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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 1974

Cassazione n. 35073/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/10/1974 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato lurto.

Rilevato che la ricorrente lamenta:

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in ordine alla errpnea ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità del reato;

2. Inosservahza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato in relazione al requisito della offensività ed all'istituto della lieve tenuità del fatto;

3. Inosservanza o erronea applicazione della egge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato ed alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. e del reato impossibile;

4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione del minimo della pena e dei benefici di legge con particolare r guardo allala sospensione condizionale della pena.

Considerato che la sentenza di merito impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le doglianze difensive sono destituite di fondamento alla luce della congrua motivazione espressa dalla Corte di merito, del tutto corretta in diritto, nella quale, attraverso puntuali riferimenti alle risultanze processuali, si chiarisce come [OSCURATO:PERSONA], dipendente del supermercato, fosse titolato a sporgere querela (all'uopo si evidenzia in sentenza che il predetto era stato delegato dal responsabile del servizip di sicurezza dell'esercizio commerciale, a cui, a sua volta, era stata conferita apposita procura speciale, rilasciatagli dal Direttore della rete commerciale dell'azienda Coop, che lo autorizzava a sporgere querela anche a mezzo di dipendenti della cooperativa).

Ritenuto, quanto alla doglianza riguardante l'indeterminatezza del contenuto della querela, che il rilievo è formulato in termini puramente op iositivi, senza alcun confronto con le argomentazioni illustrate in sentenza, in cui, al contrario, si evidenzia come l'atto di querela contenga precisi riferimenti all'episodio contestato.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le deduzioni ivi sviluppate, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'appr zzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Considerato, sempre in relazione al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che le doglianze difensive sono riproduttive di ragioni di censura puntualmente vagliate alla Corte di merito e disattese con argomentazioni giuridiche del tutto ocorrette, non meritevoli di essere censurate in questa sede.

Considerato, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argonnentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.Considerato, quanto alla mancata concessione del bE neficio della sospensione condizionale della pena, che il giudizio discrezional e, rimesso al giudice di merito, avente ad oggetto la prognosi negativa circa il cc mportamento futuro dell'imputata ai sensi dell'art.164, comma 1, cod. p en., è stato congruamente ancorato ai plurimi precedenti penali annoverati dall imputata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam missibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e d ella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa )amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/10/1974 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato lurto. Rilevato che la ricorrente lamenta: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in ordine alla errpnea ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità del reato; 2. Inosservahza o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato in relazione al requisito della offensività ed all'istituto della lieve tenuità del fatto; 3. Inosservanza o erronea applicazione della egge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato ed alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. e del reato impossibile; 4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione del minimo della pena e dei benefici di legge con particolare r guardo allala sospensione condizionale della pena. Considerato che la sentenza di merito impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le doglianze difensive sono destituite di fondamento alla luce della congrua motivazione espressa dalla Corte di merito, del tutto corretta in diritto, nella quale, attraverso puntuali riferimenti alle risultanze processuali, si chiarisce come [OSCURATO:PERSONA], dipendente del supermercato, fosse titolato a sporgere querela (all'uopo si evidenzia in sentenza che il predetto era stato delegato dal responsabile del servizip di sicurezza dell'esercizio commerciale, a cui, a sua volta, era stata conferita apposita procura speciale, rilasciatagli dal Direttore della rete commerciale dell'azienda Coop, che lo autorizzava a sporgere querela anche a mezzo di dipendenti della cooperativa). Ritenuto, quanto alla doglianza riguardante l'indeterminatezza del contenuto della querela, che il rilievo è formulato in termini puramente op iositivi, senza alcun confronto con le argomentazioni illustrate in sentenza, in cui, al contrario, si evidenzia come l'atto di querela contenga precisi riferimenti all'episodio contestato. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le deduzioni ivi sviluppate, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'appr zzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Considerato, sempre in relazione al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che le doglianze difensive sono riproduttive di ragioni di censura puntualmente vagliate alla Corte di merito e disattese con argomentazioni giuridiche del tutto ocorrette, non meritevoli di essere censurate in questa sede. Considerato, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argonnentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.Considerato, quanto alla mancata concessione del bE neficio della sospensione condizionale della pena, che il giudizio discrezional e, rimesso al giudice di merito, avente ad oggetto la prognosi negativa circa il cc mportamento futuro dell'imputata ai sensi dell'art.164, comma 1, cod. p en., è stato congruamente ancorato ai plurimi precedenti penali annoverati dall imputata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam missibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e d ella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa )amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno
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