CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42378/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' di tutti i ricorsi udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 25.9.2020, con cui è stata confermata la decisione del GUP presso il Tribunale di Messina datata 17.5.2018 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in esito a rito abbreviato, rispettivamente: - Ceccio, alla pena di due anni di reclusione ed alle pene accessorie fallimentari in ordine al delitto di cui al capo B: concorso in bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta societaria da falso in bilancio (con iscrizione a bilancio di crediti inesistenti e di sopravvenienze attive fittizie), nella sua qualità di socio e amministratore della società "Coop. [OSCURATO:PERSONA]" dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 24.10.2011, fallita il 4.4.2016 (ed in relazione al cui fallimento si muovono le contestazioni di bancarotta); - [OSCURATO:PERSONA], alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed alle pene accessorie fallimentari in ordine ai delitti di cui ai capi C, D ed M: concorso in bancarotta distrattiva e societaria da operazioni dolose; emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'imputato è stato condannato nella sua qualità di socio ed amministratore di diritto della società fallita predetta Kimon, dal 25.10.2011 al 5.5.2015, in relazione alle condotte di bancarotta collegate al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo C) ed a quelle di bancarotta distrattiva collegate al fallimento della Kimon (capo D), avuto riguardo alla distrazione delle risorse societarie editoriali nella diversa compagine della "109 [OSCURATO:SOCIETA].", costituita in data 15.102012, che proseguiva l'attività delle fallite ed il particolare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la cui titolarità formale era detenuta dalla Coop. Kimon. Entrambi gli imputati sono stati assolti sin dal primo grado da altre imputazioni di reato loro contestate per non aver commesso i fatti. Tutte le complesse vicende criminali fanno capo alla gestione di società riferibili al vero protagonista di esse, [OSCURATO:PERSONA], in un'ottica di gruppo familiare di enti, operanti nel settore dell'editoria. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti di impugnazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulato dal suo difensore di fiducia, consta di quattro diverse ragioni di censura. 3.1. Il primo argomento ritiene il vizio di violazione di legge e quello di motivazione in relazione agli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello per superare l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, collegata alla violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.). La tesi del ricorrente è che vi sarebbe uno scollamento insanabile tra la contestazione di reato, ancorata ex art. 40 cod. pen. all'omessa vigilanza, nella sua qualità di AA amministratore di diritto della fallita, sull'operato dell'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA] (cui vengono attribuite le condotte materiali di bancarotta), e la condanna, intervenuta per concorso non già omissivo ma attivo, quindi, di concorso nella falsificazione dei bilanci, allo scopo di ottenere finanziamenti e contributi per l'editoria, settore di interesse operativo della società. Tale distanza tra accusa e sentenza ha determinato un deficit nel diritto di difesa, che non si è potuto esercitare pienamente. 3.2. La seconda eccezione deduce violazione di legge e vizio di motivazione meramente apparente, con omessa risposta ai motivi d'appello, avuto riguardo alla affermazione di responsabilità del ricorrente, nonostante le sue condotte, per come ascrittegli già nell'imputazione, non abbiano avuto alcuna incidenza causale sul dissesto. La sentenza impugnata si compone - secondo il ricorso - di affermazioni apodittiche che non fanno alcun riferimento alle prove valutate e presenti in atti, ma si limitano a parafrasare la contestazione di reato, superando sia le obiezioni sul ruolo meramente tecnico di commercialista della società, svolto dall'imputato, sia le obiezioni sulla distanza temporale dalla declaratoria di fallimento del periodo in cui egli ha rivestito la carica di amministratore di diritto (dal 2008 al 2011). Si lamenta, altresì, la carenza di motivazione anche in riferimento al dolo del reato, questione liquidata in poche, assertive battute. Inoltre, si rappresenta che erroneamente non si è proceduto ad assolvere il ricorrente per la parte di imputazione riferita alle condotte in relazione alle quali non si è ritenuto, dallo stesso GUP, di poterlo condannare, vale a dire quelle oltre l'esercizio 2010 (iscrizione di una sopravvenienza attiva fittizia di 728.000 euro nel bilancio 2011; iscrizione di una sopravvenienza attiva fittizia di 254.758 nel 2012), perché relative ad un periodo successivo a quello in cui l'imputato è stato amministratore di diritto. Infine, il ricorso evidenzia l'errore di qualificazione giuridica del reato in cui sono incorsi sia il pubblico ministero che i giudici di merito, ritenendo sussistente l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto le scritture contabili con modalità tali da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, là dove, invece, tale delitto non può essere configurato se le scritture contabili falsificate sono costituite solo dal bilancio. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (si richiama Sez. 5, n. 47683 del 4/10/2016), il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla disposizione incriminatrice dell'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall.; sicchè eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono integrare soltanto il delitto di bancarotta impropria da reato societario. Si conclude che, in ogni caso, mancherebbero le condizioni di configurabilità anche della bancarotta impropria da reato societario, essendo del tutto carente la prova della sussistenza degli elementi fondanti della fattispecie: la condotta, il nesso causale tra la condotta e il dissesto, l'elemento soggettivo del reato. Tanto più che al 31.12.2011 la 80140 società fallita presentava un patrimonio netto positivo, sicchè le falle economiche hanno avuto inizio quando oramai il ricorrente non era più inserito nell'amministrazione della società. Peraltro, la sentenza impugnata, come anche quella di primo grado, non si preoccupano di dover valutare la sussistenza del reato specificamente, rispetto ai suoi caratteri. 3.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di apparenza della motivazione quanto alla richiesta di riqualificazione delle condotte nel meno grave reato di bancarotta semplice. 3.4. Il quarto argomento difensivo è dedicato ad obiettare l'erronea applicazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di escludere l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, I. fall. e, comunque, di dichiarare le concesse attenuanti generiche prevalenti rispetto ad essa, con riduzione della pena nel minimo consentito. Deponevano nel senso dell'accoglimento di tali istanze l'incensuratezza ed il comportamento processuale dell'imputato, oltre che la natura delle condotte, al limite della colpa più che dolose. La motivazione dei giudici d'appello sarebbe stata, invece, inutilmente data poiché legata a formule di stile. 4. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi distinti. 4.1. Il primo argomento che si propone al giudizio di legittimità attiene alla configurabilità dei reati di bancarotta distrattiva e societaria ascritti al ricorrente ai capi C e D, deducendosi vizi di violazione di legge e di motivazione carente ed illogica. La tesi difensiva è incentrata sul ruolo meramente fittizio di amministratore unico svolto dall'imputato, il quale si era prestato a tale funzione, nonostante le sue scarse competenze, solo per aiutare la società di cui era dipendente e salvare posti di lavoro, sicchè mancherebbe anzitutto il dolo dei reati: l'amministratore e gestore era soltanto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed inoltre la società di revisione [OSCURATO:PERSONA] aveva verificato il bilancio della fallita nel periodo di amministrazione del ricorrente, ritenendolo conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di reazione e veritiero sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. La sentenza impugnata, inoltre, dimentica, nel motivare della responsabilità del ricorrente, che la cessione onerosa sulla quale poggia la sua ricostruzione, avvenuta tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] cooperativa - che assumeva fittiziamente la titolarità della testata giornalistica, rinunciando al suo credito, portando così la Kimon a caricarsi di debiti di varia natura che poi portavano al fallimento - era avvenuta in un momento in cui l'imputato non era ancora amministratore della fallita, vale a dire nel luglio 2011, mentre egli assumerà l'incarico solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA].4.2. La seconda censura attiene al delitto di cui al capo M, in relazione al quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: le fatturazioni inesistenti sono state solo apoditticamente attribuite all'imputato, dimenticando che nell'atto di appello si era fornita prova che le prestazioni di pubblicità riportate nelle fatture erano state effettivamente svolte; il ricorso indica le date delle prestazioni pubblicitarie. 