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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21695/2026

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ardo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleValentina Manuali, che si è riportata alla memoria scritta con la quale ha chiestol’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale diPalermo;uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Marsala, indifesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o,in subordine, il rigetto del ricorso, riportandosi anche alle memorie depositate.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza a norma dell’art. 309 cod. proc. pen.,in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunalelocale in relazione al reato di partecipazione, con ruolo qualificato, a una associazionededita al narcotraffico nonché per la detenzione di sostanza stupefacente: in unaoccasione pari a 3,5 chilogrammi di cocaina e, in un’altra, di una quantità imprecisatadi sostanza dello stesso tipo contenuta in due pacchi.Il Tribunale, di diverso avviso rispetto al Gip, confermata la gravità indiziaria, haritenuto superata la presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen. e l’assenza di attualità e concretezza dl “pericolo cautelare” alla luce dellanatura pressoché esclusivamente documentale del materiale indiziario (videoripresee captazioni) e non essendo emerso alcun elemento da cui desumere che fosseintenzione del [OSCURATO:PERSONA] alterare la genuinità o l’integrità delle prove.

Il Tribunale ha,altresì, escluso il pericolo di fuga ritenendolo non comprovato da alcun dato obiettivoin tal senso.

È stato parimenti escluso il pericolo di reiterazione di reati ponendo, tral’altro, in evidenza il tempo trascorso dalla data del commesso reato precisando, a talfine che il sodalizio, stando all’impostazione accusatoria, non sarebbe stato piùoperante dal giugno 2022.2.

Avverso l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso la Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Palermo formulando due motivi.2.1.

Con il primo, il deducente ha dedotto il vizio di motivazione quanto allaritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.

In manieracontraddittoria il Tribunale avrebbe escluso il pericolo di inquinamento probatoriosenza considerare che se è vero che si tratta di reati per i quali la prova è di naturadocumentale, è pur vero che detto aspetto deve essere accompagnato da una seriedi elementi probatori di altra natura.

In proposito, il ricorrente evidenzia la necessitàdi procedere all’esame di testimoni e rileva che si tratta di “fonti di prova”, chedevono essere tutelate dal rischio di interventi da parte dell’indagato o di terzi.

Né ènecessario che vengano indicati gli atti da compiere, posto che il giudice non deveessere necessariamente messo a conoscenza delle future investigazioni.2.2.

Con il secondo motivo, è stato dedotto il vizio di motivazione quanto allaritenuta insussistenza del pericolo di reiterazione di reati.

Rileva in proposito ilricorrente che la “chiusura della contestazione” è operazione tecnica che attiene alperiodo temporale oggetto delle investigazioni e, poiché le indagini svolte hannoportato alla luce l’esistenza di una struttura criminale ben radicata, non incide sulleesigenze cautelari.Secondo il ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato non tieneconto del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell’organizzazione e del fatto chePasquale [OSCURATO:PERSONA], partecipe dell’associazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva promossoorganizzato e coordinato, è stato tratto in arresto in Calabria il 21 maggio 2025proprio in relazione a forniture di stupefacenti.

Il ricorrente si duole che il Tribunalenon abbia tenuto conto degli «aggiornamenti» su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],partecipi dell’associazione, e del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in due occasioninel 2024 per «fatti connessi agli stupefacenti».

Non sarebbe stata considerata,inoltre, la personalità di [OSCURATO:PERSONA], inserito e mai distaccatosi dal contesto nelquale sono maturati i delitti per cui si procede avendo sempre tratto le proprie fontidi sostentamento da attività illecite e potendo contare, in quel contesto, sul supportodi numerosissime persone.Secondo il ricorrente, lo iato temporale tra l’epoca cui si riferiscono i fatti oggettodell’imputazione provvisoria e l’applicazione della misura cautelare è stato colmatodalla nota di polizia giudiziaria del 3 dicembre 2025 in cui si è dato conto della pienaoperatività criminale di alcuni degli indagati nel procedimento e dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Questi, infatti, è stato denunciato il 4 agosto 2025 per il reato di cui all’art. 4 leggen. 110/1975, il 18.4.2025 per i reati di incendio e stalking e, il 16 agosto 2024, haottenuto la messa alla prova per reati di furto aggravato.3.

All’udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso presentato dal pubblico ministero presso la Procura della [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioniche, di seguito, si espongono.2.

Inammissibile perché intrinsecamente generico è il primo motivo del ricorso,con cui si lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, inpunto di ritenuta insussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo diinquinamento probatorio, sostenendo che, con la decisione del Tribunale distrettuale,si sarebbe irragionevolmente esclusa la sussistenza dell'indicata esigenza preventiva,in quanto risulterebbe apodittica l'affermazione secondo cui non è conferente laprospettata necessità di approfondimenti investigativi, mercè l'escussione di personeinformate sui fatti.

Rileva preliminarmente il Collegio che la duplice presunzionerelativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al lorosoddisfacimento della sola misura carceraria - sancita, anche con riguardo al delitto dicui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, dal disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,riguarda ciascuno dei pericoli nel cui contenimento si sostanziano le esigenze stesse.Come è stato chiarito, infatti: «In tema di esigenze cautelari, la presunzione relativadella loro sussistenza, predicata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti iviindicati, riguarda tutte quelle indicate dall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.,compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio, ferma la necessità dimotivare sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari assistiti dal braccialetto elettronicoove non ricorra un'ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia incarcere» (in tal senso: Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813-03).

Tanto premesso, è d'uopo evidenziare che l'ordinanza impugnata, con precipuoriguardo al pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fa buon governo dellamenzionata disposizione processuale, ponendo in rilievo che la fondatezza degliargomenti su cui erano imperniate le censure difensive dedotte con la richiesta diriesame (la palese insussistenza del pericolo di manipolazione degli elementi indiziaridi fonte dichiarativa, a fronte di un compendio costituito, nella sua totalità, daelementi di natura documentale) consentiva di ritenere superata, in parte qua, lapresunzione.

La doglianza fatta valere con il motivo di ricorso articolato, al riguardo,dalla parte pubblica risulta, invece, intrinsecamente generica e, quindi, inammissibile.Ciò perché il ricorrente si è limitato, di fatto, a prospettare la possibilità, invero deltutto ipotetica, che l'indagato, in futuro, turbi il processo formativo della prova,ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti, senza corredare, tuttavia, ladeduzione di elementi specifici, valevoli a connotare di concretezza e di attualità ilrischio rimarcato.3.

È fondato, invece, il secondo motivo.Il Tribunale ha confermato la gravità indiziaria quanto alla organizzazione e allagestione da parte del [OSCURATO:PERSONA], di una associazione dedita allo spaccio di sostanzestupefacenti, operante, secondo quanto indicato nell’imputazione provvisoria, «in«epoca compresa tra il febbraio 2022 e il giugno 2022».

Ha ricostruito la vicendarilevando che, grazie alla mediazione del narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA], il sodalizioera riuscito ad accreditarsi presso le organizzazioni criminali calabresi, organizzandol’approvvigionamento di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina cheveniva poi rivenduta sulle piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e Trapani.

Insintesi, per quanto rilevato dal giudice del riesame, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le decisioni finali quanto agli approvvigionamenti per il gruppo e allesuccessive cessioni di droga, come pure quelle relative ai compiti che gli altri sodalidovevano svolgere.

In proposito sono state valorizzate le acquisizioni circa i primicontatti con [OSCURATO:PERSONA], volte a garantire alla associazione forniture di droga provenientedalla Calabria a un prezzo concorrenziale rispetto a quello praticato sul mercatomarsalese, e sono stati evidenziati i contatti con [OSCURATO:PERSONA], che vedevanosue plurime trasferte in Sicilia e impartire direttive agli altri sodali circa lo spostamentodelle partite di droga ricevuta e la consegna dei corrispettivi dovuti a [OSCURATO:PERSONA].

Sonostate passate in rassegna non solo le conversazioni captate, ma anche le attività diosservazione svolte tramite videosorveglianza oltre che il monitoraggio dei veicoli degliindagati che hanno dimostrato le consegne dello stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] ela dazione del corrispettivo mediante denaro custodito dal [OSCURATO:PERSONA] e all’uopo portato daquesti presso l’abitazione di Rallo.

Sono stati ritenuti, altresì, sussistenti i gravi indizidi colpevolezza in merito ai reati scopo come descritti dalle pag. 8 e ss. delprovvedimento impugnato.3.1.

Delineato il grave quadro indiziario il Tribunale ha motivato in punto diinsussistenza delle esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione conargomenti che vengono censurati, fondatamente, ad avviso di questo Collegio, attesoche il giudice del riesame non ha tenuto conto della duplice presunzione relativa e hascrutinato lo specifico profilo cautelare correlato al pericolo di recidivanza come se lasua sussistenza non fosse presunta ex lege.In altri termini il Tribunale non ha argomentato in relazione agli elementi cheavrebbero consentito di superare la presunzione ma, al contrario, ha motivato inrelazione alla insussistenza di elementi che avrebbero potuto giustificare la persistenzadi esigenze di cautela correlate al pericolo di recidivanza.Quanto detto lo si ricava dal contenuto testuale dell’ordinanza impugnatasecondo la quale, a fronte della formulazione dell’imputazione temporalmente “chiusa”al 2022, «non è emerso alcun elemento sintomatico di una attuale e persistentepericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA]», non essendo emersi elementi indicativi di un attualeinserimento nel traffico illecito di sostanze stupefacenti.Risulta evidente l’errore prospettico dal quale ha preso le mosse il Tribunale.Va rammentato che, con riguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 –titolo di reato per il quale è stata disposta la misura di massimo rigore nei confrontidel ricorrente – l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. come modificato dall’art. 4 dellalegge 16 aprile 2015, n. 47 prevede una doppia presunzione cautelare, sia purerelativa, avente ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezzadella misura custodiale carceraria, presunzione che può essere vinta laddove venganodedotti elementi dai quali risulti o il venir meno delle esigenze cautelari ovvero chedette esigenze possono essere soddisfatte con altre misure meno gravose.È stato chiarito che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. èprevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previstidall’art. 275 comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvoprova contraria i caratteri della attualità e della concretezza del pericolo (Sez. 5,n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865).Si è poi precisato che, in tema di misure coercitive disposte per il reatoassociativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della prova contrariadella presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari assume rilevanza ilfattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza.

In tal caso, è necessario chel'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicandospecifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez.6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576); con l’ulteriore importantespecificazione che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dellastessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione didelitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado diinserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza(Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, p.m. in c.

Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del12/01/2021, Fusco, Rv. 280243; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018,Musumeci, Rv. 273435).Si tratta di elementi che - caratterizzando proprio il grado di professionalità e diinserimento nei circuiti criminali - implicano una valutazione dei caratteri del fenomenoaccertato rilevante ai fini della prognosi sulla possibilità di commissione di illecitiulteriori.

Ne consegue che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo allaoperatività della associazione, né alla data ultima dei reati fine della associazionestessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressionedella medesima professionalità e grado di inserimento in circuiti criminali checaratterizzavano l'associazione di appartenenza.Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tengaconto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della qualeil tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, non sufficiente da solo a farritenere superata la presunzione posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.3.2.

Nel caso di specie, difetta una verifica reale della sussistenza dell’attualitàdelle esigenze cautelari, una valutazione prognostica in merito alla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di una analisi accurata della fattispecie concreta chetenga conto, non solo delle modalità realizzative della condotta, ma anche dellapersonalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, che deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (tra le più recenti, cfr.Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021,dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021,Barletta, Rv. 280566).

Ed invero, ai fini della suddetta valutazione non è stata presa inesame la circostanza che le condotte emerse dalle indagini si collocavano nell’ambitodel traffico degli stupefacenti su ampia scala.

Neppure è stato considerato il ruoloassunto dal [OSCURATO:PERSONA], non di mero partecipe, ma di promotore, organizzatore ecoordinatore del sodalizio, al quale erano stati peraltro contestati specifici reati fineaventi ad oggetto considerevoli partite di stupefacente; condotte che implicanodisponibilità economiche proporzionate all’acquisto di tali sostanze in quantitàrilevanti.Manca dunque una analisi accurata della fattispecie concreta che tenga contonon solo delle modalità della condotta, ma anche della personalità del ricorrenteavuto riguardo, peraltro, anche alla perdurante operatività negli ambienti delnarcotraffico di alcuni dei soggetti ritenuti partecipi del sodalizio.4.

Alla luce di quanto esposto, stante la sussistenza del vizio dedotto con ilsecondo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamenteal punto relativo alle esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione, con rinvio,per nuovo esame, al Tribunale di Palermo, competente a norma dell'art. 309 cod.proc. pen.

Nel resto, il ricorso è inammissibile.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274,comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermocompetente ex art. 309 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso nel restoCosì deciso il 15 aprile 2026.La Consigliera est.

La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ardo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleValentina Manuali, che si è riportata alla memoria scritta con la quale ha chiestol’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale diPalermo;uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Marsala, indifesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o,in subordine, il rigetto del ricorso, riportandosi anche alle memorie depositate.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza a norma dell’art. 309 cod. proc. pen.,in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunalelocale in relazione al reato di partecipazione, con ruolo qualificato, a una associazionededita al narcotraffico nonché per la detenzione di sostanza stupefacente: in unaoccasione pari a 3,5 chilogrammi di cocaina e, in un’altra, di una quantità imprecisatadi sostanza dello stesso tipo contenuta in due pacchi.Il Tribunale, di diverso avviso rispetto al Gip, confermata la gravità indiziaria, haritenuto superata la presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen. e l’assenza di attualità e concretezza dl “pericolo cautelare” alla luce dellanatura pressoché esclusivamente documentale del materiale indiziario (videoripresee captazioni) e non essendo emerso alcun elemento da cui desumere che fosseintenzione del [OSCURATO:PERSONA] alterare la genuinità o l’integrità delle prove. Il Tribunale ha,altresì, escluso il pericolo di fuga ritenendolo non comprovato da alcun dato obiettivoin tal senso. È stato parimenti escluso il pericolo di reiterazione di reati ponendo, tral’altro, in evidenza il tempo trascorso dalla data del commesso reato precisando, a talfine che il sodalizio, stando all’impostazione accusatoria, non sarebbe stato piùoperante dal giugno 2022.2. Avverso l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso la Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Palermo formulando due motivi.2.1. Con il primo, il deducente ha dedotto il vizio di motivazione quanto allaritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. In manieracontraddittoria il Tribunale avrebbe escluso il pericolo di inquinamento probatoriosenza considerare che se è vero che si tratta di reati per i quali la prova è di naturadocumentale, è pur vero che detto aspetto deve essere accompagnato da una seriedi elementi probatori di altra natura. In proposito, il ricorrente evidenzia la necessitàdi procedere all’esame di testimoni e rileva che si tratta di “fonti di prova”, chedevono essere tutelate dal rischio di interventi da parte dell’indagato o di terzi. Né ènecessario che vengano indicati gli atti da compiere, posto che il giudice non deveessere necessariamente messo a conoscenza delle future investigazioni.2.2. Con il secondo motivo, è stato dedotto il vizio di motivazione quanto allaritenuta insussistenza del pericolo di reiterazione di reati. Rileva in proposito ilricorrente che la “chiusura della contestazione” è operazione tecnica che attiene alperiodo temporale oggetto delle investigazioni e, poiché le indagini svolte hannoportato alla luce l’esistenza di una struttura criminale ben radicata, non incide sulleesigenze cautelari.Secondo il ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato non tieneconto del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell’organizzazione e del fatto chePasquale [OSCURATO:PERSONA], partecipe dell’associazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva promossoorganizzato e coordinato, è stato tratto in arresto in Calabria il 21 maggio 2025proprio in relazione a forniture di stupefacenti. Il ricorrente si duole che il Tribunalenon abbia tenuto conto degli «aggiornamenti» su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],partecipi dell’associazione, e del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in due occasioninel 2024 per «fatti connessi agli stupefacenti». Non sarebbe stata considerata,inoltre, la personalità di [OSCURATO:PERSONA], inserito e mai distaccatosi dal contesto nelquale sono maturati i delitti per cui si procede avendo sempre tratto le proprie fontidi sostentamento da attività illecite e potendo contare, in quel contesto, sul supportodi numerosissime persone.Secondo il ricorrente, lo iato temporale tra l’epoca cui si riferiscono i fatti oggettodell’imputazione provvisoria e l’applicazione della misura cautelare è stato colmatodalla nota di polizia giudiziaria del 3 dicembre 2025 in cui si è dato conto della pienaoperatività criminale di alcuni degli indagati nel procedimento e dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Questi, infatti, è stato denunciato il 4 agosto 2025 per il reato di cui all’art. 4 leggen. 