CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 29659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11546-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’AvvocatoJACOPO SANALITRO, che li rappresenta e difendegiusta procura speciale estesa in calceal ricorso -ricorrenti– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- riunito al ricorso n. RG. 11600-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difendegiusta procura speciale estesa in calceal ricorso -ricorrenti– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2435/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositata il 16 /6/202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] p er l’A lta Velocità) e [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al nr. RG. n. 11546/2021 , affidato a cinquemotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 92 / 201 8 della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, in rigetto del ricors o proposto a vverso avviso di liquidazione relativo al pagamento dell’imposta di registro al 3 % e dell’imposta di bollo sulle indennità aggiuntive riconosciut e dal Consorzio aiproprietari di terreno, oggetto de l contratto di cessione volontaria del 24.1.2017, a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA];l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso; il medesimo ricorso è statosuccessivamente iscritto a ruolo con il nr. RG. 11600/2021, rimanendo, in tale procedimento, intimata l’Agenzia delle entrate; da ultimo i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. va preliminarmente dato atto che,per mero errore materiale della parte ricorrente, dallo stesso attestato con memoria depositata in data 6/10/2023, risulta essere stata effettuata la duplice iscrizione a ruolo del ricorso in oggetto con i numeri11546/2021 R.G. e 11600/2021 R.G. ; 1.2.come noto, a norma dei principi generali previsti dagli artt. 168 c.p.c. e 72 disp. att., l'iscrizione della causa a ruolo , in relazione ad una determinata controversia, ha luogo una sola volta, quale atto con cui si determina la presa di contatto con l'ufficio presso il quale viene incardinata, al che consegue che, qualora dopo una prima iscrizione a ruolo ne sia seguita una seconda, per non avere la cancelleria del Giudice adìto rilevato l'esistenza della prima iscrizione, va dispostaex art. 273 cod. proc. civ. la riunione al primoprocedimento dell'altro originato dalla seconda iscrizione a ruolo, che va quindi definito con una pronuncia in rito che dichiari la nullità di detta seconda iscrizione a ruolo(cfr. Cass. 15123 del 4/7/2007; conf. Cass. n. 15125 del 04/07/2007); 1.3. ne consegue, nel caso in esame, che, all’esito della riunione dei due procedimenti in oggetto, va dichiarata la nullità dell’iscrizione a ruolo del ricorso numero11600/2021 R . G. ; 2.1.a seguire, relativamente al ricorso iscritto al nr. RG. 11546/2021, con il primo motivo i ricorrenti denunciano , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione «dell’art. 44, comma 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nonché degli artt. 1, 6 e 9 della Tariffa allegata alla Parte I del medesimo d.P.R. e dell’art. 40, commi 1 e 4, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.» e lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente affermato che «l’indennità aggiuntiva riconosciuta al proprietario coltivatore diretto nell’atto di cessione volontaria ai sensi dell’art. 45 del [OSCURATO:PERSONA] (d.p.r. 327/01) ha natura risarcitoria e va assoggettata all’imposta di registro del 3% ai sensi dell’art. 9 della Parte I della Tariffa allegata al d.p.r. 131/86 anziché all’imposta dello 0,50% prevista dall’art. 6 della Parte I della Tariffa per le quietanze, trattandosi di voce estranea alla base imponibile»; 2.2. la doglianza va disattesa; 2.3. va premesso che la determinazione della base imponibile, ai fini dell’applicazionedell'imposta di registro, avviene secondo quanto disposto dagli artt. 43-53 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (d.p.r. 26 aprile 1986, n.131); 2.4. l'art. 43, dopo aver stabilito i principi generali, richiama le più importati forme contrattuali, affidando ai successivi articoli il compito di individuare le fattispecie più frequenti nella pratica, ed invero l'art. 44 si occupa dell'espropriazione forzata e dei trasferimenti coattivi, mentre il secondo comma di questo articolo tratta, in modo specifico, dell’espropriazioneper pubblica utilità e di ogni altro