2. E' stata ammessa la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. La sentenza sconta una diffusa carenza motivazionale ed è complessivamente inadeguata, sia nel dare risposta ai motivi d'appello proposti dai ricorrenti, all'esito dell'esame di essi compiuto dal Collegio, che non ha rilevato alcuna loro genericità di forrrrilazione, sia, più in generale, ad argomentare della loro responsabilità, pur se alla luce della motivazione della decisione del primo giudice. Secondo quanto può sinteticamente ricostruirsi, Ceccio è stato condannato quale commercialista, che, posto al vertice della cooperativa Kimon, realizza le operazioni propedeutiche al conseguimento dei contributi per l'editoria necessari a risollevare le sorti della società poi fallita, non rimanendo un mero consulente esterno, ma assumendo ed accettando un ruolo attivo di amministratore nell'impresa; pur restando in carica solo dal 2008 al 2011, in epoca molto antecedente al fallimento, egli si sarebbe reso responsabile - secondo i giudici - di false annotazioni nella contabilità, tendenti ad irrobustire fittiziamente il patrimonio della Kimon, con un incremento di capitale simulato nell'esercizio 2009 e l'annotazione di un credito inesistente nei bilanci al 2009, 2010 e 2011; tali false indicazioni avrebbero posto le basi del dissesto futuro di Kimon. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], si ritiene che l'imputato, sia pur per ragioni di necessità legate alla conservazione del posto di lavoro, si sia prestato a fungere da amministratore della fallita per un lungo periodo di tempo (quasi quattro anni) e abbia dato corso all'operazione di cessione onerosa alla base del fallimento perché portava la fallita Kimon a caricarsi di debiti di varia natura della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; inoltre, nel periodo di gestione di [OSCURATO:PERSONA], è maturato il travaso distrattivo delle attività, dalla Kimon alla 109 Press s.r.I., costituita nel 2012 proprio allo scopo di proseguire la testata giornalistica facente capo alla società Centonove. La fatturazione falsa di cui al capo M, poi, sarebbe stata evidente già solo considerando l'emittente, vale a dire il gestore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA], ed il presunto fruitore del servizio, appunto l'imputato.3. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che già la sentenza di primo grado si rivela inidonea a garantire un soddisfacente piano ricostruttivo su cui ancorare l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, essendosi limitata a richiamare le informative di reato cumulate nel corso delle indagini preliminari e, da pag. 80 alla fine (in poche battute assertive), ha condannato gli imputati, distinguendone le posizioni rispetto alle diverse imputazioni, sostanzialmente collegando la loro responsabilità alla qualità di amministratori della Kimon e, per [OSCURATO:PERSONA], alla vicinanza e collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], che emerge anche da alcune conversazioni intercettate. Nel complesso, la pronuncia del Tribunale contiene una motivazione assertiva e insufficiente. 3.1. La sentenza di secondo grado, d'altro canto, a fronte di atti d'appello degli imputati nient'affatto generici, piuttosto che ampliare il campo di verifica degli elementi fondanti dell'affermazione di colpevolezza dei ricorrenti, circoscrivendolo in considerazione dei motivi d'appello - sostanzialmente svolti secondo argomenti analoghi a quelli che costituiscono l'ossatura anche delle ragioni di ricorso di entrambi - ha esasperato quell'assetto apodittico già osservato nella pronuncia del GUP, che ha mal interpretato i caratteri del rito abbreviato riducendolo ad un giudizio, non consentito, con motivazione sintetica e sincopata, laddove, invece, tale rito prevede una semplificazione della procedura unicamente dal punto di vista delle modalità acquisitive delle prove, non legate all'assunzione in dibattimento, ma non consente un'attenzione valutativa di esse inferiore a quella richiesta nel rito ordinario. Nel caso di specie, manca nel complesso un'affidabile certezza sulla ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato di concorso in diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta in capo ad entrambi gli imputati: sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado non hanno saputo centrare il nucleo essenziale necessario per l'affermazione di responsabilità. 3.2. Poche righe tautologiche sono dedicate, dalla sentenza d'appello, alla figura di concorrente nel reato di Ceccio, individuato come un consulente esterno, un commercialista, il quale ha assunto un ruolo gestorio attivo nella fallita e si è reso responsabile di fase annotazioni "tendenti ad irrobustire fittiziamente il patrimonio della Kimon": null'altro si aggiunge a tale ricostruzione, se non che "sussiste certamente il dolo, cosicchè non si può configurare l'ipotesi colposa di cui all'art. 217 I.F.". E' evidente l'apoditticità della motivazione del provvedimento impugnato, che non risponde, in tal modo, agli specifici argomenti enunciati dall'atto di appello - e riproposti nel ricorso - ed elude la questione relativa alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., poiché se non è chiara la contestazione in relazione alla quale i giudici hanno stabilito di ritenere sussistente la responsabilità dell'imputato, allora non è possibile stabilire in che misura quest'ultima si distanzi dall'imputazione dalla quale il ricorrente ha dovuto difendersi nel corso del processo e, di conseguenza, se sussiste un deficit di correlazione tra accusa e sentenza. E non può essere sufficiente a superare la carenza motivazionale riscontrata l'osservazione secondo cui costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritenere che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è "diverso" il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Sez. 6, n. 38061 del 17/4/2019, Rango, Rv. 277365; vedi anche Sez. 2, n. 17565 del 15/3/2017, Beretti, Rv. 269569). Resta fermo che - secondo quanto hanno chiarito le Sezioni Unite proprio in tema di reati di bancarotta fraudolenta - in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). Tuttavia, qualora - come accaduto nel caso di specie - non sia stato chiaramente individuato il nucleo centrale di condotta accertata, in relazione al quale è stata emessa sentenza di condanna, non è possibile neppure operare un effettivo confronto tra questa e la contestazione mossa inizialmente nell'imputazione di reato. 3.3. Altrettanto evidente è il difetto motivazionale della sentenza d'appello con riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Al di là dei riferimenti alle opache interrelazioni personali, ai vischiosi rapporti di consapevolezza delle condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], riguardo all'amministrazione della catena di società che al primo facevano riferimento, rimane scarsamente comprensibile la ricostruzione delle condotte di bancarotta commesse ed in relazione alle quali il ricorrente è stato condannato: i capi C e D. Il laconico punto focale della sentenza impugnata è incentrato tutto sulla qualifica di amministratore di diritto della fallita, rivestita, per circa quattro anni, dal ricorrente, anche nel periodo di "travaso distrattivo" delle attività della Kimon alla società "109 [OSCURATO:SOCIETA].".Tuttavia, l'appello, e oggi il ricorso, sottolineano come l'operato di amministratore di diritto del ricorrente si inscriva in un contesto di sua inadeguatezza gestionale dichiarata dagli stessi giudici e in una situazione personale di socio dipendente, che la stessa sentenza impugnata ritiene abbia agito "per ragioni di necessità legate alla conservazione del posto di lavoro". Rimane, quindi, una contraddizione immediatamente percepibile tra alcune delle affermazioni di contesto del provvedimento d'appello e le ragioni, solo assertivamente enunciate, della condanna, collegate alla qualità di amministratore di diritto. Si deve tener conto, al riguardo, del fatto che la giurisprudenza di legittimità consolidata ritiene che, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 19049 del 19/2/2010, Succi, Rv. 247251; conforme, da ultimo, tra quelle massimate, Sez. 5, n. 54490 del 26/9/2018, C., Rv. 274166). 3.4. Anche per quel che riguarda la contestazione di reato prevista dal capo M delle iniziali imputazioni mosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] — vale a dire il delitto di emissione di false fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000 - sussiste un macroscopico vizio di motivazione della sentenza d'appello, che risponde alle osservazioni difensive in due righe apodittiche ed anche oscure (si fa riferimento al ruolo di emittente delle fatture di [OSCURATO:PERSONA] ed al fruitore del servizio, [OSCURATO:PERSONA], a pag. 17 del provvedimento di secondo grado). Tale vizio, afferente alla stessa affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo M, induce il Collegio all'annullamento con rinvio della sentenza di condanna anche in relazione a tale delitto, per accertare i caratteri oggettivo e soggettivo della condotta, senza valutare pur possibili profili di prescrizione del reato, tenuto conto di eventuali sospensioni, che potranno essere comunque oggetto di verifica, se del caso, da parte del giudice del rinvio.4. Alla luce di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina, che si adeg