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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38129/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 15551/22 del 04/11/2021 della Seconda Sezione della Corte di cassazione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore (i.-enerale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 4 novembre 2022, che lo condannava per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo a) di imputazione (per avere promosso e diretto la locale di 'ndrangheta di Guardavalle), alla pena di anni 20 di reclusione.

2. Avverso la sentenza ricorrono, con un unico atto, ex art. 625-bis cod. proc. pen. i difensori di fiducia e procuratori speciali di Gallace deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto in merito al divieto di bis in dem.

A pagina 47 della sentenza, la Corte ha rigettato l'eccezione difensiva in quanto, nella pronuncia allegata dalla difesa, non vi sarebbe alcun riferimento alla permanenza della consorteria fino all'anno 2019 e ciò non potrebbe ricavarsi dalla mera contestazione.

Il Tribunale di Velletri, nella sentenza allegata, si era pronunciato in merito alla attualità della consorteria, della quale anche Gallace avrebbe fatto parte, giudicato nell'ambito del procedimento stralciato, attestandone l'esistenza fino alla data di emissione della sentenza di primo grado.

Alle pagine 66 e 67, il Tribunale ha utilizzato le fonti provenienti dalla indagine denominata Itaca, proprio per attestare la esistenza e la permanenza, quantomeno fino alla emissione della sentenza di primo grado, della operatività della consorteria.

Il mancato esame della sentenza ha portato all'errore percettivo di ritenere infondata la doglianza afferente al divieto del bis in idem.

Attestato, infatti, che la cosca è stata ritenuta operante fino al pronunciamento del Tribunale di Velletri, sulla scorta delle intercettazioni, del dichiarato dei collaboratori e della attività di indagine degli agenti di polizia giudiziaria, la Suprema Corte, avrebbe dovuto prendere atto dell'esistenza di una identica contestazione nell'ambito di due diversi procedimenti ed emettere sentenza di improcedibilità.

2.2. Violazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto in merito alla confisca.

A pagina 52 della sentenza della Corte d'appello, viene precisato che i giudici di merito hanno puntualmente risposto alle doglianze difensive mediante rinvio al provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in sede cautelare.

Nessuna autonoma valutazione rispetto ai giudici della cautela era contenuta nella motivazione emessa dai giudici d'appello i quali hanno inteso rigettare la richiesta difensiva.

In particolare la Corte, a fronte della doglianza difensiva della mancata considerazione della testimonianza e della consulenza del dottor [OSCURATO:PERSONA], anziché procedere al vaglio della documentazione che attestava la lecita possibilità di procedere all'acquisto del terreno agricolo sito in Guardavalle, affermava unicamente che il Tribunale aveva, in modo puntuale ed esaustivo, trattato gli elementi dimostrativi della provenienza illecita del terreno (pagina 82 della sentenza della Corte d'appello).

Invero, dalla consulenza emergeva palesemente sia la liceità dei fondi, che la trasparenza dell'acquisto.

Non si comprende la estensibilità di una confisca verso un bene acquistato negli anni 1999/2000, a fronte di una presunta condotta illecita posta in essere dal 2007 in poi.Addirittura, la Corte spiega che il periodo di acquisto è corrispondente a quello in contestazione nelle ipotesi di cui al capo 1), quando invece la distanza temporale è di circa dieci anni.

Nell'accertamento della sproporzione, un ruolo importante assume il riferimento temporale, non potendo il confronto tra la situazione patrimoniale reale e la capacità economica, desumibile dal reddito dichiarato o dall'attività economica che risulta essere svolta dall'indagato prescindere dal dato temporale.

La prova della sproporzione deve essere, quindi, fornita dall'accusa che, 'nell'accertare questo requisito, non potrà fare a meno di prendere in esame un periodo di tempo, nel quale operare le necessarie verifiche tra l'attività economica dell'imputato e il patrimonio, del quale risulta avere disponibilità.

