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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1984

Cassazione n. 41638/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 10/10/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1980 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sui ricorsi proposti da DanieletDi Franco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 1 aprile 2021 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per i reati loro rispettivamente ascritti, di violazione di domicilio, lesioni personali e danneggiamento; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - [OSCURATO:PERSONA], alla valutazione del compendio probatorio ed alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.; - Licata, alla ritenuta colpevolezza della prevenuta, all'estinzione del delitto di violazione di domicilio, esclusa l'aggravante della violenza sulle cose, per remissione di querela ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio; - [OSCURATO:PERSONA], alla valutazione del compendio probatorio ed ala ritenuta colpevolezza per i rati alla ricorrente ascritti, alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità delle ricorrenti, non sono consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva dettagliatamente ricostruito i fatti, muovendo dagli elementi di prova acquisiti agli atti, da pagina 5 dell'impugnata sentenza (ferma rimanendo anche l'aggravante del delitto di cui all'art. 614 cod. pen.); Considerato che i motivi relativi alla misura della pena sono manifestamente infondatg posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Rilevato però che la Corte non ha motivato sulle richieste di proscioglimento di cui all'art. 131 bis cod. pen. e che, nel frattempo, è decorso il termine di prescrizione dei reati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati ascritti estinti per prescrizione.

Così deciso, in Roma il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 10/10/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1980 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sui ricorsi proposti da DanieletDi Franco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 1 aprile 2021 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per i reati loro rispettivamente ascritti, di violazione di domicilio, lesioni personali e danneggiamento; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - [OSCURATO:PERSONA], alla valutazione del compendio probatorio ed alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.; - Licata, alla ritenuta colpevolezza della prevenuta, all'estinzione del delitto di violazione di domicilio, esclusa l'aggravante della violenza sulle cose, per remissione di querela ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio; - [OSCURATO:PERSONA], alla valutazione del compendio probatorio ed ala ritenuta colpevolezza per i rati alla ricorrente ascritti, alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità delle ricorrenti, non sono consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva dettagliatamente ricostruito i fatti, muovendo dagli elementi di prova acquisiti agli atti, da pagina 5 dell'impugnata sentenza (ferma rimanendo anche l'aggravante del delitto di cui all'art. 614 cod. pen.); Considerato che i motivi relativi alla misura della pena sono manifestamente infondatg posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Rilevato però che la Corte non ha motivato sulle richieste di proscioglimento di cui all'art. 131 bis cod. pen. e che, nel frattempo, è decorso il termine di prescrizione dei reati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati ascritti estinti per prescrizione. Così deciso, in Roma il 5
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