atto della pubblica autorità che abbia effetti traslativi della proprietà privata; 2.5. l'ipotesi dell'ablazione di terreni agricoli appartenenti a coltivatori diretti non viene presa in considerazione come fattispecie a sé stante, ma viene fatta rientrare nell'ambito generale con richiamo alla normativa specifica che la regola; 2.6. in tutti i casi di trasferimento forzato per espropriazione la base imponibile è data, dunque, dall'ammontare definitivo dell’indennizzo, mentrenel caso di cessione volontaria a favore dell'espropriante, sempre all'interno di una procedura espropriativa, l'imponibile è costituito dal prezzo del bene ceduto; 2.7. la cessione volontaria del bene assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità, prevista dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successivamente dall'art. 45 d.P.R. n. 327 del 2001, si configura , invero,come un contratto pubblicistico ed il relativo prezzo si correla, in modo vincolato, ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativa; 2.8. in particolare, la cessione volontaria si caratterizza come una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo, tendente a facilitare l'acquisizione, in tempi rapidi, della proprietà a favore dell'ente espropriante che, in talmodo, può realizzare i propri progetti nei tempi prestabiliti e nel rispetto dei costi preventivati; 2.9. l'accordo della cessione combina strumenti, dunque, di natura privatistica concernenti la conclusione del contratto e strumenti di ordine pubblicistico che attengono, inparticolare, alle modalità di determinazione del prezzo (cfr. Cass. n. 10619 del 20/04/2023; Cass. n. 1534 del 22/01/2018; Cass. n. 11435 del 12/10/1999); 2.10. nell'espropriazione dei suoli agricoli, la combinazione di tutti questi elementi, siadi natura privatistica che di ordine pubblicistico, sono ulteriormente rafforzati dal dettato normativo -artt. 12 e 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 - che si riferisce a norme imperative dettate ad integrazione del contenuto necessario del contratto, in particolare con riferimento al modo di fissazione dell'indennità; 2.11. la determinazione dell'indennità si fonda, quindi, su criteri che hanno come riferimento, da un lato, la natura e la destinazione del terreno e, dall'altro, la presenza di soggetti, diversi dal proprietario, sul fondo stesso, sicché l'indennità stessa, pur essendo legata a parametri predeterminati, è scissa, nell'ipotesi in cui siano presenti più soggetti, in due distinte parti: una diretta a risarcire il danno per la perdita del terreno e l'altra, aggiuntiva ed integrativa, finalizzata a compensare il sacrificio dovuto alla privazione definitiva del godimento del fondo ed alla conseguente impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di coltivazione; 2.12. è stato così precisato da questa Corte che, i n tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta un'indennità aggiuntiva, della L. n. 865 del 1971, ex art. 17, autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 Cost. e segg., assicurano alla posizione del lavoratore, e proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, ribadita dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 9, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, non potendo escludersi, anche in base alla giurisprudenza della CEDU, che, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l'espropriante possa andare incontro ad esborsi - preventivamente valutabili - complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall'art. 42 Cost. (cfr. Cass. n. 7975 del 22/03/2021; Cass. n . 7688 del 18/03/2021; Cass. n. 394 del 13/1/2021; Cass. n. 9269 del 24/04/2014); 2.13. affermato dunqueche, dal punto di vista strettamente civilistico, l'indennità aggiuntiva debba essereseparata dall'indennizzo, al contempo, tuttavia non si può dubitare che si tratta comunque di prestazioni patrimoniali che vanno a compensare il soggetto a seguito di un pregiudizio patito, ovvero del sacrificio di un diritto, il cui importo è stato pattuito tra le parti, e tale tipo di indennità sonodunque soggette alla aliquota del 3% ai sensi dell’art. 9, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede l’imposta proporzionale di registro per gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»; 2.14. come già precisato da questa Corte, infatti, l’art. 9 della tariffa, parte I, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinaretutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale, non