CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15663/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] EMILIO7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO –controricorrente – Avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO ROMA n. 52971/2019 depositata il 30/12/2020. Oggetto: Equa riparazione R.G.N. 15663/2021 Ud. 17/11/2022CC R.G. 15663/2021 - Pagina nr. 2 di 10 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 21835 del 29 agosto 2019, la Corte d’appello di Roma ha liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 2.000,00 a titolo di equa riparazione per un giudizio amministrativo protrattosi per quattro anni oltre il termine di durata ragionevole, riconoscendo quindi un importo di € 500,00 per ogni anno di durata superiore a quella ragionevole. La Corte territoriale , poi, ha disposto l’integrale compensazione delle spese sia del primo giudizio di merito sia del giudizio di legittimità, gravando il MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE delle sole spese del giudizio di rinvio. 2. Per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Il MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE ha depositato mera memoria di costituzione, chiedendo unicamente di partecipare all’eventuale udienza di discussione. 3.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l ’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; R.G. 15663/2021 - Pagina nr. 3 di 10 b) in relazione all’art. 360, n. 3 , c .p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. 89/2001 in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e l’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Il ricorso censura la decisione della Corte capitolina nella parte in cu la stessa ha ritenuto di riconoscere un indennizzo di € 500,00 per ogni anno di durata del giudizio superiore a quella ragionevole. Osserva il ricorso che la Corte capitolina, dopo aver correttamente escluso l’applicabilità ratione temporis dell’art. 2-bis, L. 89/2001, si sarebbe tuttavia immotivatamente discostata dai parametri di determinazione dell’indennizzo riconducibili sia all’a rt. 6 della Convenzione EDU sia alla giurisprudenza della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia disposto l’integrale compensazione delle spese sia del primo giudizio di merito sia del giudizio di legittimità, gravando il MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE delle sole spese del giudizio di rinvio. Critica, in particolare, la motivazione adottata sul punto dalla Corte capitolina -e cioè il fatto che dopo il primo decreto di determinazione dell’indennizzo ed in pendenza del ricorso innanzi a questa Corte sia sopravvenuta la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 54, comma 2, del D.L. 112/2008- contestando che in virtù di tale circostanza la questione giuridica posta dal ricorso potesse caratterizzarsi per novità. Argomenta, infatti, il ricorrente che alla luce della precedente giurisprudenza della Corte EDU, l’originario ricorso per equa riparazione doveva ritenersi fondato ancora prima della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale 34/2019, con la conseguenza che, R.G. 15663/2021 - Pagina nr. 4 di 10 già in sede di pronuncia del primo decreto, la Corte capitolina ben avrebbe potuto accogliere la domanda di riconoscimento dell’equa riparazione, evitando il successivo ricorso in Cassazione. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Si deve, in primo luogo, rilevare l’infondatezza della doglianza di omesso esame di un fatto decisivo. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, infatti, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 -Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 -Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 -Rv. 644485 - 01). Secondo i principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv. 629831 - 01), quindi, l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti R.G. 15663/2021 - Pagina nr. 5 di 10 esistente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività". Per contro, va ribadito che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nel caso in esame, il ricorrente non ha in alcun modo individuato il “fatto storico-naturalistico” di cui il giudice di merito avrebbe omesso l’esame, risultando evidente, dalle argomentazioni sviluppate nel motivo di ricorso,che parte ricorrente non lamenta, in realtà, l’omesso esame di fatti “storici” , bensì semplicemente una non corretta applicazione di previsioni di legge, e quindi l’omessa valutazione di mere argomentazioni giuridiche. Esaminando, allora, il secondo profilo del motivo di ricorso -e cioè, appunto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. 89/2001 in combinato disposto con l’art. 6 della CEDUe l’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale- si rammenta che in linea generale la giurisprudenza di questa Corte relativa alla determinazione dell’equo indennizzo in fattispecie cui non risulta applicabile ratione temporis l’art. 2-bis ha ricon dotto l'ambito della valutazione equitativa dell’indennizzo, affidato al giudice del merito, al rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale- concludendo, di conseguenza, nel senso della sussistenza, in capo al giudice del merito, dell’obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte EDU, ma pari menti affermando che lo stesso giudice di merito conservacomunque un margine di valutazione che gli R.G. 15663/2021 - Pagina nr. 6 di 10 consente di discostarsi, purché in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate dalla medesima Corte EDU (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2247 del 02/02/2007 - Rv. 599841 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27502 del 22/12/2006 -Rv. 593788 –01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8714 del 13/04/2006 -Rv. 590628 - 01). Dall’affermazione di tale margine di valutazione, quindi, deriva che non può ritenersi automaticamente viziato il provvedimento del giudice di merito che si discosti dai criteri di liquidazione della Corte EDU, sussistendo tale vizio solo quando lo scostamento risulti non ragionevole, in quanto slegato dai profili concreti della vicenda, o comunque non motivato, avendo questa Corte, ad esempio, già in passato ritenuta congrua, nei limiti del controllo di legittimità, la quantificazione dell'indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi o fallimentari protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa euro 500,00, riconoscendo, appunto, al giudice di merito il potere - avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie- di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione, purchédi tale valutazione venga dato conto in motivazione (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12696 del 19/05/2017 - Rv. 644214 – 01 e, in precedenza, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 462 del 14/01/2020 - Rv. 656862 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16311 del 16/07/2014 - Rv. 632010 -01) . Come osservato da Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12696 del 19/05/2017, infatti, “Nei precedenti di questa Corte, antecedenti alla vigenza delcitato art. 2-bis, L. n. 89/2001, nei quali si affermava che la quantificazione del danno non patrimoniale dovesse es sere, di regola, non inferiore ad C 750,00 per i primi tre anni di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata, e salire per il periodo successivo ad C 1.000,00, veniva, invero, comunquesempre ribadito R.G. 15663/2021 - Pagina nr. 7 di 10 che la valutazione dell'entità della pretesapatrimoniale azionata (c.d. posta in gioco) potesse giustificare l'eventuale scostamento, in senso sia migliorativo chepeggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non legittimandosi unicamente il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti criteri, dalmomento che solo la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico o comunque manifestamente inadeguato contrasterebbe con l'esigenza, posta a fondamento della leggen. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudiziosubito dalla parte per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1,della Convenzione (Cass. Sez. 2, 24/07/2012, n. 12937; Cass. Sez. 1, 24/07/2009, n. 17404)”. Nel caso ora in esame la Corte d’appello di Roma risulta avere ampiamente argomentato le ragioni per cui è p er venuta alla determinazione dell’indennizzo nella misura di € 500,00 annui, evidenziando la “non particolare rilevanza” degli interessi coinvolti, nonché la “probabile effettiva carenza d’interesse del ricorrente alla tempestiva decisione” del giudizio presupposto desumibile dalla mancata presentazione dell’istanza di prelievo. Con riguardo a tale ultimo profilo, anzi, si deve rilevare che la Corte territoriale risulta essersi conformata non solo all’orientamento generale di questa Corte –la quale ha chiarito che se , a seguito della sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come novellato dal d. lgs. n. 104 del 2010, la presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, la stessa può tuttavia costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza o di non serietà dell'interesse della parte alla decisione del R.G. 15663/2021 - Pagina nr. 8 di 10 ricorso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31329 del 03/11/2021 -Rv. 662806 – 01 ; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21709 del 26/08/2019 - Rv. 655234 - 01) - ma anche specificamente alle indicazioni che questa Corte aveva enunciato con l’ordinanza n. 21835 del 2019 accogliendo il precedente ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (stabilendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto “in ogni caso considerare, come ribadito dalla Consulta nella menzionata sentenza, che la mancata presentazione dell'istanza di prelievo può costituireelemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di nonserietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso,potendo quindi assumere rilievo ai fini della quantificazionedell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non potendo viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda”). La decisione impugnata, quindi, ben lungi dal pervenire ad un immotivato scostamento dei principi applicabili in materia, risulta essersi pienamente e motivatamente attenuta alle indicazioni reiteratamente fornite da questa Corte in materia, da ciò risultando l’infondatezza del motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo è, parimenti, infondato. Richiamato il principio per cui il giudice del rinvio, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente- al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022 - Rv. 666076 - 01) , si deve escluder e che ricorra nel concreto una violazione del disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. da parte della Corte territoriale, avendo quest’ultima correttamente R.G. 15663/2021 - Pagina nr. 9 di 10 sottolineato la situazione di incertezza sul diritto controverso - da questa Corte valorizzata ai fini dell’applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009(Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 15495 del 16/05/2022 - Rv. 6648 77 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022 - Rv. 664429 – 01 ) - la quale ricorreva nello specifico caso in esame e che risulta ben evidenziata dalla stessa necessità d ell ’intervento della pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiara to l’illegittimità dell ’art. 54, D.L. 112/2008. 4.Il ricorso deve quindi essere respinto. Attesa l’assenza di concrete difese del Ministero controricorrente - costituitosi con memoria recante la sola richiesta di partecipazione all’eventuale udienza di discussione- non vi è luogo a statuire sulle spese. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di R.G. 15663/2021- P