Dovrà risultare che la sproporzione rilevata si riferisce a un determinato periodo di tempo, al di fuori del quale il sequestro non trova giustificazione.

D'altra parte, l'indagato può dimostrare la legittima provenienza dei beni limitando le sue allegazioni al periodo preso in considerazione dal Pubblico ministero, senza dover assolvere alla probatio diabolica di dimostrare la legittimità dell'intero suo patrimonio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso straordinario va dichiarato inammissibile.

2. Occorre rilevare che ciò di cui si lamenta il ricorrente non è un errore percettivo nella valutazione delle prove, emergendo, invero, chiaramente che la riflessione operata sui punti sollevati costituisce il frutto di un autonomo percorso decisorio, coinvolgente il compimento di specifiche valutazioni giuridiche, e non dunque il risultato di un errore materiale causato da una svista o da un equivoco, che avrebbe determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. 3.Come si desume dalle pagg. 45 e ss. della sentenza della Seconda Sezione di questa Corte, che affronta la tematica del dedotto bis in idem, "l'operatività della compagine oggi a giudizio è sostenuta da un pactum sceleris nuovo rispetto a quello alla base del sodalizio diretto da Gallace e Novella [oggetto dei diversi processi Appia e Mithos, posti alla base del ricorso straordinario de quo]", per cui "privo di giuridico fondamento s'appalesa, dunque, l'assunto difensivo che ravvisa 'idem factum negli addebiti associativi a confronto".

In altre parole, questa Corte ha già concluso che non vi è identità della societas sceleris, il che rende irrilevante l'argomento temporale sollevato dal ricorrente.La Seconda Sezione sottolinea, infatti, che i processi Appia e Mithos avevano ad oggetto le vicende della consorteria mafiosa operante in Guardavalle nel periodo in cui la stessa era capeggiata da Gallace e da Novella, mentre l'odierno addebito associativo muove temporalmente dall'anno 2007, fotografando l'assetto criminoso determinatosi a seguito della scissione interna causata dall'operazione Mithos e dall'emigrazione del Novella nel milanese.

Siffatti eventi avevano cagionato un definitivo mutamento degli equilibri interni del sodalizio, tanto che la cosca, secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], subì la sorta di commissariamento da parte del vertice della 'ndrangheta, che fece intervenire [OSCURATO:PERSONA], nelle mani del quale Gallace rimise la propria dote e le cariche ricoperte nelle province.

Si è dunque in presenza di una frattura strutturale che ha comportato una radicale innovazione dell'organismo criminale.

4. Quanto al motivo attinente alla confisca, va osservato che, ai fini della confisca cd.

"allargata' prevista dall'art. 240-bis cod. pen., secondo il tenore letterale della norma, occorrerebbe avere riguardo unicamente al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno dei reati ivi previsti, e che iI loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata.

Tale disposizione è stata poi interpretata dalla giurisprudenza (ex multis, Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561), nel senso che, ai fini della confiscabilità degli acquisti, sia anteriori che successivi al cd. reato-spia, va applicato il criterio della "ragionevole distanza" da esso.