potendo la norma essere intesa in modo dissociato dal contesto dell’art. 43, comma1, del d.P.R. n. 131 del 1986, che fissa la base imponibile dell’imposta prevedendola (v. lett. h), per le «prestazioni a contenuto patrimoniale», nell’ammontare «dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto», il che rappresenta limpida dimostrazione del fatto che, ai sensi dell’art. 9 della tariffa, la prestazione «a contenuto patrimoniale» è la prestazione onerosa (cfr. Cass., 18 dicembre 2015, n. 25478, in motiv., cui addeCass., 25 maggio 2018, n. 13141; Cass., 17 gennaio 2018, n. 975; Cass., 5 agosto 2016, n. 16490; conf. Cass., 17 gennaio 2018, n. 975); 2.15. si tratta quindi di una prestazione economica che, secondo quanto correttamente affermato dalla Commissione tributaria regionale, come tale va tassata ai fini dell’imposta di Registro nella misura del 3% in quanto rientrante nella categoria generale degli atti aventi oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; 2.16. anche la corresponsione di tali indennità, al fine di compensare il soggetto per il pregiudizio subìto a seguito dell'esproprio, e che avviene separatamente rispetto alla corresponsione del corrispettivo della cessione, risulta invero comunque «regolamentata» con un atto scritto, di cui va esclusa l'assimilazione ad una quietanza di pagamento (come diversamente affermato in un risalente ed isolato precedente di questa Corte: cfr. Cass. 1513 del 11/02/2000 ) , che è dichiarazione di scie nza con funzione di prova documentale precostituitacon cui il creditore attesta di avere ricevuto un pagamento e che, proprio per questo, non è soggetta a tassazione se contenuta nell'atto principale da cui origina quel credito, in quanto quest'ultimo è già in sé tassato (art. 21 comma 3 D.P.R. n. 131 del 1986); 3.1. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione«dell’art. 44, comma 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nonché degli artt. 6 e 9 della Tariffa allegata alla Parte I del medesimo d.P.R. e degli artt. 33, comma 1 e 40, commi 1 e 4, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.» e lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente confermato la sentenza di primo grado laddove era stata affermata la natura risarcitoria delle «indennità per anticipazioni colturali, frutti pendenti, deprezzamento, manufatti e soprassuoli», assoggettate«all’imposta di registro del 3% ai sensi dell’art. 9 della Parte I della Tariffa allegata al d.p.r. 131/86; 3.2. la censura va parimenti disattesa; 3.3. in base all’articolo 32 del D.P.R. n. 327/2001 sono corrisposte indennità per costruzioni, piantagioni, migliorie del fondo, quali soprassuoli e frutti pendenti, mentre ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R. n. 327/2001 vengonocorrisposte indennità per il deprezzamento della proprietà residua in caso di esproprio parziale di un bene unitario, poiché a seguito di ciò, il valore della parte espropriata sarà determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore;3.4. questa Corte è venuta ad attestarsi saldamente attorno all'affermazione che impone di tenere conto,ai fini della determinazione dell'indennità, dell'aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare in ragione del soprassuolo esistente, assumendo specifico rilievo a questo fine ciòche contribuisce a connotarne l'identità fisica e urbanistica conferendo al suolo condizioni particolari di sicurezza, utilità e amenità (cfr. Cass.19/2/2018 n. 3952; Cass., 27/07/2017, n. 18732; Cass. 9/02/2017, n. 3461; Cass. 1/02/2016, n. 1870); 3.5. in breve, «qualora le piantagioni che insistono sul suolo espropriato contribuiscano a connotarne le caratteristiche fisiche, tanto da incidere sul valore e contribuire all'appetibilità dello stesso ove inserito in un mercato virtuale, del relativo valoreoccorre tenere conto» (cfr. Cass.21/03/2014, n. 6743); 3.6. a seguire, in tema di espropriazione per pubblica utilità, quella parziale,per la quale l'indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua secondo l’art.40 della l. n. 2359 del 1865 (oggi art. 33 del d.P.R. n. 227 del 2001), si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, implicando per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato, con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (cfr. Cass.n. 4264 del 18/02/2021 , Cass. n. 15040 del 15/07/2020, SU n. 9041 del 08/04/2008, Cass. n. 17789 del 08/09/2015; Cass. n. 