CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 29075/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal 1..(meNt2 Tribunale di Frosinone del Zmarzo2D22 che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 D.P.R. 309/90 ( 426 dosi di cocaina e 21 dosi di hashih). Il ricorrente lamenta, in unico motivo di ricorso, la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla impossibilità di pervenire ad una riqualificazione giuridica del reato ascritto nella fattispecie più lieve ed autonoma di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, non confrontandosi con le pertinenti argomentazioni offerte dalla Corte territoriali, conformi ai principi delle Sezioni Unite Murolo. La Corte di Appello, infatti, esclude la minima offensività in relazione alle modalità, mezzi, circostanze dell'azione. In particolare, vengono presi in considerazione sia il dato quantitativo, in quanto l'imputato deteneva complessivamente 426 dosi di cocaina e 21 dosi di hashish, sia il fatto che lo stesso ha agito mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così, deciso in Roma, 1'8 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere es ensore Il P nt,6 LoM