Nella specie, tale requisito della ragionevolezza temporale risulta già valutato dalla sentenza impugnata: "nulla osta, invero, alla presunzione d'illecita accumulazione del patrimonio, con riferimento ad un acquisto del 2000 rispetto ad un reato-spia con condotta iniziata nel 2007, se si considera che l'appartenenza mafiosa non è un evento che si manifesta all'improvviso, ma un obbiettivo che si raggiunge dopo un articolato consolidamento di relazioni illecite e di attività criminali propedeutiche, per cui anche prima della formale appartenenza vi sono indici di derivazione illecita giustificanti la disposta ablazione". 5.In conclusione, lo strumento giuridico del ricorso straordinario è incompatibile con ciò che si chiede nello stesso, e cioè la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione è già avvenuta con la sentenza oggi contestata, senza che possa dirsi configurato l'errore di percezione denunciato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 15551/22 del 04/11/2021 della Seconda Sezione della Corte di cassazione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore (i.-enerale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 4 novembre 2022, che lo condannava per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo a) di imputazione (per avere promosso e diretto la locale di 'ndrangheta di Guardavalle), alla pena di anni 20 di reclusione. 2. Avverso la sentenza ricorrono, con un unico atto, ex art. 625-bis cod. proc. pen. i difensori di fiducia e procuratori speciali di Gallace deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto in merito al divieto di bis in dem. A pagina 47 della sentenza, la Corte ha rigettato l'eccezione difensiva in quanto, nella pronuncia allegata dalla difesa, non vi sarebbe alcun riferimento alla permanenza della consorteria fino all'anno 2019 e ciò non potrebbe ricavarsi dalla mera contestazione. Il Tribunale di Velletri, nella sentenza allegata, si era pronunciato in merito alla attualità della consorteria, della quale anche Gallace avrebbe fatto parte, giudicato nell'ambito del procedimento stralciato, attestandone l'esistenza fino alla data di emissione della sentenza di primo grado. Alle pagine 66 e 67, il Tribunale ha utilizzato le fonti provenienti dalla indagine denominata Itaca, proprio per attestare la esistenza e la permanenza, quantomeno fino alla emissione della sentenza di primo grado, della operatività della consorteria. Il mancato esame della sentenza ha portato all'errore percettivo di ritenere infondata la doglianza afferente al divieto del bis in idem. Attestato, infatti, che la cosca è stata ritenuta operante fino al pronunciamento del Tribunale di Velletri, sulla scorta delle intercettazioni, del dichiarato dei collaboratori e della attività di indagine degli agenti di polizia giudiziaria, la Suprema Corte, avrebbe dovuto prendere atto dell'esistenza di una identica contestazione nell'ambito di due diversi procedimenti ed emettere sentenza di improcedibilità. 2.2. Violazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto in merito alla confisca. A pagina 52 della sentenza della Corte d'appello, viene precisato che i giudici di merito hanno puntualmente risposto alle doglianze difensive mediante rinvio al provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in sede cautelare. Nessuna autonoma valutazione rispetto ai giudici della cautela era contenuta nella motivazione emessa dai giudici d'appello i quali hanno inteso rigettare la richiesta difensiva. In particolare la Corte, a fronte della doglianza difensiva della mancata considerazione della testimonianza e della consulenza del dottor [OSCURATO:PERSONA], anziché procedere al vaglio della documentazione che attestava la lecita possibilità di procedere all'acquisto del terreno agricolo sito in Guardavalle, affermava unicamente che il Tribunale aveva, in modo puntuale ed esaustivo, trattato gli elementi dimostrativi della provenienza illecita del terreno (pagina 82 della sentenza della Corte d'appello). Invero, dalla consulenza emergeva palesemente sia la liceità dei fondi, che la trasparenza dell'acquisto. Non si comprende la estensibilità di una confisca verso un bene acquistato negli anni 1999/2000, a fronte di una presunta condotta illecita posta in essere dal 2007 in poi.Addirittura, la Corte spiega che il periodo di acquisto è corrispondente a quello in contestazione nelle ipotesi di cui al capo 1), quando invece la distanza temporale è di circa dieci anni. Nell'accertamento della sproporzione, un ruolo importante assume il riferimento temporale, non potendo il confronto tra la situazione patrimoniale reale e la capacità economica, desumibile dal reddito dichiarato o dall'attività economica che risulta essere svolta dall'indagato prescindere dal dato temporale. La prova della sproporzione deve essere, quindi, fornita dall'accusa che, 'nell'accertare questo requisito, non potrà fare a meno di prendere in esame un periodo di tempo, nel quale operare le necessarie verifiche tra l'attività economica dell'imputato e il patrimonio, del quale risulta avere disponibilità. Dovrà risultare che la sproporzione rilevata si riferisce a un determinato periodo di tempo, al di fuori del quale il sequestro non trova giustificazione. D'altra parte, l'indagato può dimostrare la legittima provenienza dei beni limitando le sue allegazioni al periodo preso in considerazione dal Pubblico ministero, senza dover assolvere alla probatio diabolica di dimostrare la legittimità dell'intero suo patrimonio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso straordinario va dichiarato inammissibile. 2. Occorre rilevare che ciò di cui si lamenta il ricorrente non è un errore percettivo nella valutazione delle prove, emergendo, invero, chiaramente che la riflessione operata sui punti sollevati costituisce il frutto di un autonomo percorso decisorio, coinvolgente il compimento di specifiche valutazioni giuridiche, e non dunque il risultato di un errore materiale causato da una svista o da un equivoco, che avrebbe determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. 3.Come si desume dalle pagg. 45 e ss. della sentenza della Seconda Sezione di questa Corte, che affronta la tematica del dedotto bis in idem, "l'operatività della compagine oggi a giudizio è sostenuta da un pactum sceleris nuovo rispetto a quello alla base del sodalizio diretto da Gallace e Novella [oggetto dei diversi processi Appia e Mithos, posti alla base del ricorso straordinario de quo]", per cui "privo di giuridico fondamento s'appalesa, dunque, l'assunto difensivo che ravvisa 'idem factum negli addebiti associativi a confronto". In altre parole, questa Corte ha già concluso che non vi è identità della societas sceleris, il che rende irrilevante l'argomento temporale sollevato dal ricorrente.La Seconda Sezione sottolinea, infatti, che i processi Appia e Mithos avevano ad oggetto le vicende della consorteria mafiosa operante in Guardavalle nel periodo in cui la stessa era capeggiata da Gallace e da Novella, mentre l'odierno addebito associativo muove temporalmente dall'anno 2007, fotografando l'assetto criminoso determinatosi a seguito della scissione interna causata dall'operazione Mithos e dall'emigrazione del Novella nel milanese. Siffatti eventi avevano cagionato un definitivo mutamento degli equilibri interni del sodalizio, tanto che la cosca, secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], subì la sorta di commissariamento da parte del vertice della 'ndrangheta, che fece intervenire [OSCURATO:PERSONA], nelle mani del quale Gallace rimise la propria dote e le cariche ricoperte nelle province. Si è dunque in presenza di una frattura strutturale che ha comportato una radicale innovazione dell'organismo criminale. 4. Quanto al motivo attinente alla confisca, va osservato che, ai fini della confisca cd. "allargata' prevista dall'art. 240-bis cod. pen., secondo il tenore letterale della norma, occorrerebbe avere riguardo unicamente al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno dei reati ivi previsti, e che iI loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata. Tale disposizione è stata poi interpretata dalla giurisprudenza (ex multis, Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561), nel senso che, ai fini della confiscabilità degli acquisti, sia anteriori che successivi al cd. reato-spia, va applicato il criterio della "ragionevole distanza" da esso. Nella specie, tale requisito della ragionevolezza temporale risulta già valutato dalla sentenza impugnata: "nulla osta, invero, alla presunzione d'illecita accumulazione del patrimonio, con riferimento ad un acquisto del 2000 rispetto ad un reato-spia con condotta iniziata nel 2007, se si considera che l'appartenenza mafiosa non è un evento che si manifesta all'improvviso, ma un obbiettivo che si raggiunge dopo un articolato consolidamento di relazioni illecite e di attività criminali propedeutiche, per cui anche prima della formale appartenenza vi sono indici di derivazione illecita giustificanti la disposta ablazione". 5.In conclusione, lo strumento giuridico del ricorso straordinario è incompatibile con ciò che si chiede nello stesso, e cioè la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione è già avvenuta con la sentenza oggi contestata, senza che possa dirsi configurato l'errore di percezione denunciato. P.Q.M. Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favo
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