CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 09348/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2786/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della [OSCURATO:PERSONA] di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via CRESCENZIO n. 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di LECCE n. 1221/2019depositata il 07/11/2019 . R.g. n. 2786del 2020 Ad. 3/04/2024; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/04/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato, con atto affidato a due motivi, la sentenza n. 1221 del 7/11/2019 della Corte d’Appello di Lecce, resa in controversia con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; nell’imminenza dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Considerato che: dall’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, risulta che la rinuncia è stata accettata ritualmente dall’unico controricorrente superstite, [OSCURATO:PERSONA], e non consta che vi siano altre parti interessate al giudizio di legittimità; a tanto consegue che deve essere dichiarata l ’ estinzione del giudizio, in conformità alleprevisioni di cui a g l i art t . 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dallo stesso atto di rinuncia con accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) R.g. n. 2786del 2020 Ad. 3/04/2024; est. C. Valle e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; p.q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di c