6926 del 08/04/2016); 3.7.anche con riguardo a tali indennità aggiuntiv e, non si può dubitare che si tratta comunque di prestazioni patrimoniali che vanno a compensare il soggetto a seguito di un pregiudizio patito, ovvero del sacrificio di un diritto, il cui importo è stato pattuito tra le parti, soggette alla aliquota del 3%ai sensi dell’art. 9, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede l’imposta proporzionale di registro per gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», come dianziillustrato in riferimento al primo motivo di ricorso; 3.8. è peraltro in ogni caso irrilevant e la natura indennitaria o risarcitoria delle suddette prestazioni economiche aggiuntive in caso di esproprio, atteso che la norma dell'art. 9 della [OSCURATO:PERSONA] I allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 tassa allo stesso modo sia leindennità che il risarcimento del danno, la cui natura si distingue solo per effetto della valutazione del comportamento a monte dell'agente (atto legittimo o illegittimo) che produce un danno economico, prevedendo l'art. 9 cit. la tassazione con aliquota del 3% alle disposizioni «aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», cosicché, in base alla dizione letterale della legge le indennità aggiuntive, quale che sia la natura, hanno un contenuto patrimoniale/ristoro di danni causati/derivanti dall'espropriazionedi terreni e, così, rimangono soggette all'aliquota del 3%, ex art. 9 della tariffa, poiché non esistendo altra disposizione a carattere di specialità è unicamente applicabile la normativa a carattere residua; 4.1. con ilterzo motivo i ricorrenti denunciano , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 44, comma 2, del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, degli artt. 5 e9 della Tariffa allegata alla Parte I del medesimo d.p.r. e dell’art. 22 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, e lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente confermato la sentenza di primo grado in merito all’applicabilità dell’imposta di registro al 3% affermando che tale indennità «rappresenta quanto dovuto per il mancato godimento dello immobile nel periodo compreso dalla data d’inizio dell’occupazione fino alla data dell’effettivo trasferimento del bene occupato e non quanto corrisposto a titolo di corrispettivo di un trasferimento immobiliare come nella fattispecie in esame, che ricade nella previsione dell’art. 9 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 concernente gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale come nel caso di specie»; 4.2. la doglianza va disattesa;4.3.l'articolo 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, rubricato «occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione»,prevede, al primo comma, che «qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria, l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria»; 4.4. in base a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 22-bis «per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità d'occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1»; 4.5. la fattispecie di cui all'articolo 22-bis citato hadunque ad oggetto l'occupazione d'urgenza che, in quanto preordinata all'espropriazione, si pone alla stregua di atto prodromico al trasferimento definitivo, che figura quale atto conclusivo della procedura espropriativa; 4.6. come posto in rilievo dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] risposta all’interpello n. 669/2021, l’occupazione d’urgenza ivi prevista non può dunque considerarsi fra gli attistricto sensu traslativi o costitutivi della proprietà di beni immobili, con conseguente esclusione dalla base imponibileriferibile all’art. 44 del TUR, che attiene all’ammontare definitivo dell’indennizzo; 4.7.poste tali premesse, anche l'indennità da occupazione d’urgenza costituisce comunque un’obbligazione di tipo indennitario collegata ad una ipotesi tipica di responsabilità della P.A.per atti legittimi e, in relazione ad essa,valgono le medesime considerazioni svolte con riguardo ai primi due motivicirca l’assoggettabilità dell’indennità ad aliquota «residuale» del 3% prevista dal TURalla voce «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» (articolo 9 della Tariffa , Parte Prima, del Dpr n. 131/1986), escluso che tale indennità possa essere assimilabile ad un canone di locazione; 4.8. l’indennità in oggetto, infatti, non ha natura compensativa