché percorsa quoLc:lianamente per recarsi presso il proprio studio professionale, doveva conoscere lo stato dei luoghi e adottare le cautele necessarie; nel caso di specie il danneggiato aveva, invece, tenuto una condotta che non poteva ritenersi abnorme, cioè estranea al novero delle poss bilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto/con la conseguente decurtazione, nella misura del 50%, della somma dovuta a titolo risarcitorio; avverso la sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulia base di tre motivi; ha resistito il Comune di Viareggio con controricorso; il rlcorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ricorrendo i presupposti dell'art. 380 bis, 1 co. c.p.c. Considerato che: con il primo motivo di ricorso - vizio di motivazione in violazione e falsi applicazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3 c.p,c.- il ricorrente assume che l'impugnata sentenza abbia disatteso l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale la rilevanza della condotta del danneggiato in relazione all'eziologia del danno rileva solo in presenza di comportamento imprudente e di mancata adozione di cautele da parte del danneggiato, condotte che, nel caso di specie, sarebbero rimaste indimostrate; con il secondo motivo di ricorso - vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3 C. C. - il ricorrente lamenta che la Corte del gravame abbia erroneamente applicato le disposizioni in tema di ragionamento presuntivo, ponendo a fondamento del ragionamento la indimostrata impudenza del danneggiato, così violando i requisiti di gravità, precisbne e concordanza richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c. con il terzo motivo di ricorso - vizio di motivazione e nullità della sentenza con riguardo all'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 i:.p.c. -il ricorrente lamenta l'errore percettivo in cui sarebbe caduto il giudice del merito nel ritenere sussistente la prova della condotta colposa ed imprudente tenuta dal [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso è da rigettare in quanto, da un lato, volto a sindacare l'accertamento svolto dal giudice del merito in ordine alla rilevanza eziologica del comportamento colposo del danneggiato, accertamento che si sottrae al sindacato di questa Corte, e, che in ogni caso la ec'rte del merito ha svolto ponendosi in piena conformità con l'orientamento di ie!;;iittimità; dall'altro, volto a censurare la pretesa inferenza presuntiva su cui il giudice del merito avrebbe basato la propria ricostruzione dei fatti e l'assetto delle responsabilità, accertamento anch'esso precluso in sede di legittimità ove congruamente motivato; infine è da disattendere anche la asserita ricorrenza di un errore percettivo, consistente nell'aver basato la decisione su elementi inesistenti, essendo i fatti su cui la sentenza si è basata del tutto incontestati tra le parti; dunque, con riguardo al primo motivo, la sentenza impugnata è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberal:oria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, Se1123 alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; nel caso di specie la Corte del merito ha ritenuto dimostrata la rHevanza causale del comportamento del danneggiato nella produzione del danno, ed ha pertanto pienamente soddisfatto le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte per configurare il conoDrso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno; quanto al secondo motivo, relativo alla pretesa violazione delle norme sulle presunzioni, al di là degli evidenziati profili di inarmissibilità, è anch'esso infondato in quanto la Corte del merito ha ÉLU-C- presunto, da una serie di elementi incontestati tra le parti, che il danneggiato doveva conoscere lo stato dei luoghi per avere nei pressi il proprio studio professionale e per essere la caduta avvenuta nel morr ento in cui si accingeva a scendere dal marciapiedi, le cui condizioni dovevano essergli note; anche il terzo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza per víDiazione dell'art. 115 c.p.c., é infondato. La Corte di merito ha posto a base della propria valutazione i fatti non specificamente con:estati dalla parte, quali, ad esempio, la circostanza che il ricorrente conoscesse lo stato dei luoghi per avere nei pressi il proprio studio professionale, etc.; zonclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giúdizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1600 (oltre E 200 per esborsi), più accessori e spese genen31i ai 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. IL3, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione