CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1984
Cassazione n. 01169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/05/1984 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ne, OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate, ritenuta l'aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, con cui si censura la sentenza impugnata per mancata assunzione di prova decisiva ed utilizzazione di prove inutilizzabili, oltre al vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, deduce argomenti evidentemente generici, che non si confrontano con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale ha analiticamente ricostruito la piattaforma probatoria sulla quale si è fondata la doppia pronuncia conforme di condanna dell'imputato. In particolare, la sentenza fa leva sulle immagini dell'impianto di videosorveglianza, dalle quali si sono tratti i riconoscimenti non soltanto della persona offesa ma anche della polizia giudiziaria incaricata delle indagini: agli operanti l'imputato era già noto per ragioni di servizio. Dunque, non ha neppure rilievo decisivo, né è stato dedotto tale rilievo, con conseguente ulteriore inammissibilità, il motivo riferito all'inutilizzabilità della prova denunciata (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novem