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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39362/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A PIANISI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che il Procuratore generale distrettuale ricorre, su istanza della parte civile ex art. 572 cod. proc. pen., avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha assolto l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 614 cod. pen. (capo A) e 697 cod. pen. (capo B), applicando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., mantenendo ferme però le statuizioni civili in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022; Premesso che il ricorso del Procuratore generale fa riferimento all'istanza della parte civile, la quale, però, deve ritenersi del tutto priva di interesse visto che la condanna risarcitoria a suo favore è rimasta ferma; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto privo dei requisiti richiesti dall'art. 581 comma 1, lett. a) e d), cod. proc. pen.: difetta l'enunciazione specifica dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché dei motivi, che neppure vengono ricondotti ai casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono le richieste; Ritenuto che il ricorso prospetta enunciati generici e indeterminati, privi di confronto effettivo con le ragioni della decisione (cfr. Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01); Viste le memorie trasmesse dal difensore della parte civile, che non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso del P.G.: peraltro, come detto, la parte civile non ha interesse al procedimento che riguarda soltanto profili penali, poiché le statuizioni civili sono state confermate; Vista la memoria del difensore dell'imputato che chiede dichiararsi l'inammissibile del ricorso e di condannare la parte civile alla rifusione delle spese in proprio favore; chiarito, su quest'ultimo punto, che impugnante soccombente è la parte pubblica e che pertanto la parte civile non può essere condannata alla rifusione delle spese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.

Nulla per le spese delle parti private.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A PIANISI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che il Procuratore generale distrettuale ricorre, su istanza della parte civile ex art. 572 cod. proc. pen., avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha assolto l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 614 cod. pen. (capo A) e 697 cod. pen. (capo B), applicando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., mantenendo ferme però le statuizioni civili in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022; Premesso che il ricorso del Procuratore generale fa riferimento all'istanza della parte civile, la quale, però, deve ritenersi del tutto priva di interesse visto che la condanna risarcitoria a suo favore è rimasta ferma; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto privo dei requisiti richiesti dall'art. 581 comma 1, lett. a) e d), cod. proc. pen.: difetta l'enunciazione specifica dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché dei motivi, che neppure vengono ricondotti ai casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono le richieste; Ritenuto che il ricorso prospetta enunciati generici e indeterminati, privi di confronto effettivo con le ragioni della decisione (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01); Viste le memorie trasmesse dal difensore della parte civile, che non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso del P.G.: peraltro, come detto, la parte civile non ha interesse al procedimento che riguarda soltanto profili penali, poiché le statuizioni civili sono state confermate; Vista la memoria del difensore dell'imputato che chiede dichiararsi l'inammissibile del ricorso e di condannare la parte civile alla rifusione delle spese in proprio favore; chiarito, su quest'ultimo punto, che impugnante soccombente è la parte pubblica e che pertanto la parte civile non può essere condannata alla rifusione delle spese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Nulla per le spese delle parti private. Così