per la mancata fruizione di un bene, così come avviene per la locazione, essendo piuttosto riconosciuta per la perdita del godimento delle aree occupate dalla P.A. a seguito di un provvedimento autoritativo legalmente dato; 5.1.con il quarto motivo i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione «dell’art. 22, comma 2, dell’Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell’art. 1, comma 1-bis, n. 4) della Tariffa di cui all’Allegato A del medesimo d.P.R.» e lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente confermato la sentenza di primo grado «nella parte in cui… h a escluso l’applicabilità nel caso di specie dell’esenzione dall’imposta di bollo»; 5.2.la doglianza è infondata; 5.3.l’articolo 57 del TUR stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di esproprio e per gli atti di cessione volontaria, posti in essere in dipendenza di una procedura di esproprio, qualora l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato; 5.4.questa Corte ha già avuto modo di precisare che nelle disposizioni normative che, in tema di imposta di registro (art. 57, ottavo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), di imposta ipotecaria e catastale (art. 1, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347) e di imposta di bollo ([OSCURATO:PERSONA] B, punto 22, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre a fini di esenzione, l’espressione «a favore dello Stato»o «nell’interesse dello Stato», la parola «Stato» deve intendersi riferita allo « Stato - persona » , e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva(cfr. Cass. n. 938/2009); 5.5. è stato anche affermato che un ’ estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all'amministrazione statale è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale, avendo l'opzione legislativa di limitare il beneficio fiscale in esame carattere eminentemente discrezionale, giustificandosi in funzione del contemperamento tra la promozione delle acquisizioni pubbliche e la salvaguardia del flusso tributario, conseguendone la manifesta infondatezza della relativa eccezione di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. [cfr. Cass. n. 938/2009 cit. e Cass. n. 27289/2017 in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata da [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta partecipata dallo Stato; Cass. n. 28681/2018 in riferimento ad un'[OSCURATO:PERSONA]; Cass. n. 17034/2020 in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]., società con socio unico partecipata interamente dal MEF); Cass. n. 29698/2022 in riferimento all’[OSCURATO:PERSONA] (Arcadis), con natura di ente pubblico]; 5.6. è stato, inoltre, precisato che i n tema di imposta di registro, catastale, ipotecaria e di bollo le esenzioni previste in favore dello Stato per le procedure di espropriazione per pubblica utilità non si estendono all'ANAS, quantunque dotata di personalità giuridica pubblica, essendo dette esenzioni riferite, esclusivamente, allo Stato-persona e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa oggettiva né rilevando al riguardo che, nelle procedure espropriative, lo Stato rappresenti l'acquirente, atteso che l'espressione « espro priante o acquirente»di cui all'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 deve collegarsi a quella contenuta nel primo periodo della medesima disposizione « espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo», con la conseguenza che lo Stato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo (cfr. Cass. n. 354/2021); 5.7. in applicazione dei principi innanzi enunciati, la natura privata dell’Ente ricorrente non consente dunque al medesimo di usufruire del trattamento agevolativo previsto dalle suddette disposizioni; 5.8. inoltre, va ribadito che lo Stato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo, senza alcuna possibilità di un ampliamento a fattispecie espropriative ulteriori rispetto a quelle in cui sia lo Stato-persona a procedere; 5.9. laddoveilprocedimento di espropriazione si svolge e viene portato acompimento ad iniziativa di un soggetto diverso da quello che è titolare del relativo potere di chiedere l'esproprio,il soggetto agente resta, quindi, il soggetto attivo della procedura, avendo le S.U. di questa Corte (sent.n. 24397/2007) precisato che « il concessionario acquistando, sia pure temporaneamente e precariamente poteri e facoltà trasferitigli dall'amministrazione concedente, si sostituisce a quest'ultima nello svolgimento dell'attività organizzativa e direttivanecessaria per realizzare l'opera pubblica; e pur non essendone, né potendone essere destinatario, e, pur restando sottoposto ai poteri di supremazia , di ingerenza e di controllo dell'amministrazione concedente, agisce in nome proprio ed in tale qualità compiematerialmente l'attività ablativa (sia pure per conto di quella); con ilrisultato che in questo caso non è più possibile scindere le funzioniconferitegli, ed il concessionario sulla base della concessione cd. traslativa, assume anche la qualità di soggetto attivo del rapporto espropriativo con conseguente legittimazione passiva esclusivarispetto a tutte le obbligazioni indennitarie e risarcitorie che ad essosi ricollegano (Cass. n. 8197/2005; n. 12958/2004; n. 5123/2003;n. 2102/2002)»; 5.10. iprincipi affermati con riferimento all'imposta di registro possono poi certamente trovare applicazione anche alle altre disposizioni agevolative di cui si invoca l'applicazione nel presentegiudizio, riferite, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, esclusivamente allo Stato persona; 5.11.ne consegue che, avendo la Commissione tributaria regionale fattobuon governo dei principi espressi, il motiv o di ricorso in esame non puòtrovare accoglimento ; 6.1. con il quintomotivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione «dell’art. 15 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546 e dell’art. 92 c.p.c.» per avere la Commissione tributaria regionale respinto il motivo di appello proposto per la riforma del capo della pronuncia di primo grado che li aveva condannati alle spese di lite, pur avendo poi contraddittoriamente compensato le spese del grado di appello affermando che «le questioni …trattate …(erano)…state oggetto di sentenze non tuttora pacifiche nell’orientamento in dottrina, senza precedenti consolidati dei [OSCURATO:PERSONA], nonché di adeguamenti da parte dell’Ufficio in funzione delle decisioni assunte dai vari Giudici aditi», senza tenere conto, inoltre, che l’Ufficio si era sempre costituito in giudizio (in primo grado e in appello) con funzionari interni senza un difensore; 6.2. la doglianza va parimenti disattesa; 6.3. è sufficiente, in proposito, rilevare che la Commissione tributaria provinciale ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 cod. proc. civ., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore diquella vittoriosa (cd. principio di soccombenza), e non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza dei ricorrent i nel giudizio di merito sia stata integrale; 6.4. peraltro, la facoltà di disporre la compensazione, anche parziale, delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., in precedenza: Cass., n. 851 del 01/03/1977; n. 1898 del 11/02/2002; n. 10861 del 24/07/2002; n. 22541 del 20/10/2006; n. 26912 del 26/11/2020); 6.5. non risulta, invece, specificamente censurata un’eventuale eccessiva quantificazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado, avendo i ricorrenti del tutto omesso di indicare se e in che termini la detta quantificazione avesse superato i limiti massimi dei parametri di cui al d.m.n. 55/2014, applicabile alla fattispecie ratione temporis (cfr. Cass. n. 22287del 21/10/2009 ) ; 6.6. va rilevata, invero,l’assoluta genericità della doglianza nella parte in cui i ricorrenti lamentano l’errata quantificazione delle spese di lite riconosciute in favore dell’Amministrazione finanziaria che stava in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non essendo sufficiente una generica denuncia dell'eccessivo ammontare dei compensi liquidato, dovendosi invece specificare la violazione con riferimento alle singole voci in concreto liquidate dal giudice, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità (cfr. Cass. 14542 del 4.7.2001);7. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 8. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nei confronti dell’Agenzia controricorrente,come da dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la riunione in unico processo dei ricorsi rubricati con i numeri 11546/2021R.G. e 11600/2021 R.G.; rigetta il ricorso iscritto al ruolo al numero11546/2021 R.G. ; dichiara la nullità dell’iscrizione a ruolo del ricorso numero 11600/2021 R.G. ; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di litein favore dell’Agenzia controricorrente, che liquida in misura pari ad Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, co