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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20114/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della C(:)RTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 453 e 648 cod. pen. 2.

Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Col primo motivo deduce la violazione degli artt. 133, 62-bis codice penale, lamentando che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, omettendo di valutare che il ricorrente sin dall'udienza di convalida ha assunto una condotta collaborativa e di considerare che la scelta processuale di definire il processo con il rito abbreviato ha contribuito alla velocizzazione del processo; sicché la decisione di rigetto non poteva fondarsi esclusivamente sulla astratta gravità della condotta di reato.

2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione de l'art. 81 codice penale lamentando il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, come richiesto in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 2 del presente procedimento: la Corte di appello ha in maniera illogica rigettato la richiesta osservando che non era stata depositata dalla difesa alcuna sentenza passata in giudicato relativamente ai fatti per i quali era stata chiesta la continuazione laddove la richiesta difensiva era diretta al riconoscimento della continuazione in relazione ai reati oggetto del presente procedimento e non in relazione ad una precedente condanna.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, r.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo sulla continuazione e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo della continuazione; esso è inammissibile nel resto.

Ed invero, quanto alle circostanze generiche, il primo motivo propone aspetti già ampiamente considerati nella sentenza impugnata che, con congrua motivazione, ha posto in evidenza come la personalità trasgressiva dell'imputato non possa essere controbilanciata dai comportamenti indicati dalla difesa come collaborativi, che sarebbero stati posti in essere dall'imputato.

Si è, peraltro, rilevato che la scelta dello stesso di accedere al rito abbreviato non può essere valutata ai fini del trattamento sanzionatorio (fatta eccezione ovviamente per la riduzione di pena normativamente prevista), posto che molteplici possono essere i motivi sottesi a tale scelta, finalizzati spesso all'ottenimento della diminuente processuale, piuttosto che alla volontà di accelerare il processo penale.La sentenza ha pure considerato che, per altro verso, neppure possa essere valorizzata la confessione resa dall'imputato, essendosi egli limitato ad affermare di avere ignorato la presenza delle banconote false rinvenute nel suo armadio ovvero a riferire circostanze già note agli inquirenti.

In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) ovvero della modulazione del bilanciamento.

1.2. Quanto alla applicazione dell'art. 81 cod. pen., effettivamente la motivazione elude la censura difensiva sulla cd continuazione interna, facendo riferimento al passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna, laddove, invece, l'oggetto della richiesta difensiva è stata riferita ai due reati contestati nel presente processo, rispetto ai quali il giudice di primo grado ha applicato due pene distinte sulla base della laconica affermazione che non potesse ravvisarsi il medesimo disegno criminoso.

A fronte dell'articolato motivo di appello, non affatto generico, la Corte di appello avrebbe dovuto rendere adeguata risposta sul punto.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla continuazione tra i reati ascritti, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto.

P .Q .

M .

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione tra i reati ascritti, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della C(:)RTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 453 e 648 cod. pen. 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo deduce la violazione degli artt. 133, 62-bis codice penale, lamentando che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, omettendo di valutare che il ricorrente sin dall'udienza di convalida ha assunto una condotta collaborativa e di considerare che la scelta processuale di definire il processo con il rito abbreviato ha contribuito alla velocizzazione del processo; sicché la decisione di rigetto non poteva fondarsi esclusivamente sulla astratta gravità della condotta di reato. 2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione de l'art. 81 codice penale lamentando il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, come richiesto in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 2 del presente procedimento: la Corte di appello ha in maniera illogica rigettato la richiesta osservando che non era stata depositata dalla difesa alcuna sentenza passata in giudicato relativamente ai fatti per i quali era stata chiesta la continuazione laddove la richiesta difensiva era diretta al riconoscimento della continuazione in relazione ai reati oggetto del presente procedimento e non in relazione ad una precedente condanna. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, r.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo sulla continuazione e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo della continuazione; esso è inammissibile nel resto. Ed invero, quanto alle circostanze generiche, il primo motivo propone aspetti già ampiamente considerati nella sentenza impugnata che, con congrua motivazione, ha posto in evidenza come la personalità trasgressiva dell'imputato non possa essere controbilanciata dai comportamenti indicati dalla difesa come collaborativi, che sarebbero stati posti in essere dall'imputato. Si è, peraltro, rilevato che la scelta dello stesso di accedere al rito abbreviato non può essere valutata ai fini del trattamento sanzionatorio (fatta eccezione ovviamente per la riduzione di pena normativamente prevista), posto che molteplici possono essere i motivi sottesi a tale scelta, finalizzati spesso all'ottenimento della diminuente processuale, piuttosto che alla volontà di accelerare il processo penale.La sentenza ha pure considerato che, per altro verso, neppure possa essere valorizzata la confessione resa dall'imputato, essendosi egli limitato ad affermare di avere ignorato la presenza delle banconote false rinvenute nel suo armadio ovvero a riferire circostanze già note agli inquirenti. In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) ovvero della modulazione del bilanciamento. 1.2. Quanto alla applicazione dell'art. 81 cod. pen., effettivamente la motivazione elude la censura difensiva sulla cd continuazione interna, facendo riferimento al passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna, laddove, invece, l'oggetto della richiesta difensiva è stata riferita ai due reati contestati nel presente processo, rispetto ai quali il giudice di primo grado ha applicato due pene distinte sulla base della laconica affermazione che non potesse ravvisarsi il medesimo disegno criminoso. A fronte dell'articolato motivo di appello, non affatto generico, la Corte di appello avrebbe dovuto rendere adeguata risposta sul punto. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla continuazione tra i reati ascritti, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto. P .Q . M . Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione tra i reati ascritti, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara
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