110/1975, il 18.4.2025 per i reati di incendio e stalking e, il 16 agosto 2024, haottenuto la messa alla prova per reati di furto aggravato.3. All’udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato dal pubblico ministero presso la Procura della [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioniche, di seguito, si espongono.2. Inammissibile perché intrinsecamente generico è il primo motivo del ricorso,con cui si lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, inpunto di ritenuta insussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo diinquinamento probatorio, sostenendo che, con la decisione del Tribunale distrettuale,si sarebbe irragionevolmente esclusa la sussistenza dell'indicata esigenza preventiva,in quanto risulterebbe apodittica l'affermazione secondo cui non è conferente laprospettata necessità di approfondimenti investigativi, mercè l'escussione di personeinformate sui fatti. Rileva preliminarmente il Collegio che la duplice presunzionerelativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al lorosoddisfacimento della sola misura carceraria - sancita, anche con riguardo al delitto dicui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, dal disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,riguarda ciascuno dei pericoli nel cui contenimento si sostanziano le esigenze stesse.Come è stato chiarito, infatti: «In tema di esigenze cautelari, la presunzione relativadella loro sussistenza, predicata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti iviindicati, riguarda tutte quelle indicate dall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.,compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio, ferma la necessità dimotivare sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari assistiti dal braccialetto elettronicoove non ricorra un'ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia incarcere» (in tal senso: Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813-03). Tanto premesso, è d'uopo evidenziare che l'ordinanza impugnata, con precipuoriguardo al pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fa buon governo dellamenzionata disposizione processuale, ponendo in rilievo che la fondatezza degliargomenti su cui erano imperniate le censure difensive dedotte con la richiesta diriesame (la palese insussistenza del pericolo di manipolazione degli elementi indiziaridi fonte dichiarativa, a fronte di un compendio costituito, nella sua totalità, daelementi di natura documentale) consentiva di ritenere superata, in parte qua, lapresunzione. La doglianza fatta valere con il motivo di ricorso articolato, al riguardo,dalla parte pubblica risulta, invece, intrinsecamente generica e, quindi, inammissibile.Ciò perché il ricorrente si è limitato, di fatto, a prospettare la possibilità, invero deltutto ipotetica, che l'indagato, in futuro, turbi il processo formativo della prova,ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti, senza corredare, tuttavia, ladeduzione di elementi specifici, valevoli a connotare di concretezza e di attualità ilrischio rimarcato.3. È fondato, invece, il secondo motivo.Il Tribunale ha confermato la gravità indiziaria quanto alla organizzazione e allagestione da parte del [OSCURATO:PERSONA], di una associazione dedita allo spaccio di sostanzestupefacenti, operante, secondo quanto indicato nell’imputazione provvisoria, «in«epoca compresa tra il febbraio 2022 e il giugno 2022». Ha ricostruito la vicendarilevando che, grazie alla mediazione del narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA], il sodalizioera riuscito ad accreditarsi presso le organizzazioni criminali calabresi, organizzandol’approvvigionamento di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina cheveniva poi rivenduta sulle piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e Trapani. Insintesi, per quanto rilevato dal giudice del riesame, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le decisioni finali quanto agli approvvigionamenti per il gruppo e allesuccessive cessioni di droga, come pure quelle relative ai compiti che gli altri sodalidovevano svolgere. In proposito sono state valorizzate le acquisizioni circa i primicontatti con [OSCURATO:PERSONA], volte a garantire alla associazione forniture di droga provenientedalla Calabria a un prezzo concorrenziale rispetto a quello praticato sul mercatomarsalese, e sono stati evidenziati i contatti con [OSCURATO:PERSONA], che vedevanosue plurime trasferte in Sicilia e impartire direttive agli altri sodali circa lo spostamentodelle partite di droga ricevuta e la consegna dei corrispettivi dovuti a [OSCURATO:PERSONA]. Sonostate passate in rassegna non solo le conversazioni captate, ma anche le attività diosservazione svolte tramite videosorveglianza oltre che il monitoraggio dei veicoli degliindagati che hanno dimostrato le consegne dello stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] ela dazione del corrispettivo mediante denaro custodito dal [OSCURATO:PERSONA] e all’uopo portato daquesti presso l’abitazione di Rallo. Sono stati ritenuti, altresì, sussistenti i gravi indizidi colpevolezza in merito ai reati scopo come descritti dalle pag. 8 e ss. delprovvedimento impugnato.3.1. Delineato il grave quadro indiziario il Tribunale ha motivato in punto diinsussistenza delle esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione conargomenti che vengono censurati, fondatamente, ad avviso di questo Collegio, attesoche il giudice del riesame non ha tenuto conto della duplice presunzione relativa e hascrutinato lo specifico profilo cautelare correlato al pericolo di recidivanza come se lasua sussistenza non fosse presunta ex lege.In altri termini il Tribunale non ha argomentato in relazione agli elementi cheavrebbero consentito di superare la presunzione ma, al contrario, ha motivato inrelazione alla insussistenza di elementi che avrebbero potuto giustificare la persistenzadi esigenze di cautela correlate al pericolo di recidivanza.Quanto detto lo si ricava dal contenuto testuale dell’ordinanza impugnatasecondo la quale, a fronte della formulazione dell’imputazione temporalmente “chiusa”al 2022, «non è emerso alcun elemento sintomatico di una attuale e persistentepericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA]», non essendo emersi elementi indicativi di un attualeinserimento nel traffico illecito di sostanze stupefacenti.Risulta evidente l’errore prospettico dal quale ha preso le mosse il Tribunale.Va rammentato che, con riguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 –titolo di reato per il quale è stata disposta la misura di massimo rigore nei confrontidel ricorrente – l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. come modificato dall’art. 4 dellalegge 16 aprile 2015, n. 47 prevede una doppia presunzione cautelare, sia purerelativa, avente ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezzadella misura custodiale carceraria, presunzione che può essere vinta laddove venganodedotti elementi dai quali risulti o il venir meno delle esigenze cautelari ovvero chedette esigenze possono essere soddisfatte con altre misure meno gravose.È stato chiarito che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. èprevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previstidall’art. 275 comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvoprova contraria i caratteri della attualità e della concretezza del pericolo (Sez. 5,n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865).Si è poi precisato che, in tema di misure coercitive disposte per il reatoassociativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della prova contrariadella presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari assume rilevanza ilfattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza. In tal caso, è necessario chel'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicandospecifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez.6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576); con l’ulteriore importantespecificazione che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dellastessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione didelitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado diinserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza(Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, p.m. in c. Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del12/01/2021, Fusco, Rv. 280243; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018,Musumeci, Rv. 273435).Si tratta di elementi che - caratterizzando proprio il grado di professionalità e diinserimento nei circuiti criminali - implicano una valutazione dei caratteri del fenomenoaccertato rilevante ai fini della prognosi sulla possibilità di commissione di illecitiulteriori. Ne consegue che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo allaoperatività della associazione, né alla data ultima dei reati fine della associazionestessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressionedella medesima professionalità e grado di inserimento in circuiti criminali checaratterizzavano l'associazione di appartenenza.Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tengaconto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della qualeil tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, non sufficiente da solo a farritenere superata la presunzione posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.3.2. Nel caso di specie, difetta una verifica reale della sussistenza dell’attualitàdelle esigenze cautelari, una valutazione prognostica in merito alla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di una analisi accurata della fattispecie concreta chetenga conto, non solo delle modalità realizzative della condotta, ma anche dellapersonalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, che deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (tra le più recenti, cfr.Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021,dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021,Barletta, Rv. 280566). Ed invero, ai fini della suddetta valutazione non è stata presa inesame la circostanza che le condotte emerse dalle indagini si collocavano nell’ambitodel traffico degli stupefacenti su ampia scala. Neppure è stato considerato il ruoloassunto dal [OSCURATO:PERSONA], non di mero partecipe, ma di promotore, organizzatore ecoordinatore del sodalizio, al quale erano stati peraltro contestati specifici reati fineaventi ad oggetto considerevoli partite di stupefacente; condotte che implicanodisponibilità economiche proporzionate all’acquisto di tali sostanze in quantitàrilevanti.Manca dunque una analisi accurata della fattispecie concreta che tenga contonon solo delle modalità della condotta, ma anche della personalità del ricorrenteavuto riguardo, peraltro, anche alla perdurante operatività negli ambienti delnarcotraffico di alcuni dei soggetti ritenuti partecipi del sodalizio.4. Alla luce di quanto esposto, stante la sussistenza del vizio dedotto con ilsecondo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamenteal punto relativo alle esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione, con rinvio,per nuovo esame, al Tribunale di Palermo, competente a norma dell'art. 309 cod.proc. pen. Nel resto, il ricorso è inammissibile. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274,comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermocompetente ex art. 309 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel restoCosì deciso il 15 aprile 2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21695/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris