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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 37304/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Roman ANTONOV con riguardo all'intestazione della sentenza della Corte d'Assise d'appello di Genova in data 27 novembre 2008, irrevocabile il 30 giugno 2009.

2. [OSCURATO:PERSONA] ANTONOV, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 130 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché emesso senza il contraddittorio che va assicurato mediante la celebrazione dell'apposita udienza camerale.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Va premesso che quando, come nel caso di specie, «è dedotta l'erronea indicazione delle generalità del condannato dopo la sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell'esecuzione procede con la correzione dell'errore materiale della sentenza, ove sia accertata la rituale citazione in giudizio, sebbene sotto altro nome, del soggetto - fisicamente individuato - cui il fatto è stato attribuito» (Sez. 1, n. 14046 del 22/09/2014 - dep. 2015, Liguoro, Rv. 263091), sicché sussiste la competenza del giudice dell'esecuzione che procede ex art. 668 cod. proc. pen. nelle forme di cui all'art. 130 cod. proc. pen.

Si è, del resto, chiarito che «il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638).

Si è, poi, precisato che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219).

3.2. Ebbene, il ricorso non indica in cosa consista il concreto interesse alla celebrazione della camera di consiglio, né deduce un qualche errore della decisione di inammissibilità della richiesta di correzione dell'errore materiale, sicché ne va dichiarata l'inammissibilità.3.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Roman ANTONOV con riguardo all'intestazione della sentenza della Corte d'Assise d'appello di Genova in data 27 novembre 2008, irrevocabile il 30 giugno 2009. 2. [OSCURATO:PERSONA] ANTONOV, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 130 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché emesso senza il contraddittorio che va assicurato mediante la celebrazione dell'apposita udienza camerale. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va premesso che quando, come nel caso di specie, «è dedotta l'erronea indicazione delle generalità del condannato dopo la sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell'esecuzione procede con la correzione dell'errore materiale della sentenza, ove sia accertata la rituale citazione in giudizio, sebbene sotto altro nome, del soggetto - fisicamente individuato - cui il fatto è stato attribuito» (Sez. 1, n. 14046 del 22/09/2014 - dep. 2015, Liguoro, Rv. 263091), sicché sussiste la competenza del giudice dell'esecuzione che procede ex art. 668 cod. proc. pen. nelle forme di cui all'art. 130 cod. proc. pen. Si è, del resto, chiarito che «il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638). Si è, poi, precisato che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219). 3.2. Ebbene, il ricorso non indica in cosa consista il concreto interesse alla celebrazione della camera di consiglio, né deduce un qualche errore della decisione di inammissibilità della richiesta di correzione dell'errore materiale, sicché ne va dichiarata l'inammissibilità.3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021. I
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