CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino con la quale l'imputato era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione e € 1200 di multa, in relazione agli artt. 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 99 cod.pen. e omessa motivazione in relazione al secondo motivo di appello con il quale era stata richiesta l'esclusione degli effetti della recidiva. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso appare fondato. La sentenza impugnata ha omesso di rispondere al motivo di ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto l'esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Si tratta di una valutazione, che il giudice del merito deve compiere, evidenziando gli elementi significativi per ritenere una maggiore pericolosità del soggetto. Orbene, la sentenza impugnata, ha valutato l'esistenza di precedenti penali in capo all'imputato nell'ambito della commisurazione della pena, ai sensi dell'art. 133 cod.pen., ma tale riferimento non vale a soddisfare l'obbligo di motivazione con riguardo alla - diversa - questione devoluta di esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva. Oltre tutto, come affermato da questa Corte di legittimità il mero riferimento all'esistenza di precedenti penali non è sufficiente per ritenere assolto l'obbligo di motivazione in quanto è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (cfr. S.U. n. 35738 del 27/05/2010). E' evidente che i due giudizi (quello di commisurazione della pena e di ritenuta maggiore pericolosità) appartengono ad ambiti diversi tant'è che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche se il giudice ritenga di non applicare gli effetti sanzionatori della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444 - 01). I due ambiti di valutazione dei precedenti penali (quello della commisurazione della pena e quello dell'applicazione degli effetti sanzionatori della recidiva) sono diversi, sicchè ricorre il denunciato vizio di omessa motivazione con riguardo alla censura devoluta con la quale era stata chiesta l'esclusione degli effetti della recidiva. 5. La sentenza va annullata limitatamente all'applicazione degli effetti della recidiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza limitatamente alla valutazione della recidiva con rinvio ad altra Sezione della Co