Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:575
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0005
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
4 luglio 2024 (
*1
)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Rapporto informativo – Obbligo di motivazione – Dovere di sollecitudine – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»
Nella causa C‑5/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 5 gennaio 2023,
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
, rappresentato inizialmente da G. Predonzani e K. Tóth, successivamente da K. Tóth, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
KD
, rappresentata da D.‑A. Pappa, dikigoros, A. Pappas e S. Pappas, avocats,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da O. Spineanu‑Matei, presidente di sezione, J.‑C. Bonichot (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 ottobre 2022, KD/EUIPO (
T‑298/20
, in prosieguo: la sentenza impugnata,
EU:T:2022:671
), con la quale quest’ultimo ha annullato il rapporto informativo di KD per l’esercizio di valutazione 2019 (in prosieguo: il «rapporto controverso»).
Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea
2
L’articolo 43 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») stabilisce quanto segue:
«La competenza, l’efficienza e la condotta in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto annuale, elaborato alle condizioni stabilite dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, ai sensi dell’articolo 110. Tale rapporto stabilisce se il livello di rendimento del funzionario è stato soddisfacente o meno. L’autorità che ha il potere di nomina di ogni istituzione stabilisce le disposizioni che conferiscono il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione. Tale diritto deve essere esercitato alla presentazione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2.
A partire dal grado AST 5 il rapporto può inoltre contenere un parere indicante se il funzionario, in base alle prestazioni fornite, dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.
Il rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di formulare tutte le osservazioni che ritenga pertinenti al riguardo».
3
L’articolo 90 dello [OSCURATO:PERSONA], al suo paragrafo 2, così dispone:
«Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
–
dal giorno della pubblicazione dell’atto, se si tratta di una misura di carattere generale;
–
dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione;
–
a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto di una domanda presentata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.
L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 91».
4
L’articolo 110 dello [OSCURATO:PERSONA] è così formulato:
«1. Le disposizioni generali di applicazione del presente statuto sono adottate dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto.
2. Le norme di applicazione del presente statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] [europea], comprese le disposizioni generali di applicazione di cui al paragrafo 1, si applicano per analogia alle agenzie. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] informa le agenzie di dette modalità di esecuzione immediatamente dopo la loro adozione.
Tali norme di applicazione entrano in vigore presso le agenzie nove mesi dopo la loro entrata in vigore presso la [OSCURATO:PERSONA] o nove mesi dopo la data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le agenzie dell’adozione della norma di applicazione in questione, se quest’ultima data è posteriore. Nondimeno, un’agenzia può decidere che tali norme di applicazione entrino in vigore a una data anteriore.
In deroga a quanto sopra, un’agenzia, prima della scadenza del termine di nove mesi di cui al secondo comma del presente paragrafo e previa consultazione del proprio comitato del personale, può sottoporre all’approvazione della [OSCURATO:PERSONA] norme di applicazione diverse da quelle adottate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Alle stesse condizioni, un’agenzia può chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione a non applicare talune delle suddette norme di applicazione. In quest’ultimo caso, la [OSCURATO:PERSONA], invece di accogliere o respingere la richiesta, può chiedere all’agenzia di sottoporre alla sua approvazione norme di applicazione diverse da quelle adottate dalla [OSCURATO:PERSONA].
Il termine di nove mesi di cui al secondo comma del presente paragrafo è sospeso dalla data in cui l’agenzia chiede l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] rende nota la sua posizione.
Un’agenzia può inoltre, previo parere del proprio comitato del personale, sottoporre all’approvazione della [OSCURATO:PERSONA] norme di applicazione in materie diverse da quelle oggetto delle modalità di esecuzione adottate dalla [OSCURATO:PERSONA].
Ai fini dell’adozione delle norme di applicazione, le agenzie sono rappresentate dal consiglio di amministrazione o dall’organo equivalente stabilito nell’atto dell’Unione che le istituisce.
3. Ai fini dell’adozione di norme di comune accordo tra le istituzioni, le agenzie non sono assimilate alle istituzioni. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] consulta le agenzie prima di procedere a tale adozione.
4. Le norme di applicazione del presente statuto, comprese le disposizioni generali di applicazione di cui al paragrafo 1, nonché le norme adottate di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni, sono portate a conoscenza del personale.
5. L’applicazione delle disposizioni dello statuto è oggetto di consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni e delle agenzie. In occasione di tali consultazioni, le agenzie sono rappresentate congiuntamente, conformemente alle norme fissate di comune accordo tra di esse.
6. La Corte di giustizia dell’Unione europea gestisce un registro delle modalità di esecuzione, e successive modifiche, del presente statuto adottate dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, e delle regolamentazioni, e successive modifiche, adottate dalle agenzie nella misura in cui derogano a quelle adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Le istituzioni e le agenzie hanno accesso diretto a tale registro e hanno pieno diritto di modificare le proprie norme. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno accesso diretto al registro. Inoltre, ogni tre anni, la [OSCURATO:PERSONA] presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di applicazione del presente statuto adottate da ciascuna istituzione».
Le DGE 43
5
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 43 dello [OSCURATO:PERSONA], l’EUIPO applica la decisione C(2013)8985 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 dicembre 2013, relativa alle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello [OSCURATO:PERSONA] e alle modalità di applicazione dell’articolo 44, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «DGE 43»). L’articolo 7 delle DGE 43 così prevede:
«1. Il rifiuto motivato del rapporto da parte del titolare del posto (...) comporta automaticamente la consultazione del valutatore d’appello. (...)
(…)
3. Entro venti giorni lavorativi dalla data del rifiuto motivato del rapporto e dopo il colloquio di cui al paragrafo 2, il valutatore d’appello conferma il rapporto o lo modifica, motivando la propria decisione.
(…)
4. Il rapporto diviene definitivo con decisione del valutatore d’appello (...)».
Fatti
6
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 2 a 14 della sentenza impugnata nel modo seguente:
«2.
Il 16 luglio 2015, [KD, la ricorrente in primo grado,] è entrata in servizio presso l’[EUIPO] come agente temporaneo per un periodo di cinque anni, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (…). Essa è stata assegnata al dipartimento «Academy» dell’EUIPO.
3.
Il 15 febbraio 2016, la ricorrente è stata nominata capo équipe.
4.
Dal 2015, la ricorrente ha avuto difficoltà personali e problemi di salute. Per questi ultimi è stato necessario [
riservato
]. La ricorrente ha anche beneficiato di un [
riservato
].
5.
A metà 2019, alla ricorrente è stato notificato un rapporto intermedio. In particolare, in quest’ultimo si afferma che essa «ha raggiunto i suoi obiettivi fino a T 2, ad eccezione dell’implementazione della banca di talenti (...) (sospesa per problemi di protezione dei dati) e dell’IPDentical (gara d’appalto in corso)», che essa è «a suo agio nel ruolo di capo équipe» e che «è stata molto attiva e concentrata sui risultati durante il [primo] semestre [del 2019]».
6.
Nel luglio 2019, si è tenuto un dialogo tra la ricorrente e l’amministrazione.
7.
Il 3 febbraio 2020, si è svolto il colloquio di valutazione della ricorrente per il 2019.
8.
L’11 marzo 2020, la ricorrente ha ricevuto il rapporto controverso.
9.
Il rapporto controverso inizia con le rubriche intitolate “Informazioni generali”, “Informazioni sul dipendente”, “Dialogo di valutazione” e “Osservazioni sulle condizioni di lavoro, compreso il telelavoro (se applicabile)”. La rubrica seguente, intitolata “Valutazione degli obiettivi”, “contiene la valutazione dei risultati conseguiti, compresa la qualità del lavoro svolto, l’impegno del titolare del posto e gli [indicatori chiave di prestazione] fissati per il periodo cui si riferisce la presente valutazione”. Tale rubrica copre obiettivi di gruppo, ciascuno dei quali è accompagnato da una descrizione del contributo individuale della ricorrente, degli indicatori chiave di prestazione, del settore strategico interessato e della valutazione “Obiettivo raggiunto”. Tra gli indicatori chiave di prestazione dell’obiettivo intitolato “Svolgimento delle attività e dei progetti definiti e approvati [piano strategico 2020] e [programma di lavoro annuale]” figura in particolare la realizzazione, nel primo trimestre, della banca di talenti. Seguono le “Osservazioni generali sugli obiettivi”, nell’ambito delle quali viene indicato che la ricorrente ha “conseguito la maggior parte degli obiettivi fissati”, laddove l’attuazione della banca di talenti è stata tuttavia ritardata a causa di problemi di protezione dei dati.
10.
La sezione seguente è intitolata “Condotta nel servizio”. Tale rubrica indica che la ricorrente “[s]oddisfa pienamente le aspettative», “interagisce bene con i suoi colleghi in modo diretto, franco e onesto” ed “è in grado di riconoscere quando è necessario un compromesso”.
11
La rubrica successiva, intitolata “Valutazione delle competenze”, contiene la “valutazione delle competenze del titolare del posto in relazione alle attitudini richieste dal suo gruppo di funzioni e dal suo grado”. Questa rubrica copre nove competenze. Per ciascuna di esse, il rapporto controverso menziona il livello richiesto, che corrisponde al punteggio che l’EUIPO si aspetta dal titolare del posto, e il punteggio effettivamente ottenuto. La scala di valutazione dell’EUIPO prevede diversi livelli, tra cui “in fase di sviluppo” (1), “adeguato” (2), “avanzato” (3).
12
La ricorrente ha ottenuto il punteggio richiesto di 3 per le sei competenze. Per un’altra competenza, essa ha ottenuto il punteggio di 3, superiore al punteggio richiesto di 2. Invece, per le competenze “Determinazione delle priorità e organizzazione” e “Resilienza”, la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 2, mentre era richiesto un 3. Le “Osservazioni generali sugli obiettivi” indicano che essa “scrive veloce, chiaramente e correttamente” e possiede un “comprovato livello di conoscenze nel settore accademico e coglie le implicazioni di tali conoscenze a livello dell’[EUIPO]”. Tali osservazioni precisano, tuttavia, per quanto riguarda la “sua determinazione delle priorità e [la sua] organizzazione, [che,] in alcune occasioni, le è stato ricordato di rispettare le scadenze e di anticipare”.
13.
Le sezioni seguenti sono intitolate “Valutazione del programma di sviluppo” e “Nota di valutazione generale”. Per quest’ultima, la valutazione attribuita alla ricorrente è “CLR” o “corrisponde al livello richiesto per il posto occupato”, ossia il livello prima del penultimo sulla scala di valutazione generale di sei livelli dell’EUIPO e un livello soddisfacente ai sensi dell’articolo 43 dello [OSCURATO:PERSONA] (...). Tale nota è seguita dai seguenti “commenti di valutazione generali del superiore gerarchico”:
“Oltre a quanto è stato formulato durante il dialogo in luglio, e durante il secondo semestre, [la ricorrente] ha raggiunto i suoi obiettivi. (...) [La ricorrente] è un’amministratrice e dovrebbe essere vista come un modello per il personale dell’Academy, dimostrando le competenze adeguate, anticipando i compiti, sforzandosi costantemente di mantenere e fornire uno standard elevato di prestazioni e cercando di migliorare la qualità su base continua. In tale contesto, e in alcune occasioni, è stato necessario ricordarle di rispettare le scadenze e di dar prova della proattività di cui è in grado”.
14.
Il 1
o
aprile 2020 l’autorità autorizzata a concludere contratti di assunzione [...] ha notificato alla ricorrente la decisione di non rinnovare il suo contratto [...]. In tale decisione, [detta autorità] ha dichiarato di aver tenuto conto del rapporto controverso».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
7
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2020, KD ha proposto un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento del rapporto controverso e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che essa avrebbe subito a causa di tale rapporto.
8
A sostegno del proprio ricorso, KD ha sollevato tre motivi. Tali motivi vertevano, sostanzialmente, il primo, su una violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa nonché su un errore di fatto, il secondo, su errori manifesti di valutazione e, il terzo, su una violazione del dovere di sollecitudine.
9
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato il rapporto controverso per difetto di motivazione, errore di fatto e violazione del dovere di sollecitudine.
10
In primo luogo, esso ha constatato che il valutatore non aveva motivato il punteggio attribuito a KD a titolo della competenza «Resilienza».
11
In secondo luogo, ha considerato che il valutatore non aveva dimostrato l’effettività dei richiami al rispetto delle scadenze che sarebbero stati fatti a KD nel corso del periodo di riferimento.
12
In terzo luogo, esso ha ritenuto che il valutatore avesse omesso di prendere in considerazione i problemi di salute di KD di cui era a conoscenza e che erano perdurati durante il periodo di riferimento dalla valutazione, in violazione del suo dovere di sollecitudine.
13
Per contro, il Tribunale ha considerato che l’annullamento del rapporto controverso costituiva di per sé il risarcimento adeguato e sufficiente dei danni asseriti e ha respinto la domanda risarcitoria.
Domande delle parti in sede di impugnazione
14
L’EUIPO chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
respingere il ricorso di annullamento in quanto irricevibile o infondato o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e
–
condannare KD alle spese del procedimento d’impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.
15
KD conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna dell’EUIPO alle spese.
Sull’impugnazione
16
A sostegno della sua impugnazione, l’EUIPO deduce quattro motivi. Il primo motivo verte su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 43 dello [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 110 dello [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo verte su errori di diritto riguardanti la natura giuridica del fascicolo pratico relativo alle valutazioni, la violazione sanzionata dell’obbligo di motivazione e le conseguenze che ne derivano. Il terzo motivo verte sullo snaturamento dei fatti e sull’erronea valutazione degli elementi di prova. Il quarto motivo verte sull’errore di diritto nell’interpretazione del dovere di sollecitudine e sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
17
Con il suo primo motivo d’impugnazione, l’EUIPO sostiene che il Tribunale ha commesso, ai punti da 23 a 31 della sentenza impugnata, un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 43 dello [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 110 dello [OSCURATO:PERSONA], concludendo che la ricevibilità di un ricorso avverso un rapporto informativo non è subordinata all’esaurimento dei mezzi di ricorso interni. Esso fa valere che l’articolo 7 delle DGE 43, ad esso applicabile per analogia in forza dell’articolo 110, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], impone altresì al funzionario o all’agente che intenda contestare il suo rapporto informativo di proporre previamente un ricorso interno.
18
KD ritiene che il primo motivo debba essere respinto.
Giudizio della Corte
19
La Corte ha già dichiarato che, tenuto conto della natura del rapporto informativo previsto dall’articolo 43 dello [OSCURATO:PERSONA], che esprime la libera opinione dei valutatori, e non la valutazione dell’Autorità che ha il potere di nomina, la presentazione di un reclamo formale, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], non costituisce presupposto necessario per la proposizione di un ricorso contenzioso diretto contro un tale atto. Il ricorso è quindi esperibile dal momento in cui il rapporto informativo può essere considerato definitivo (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 1980, Grassi/Consiglio,
6/79 e 97/79
,
EU:C:1980:178
, punto
15
).
20
Tuttavia, l’EUIPO sostiene che tale giurisprudenza non osta a che l’autorità che ha il potere di nomina instauri un ricorso interno che il funzionario o l’agente che intende contestare la sua valutazione deve esercitare prima di poter adire il giudice.
21
L’EUIPO ritiene che una siffatta competenza sia conferita all’autorità che ha il potere di nomina dall’articolo 43, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], il quale, alla sua ultima frase, dispone che «[l]’autorità che ha il potere di nomina di ogni istituzione stabilisce le disposizioni che conferiscono il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione. Tale diritto deve essere esercitato alla presentazione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2».
22
Una siffatta interpretazione non può tuttavia essere accolta. Infatti, sebbene l’articolo 43, primo comma, ultima frase, dello [OSCURATO:PERSONA] preveda che l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione stabilisce le disposizioni che prevedono il diritto di proporre, nell’ambito della procedura di valutazione, un ricorso interno, esso non enuncia affatto che l’esercizio di un siffatto ricorso sia un obbligo per il funzionario o per l’agente.
23
Di conseguenza, neppure l’articolo 7 delle DGE 43, con cui la [OSCURATO:PERSONA], attuando l’articolo 43 dello [OSCURATO:PERSONA], ha stabilito le condizioni alle quali il funzionario o l’agente può proporre un reclamo interno contro il suo rapporto informativo, può essere interpretato nel senso che istituisce una condizione preliminare alla proposizione di un ricorso contenzioso.
24
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe peraltro ecceduto la competenza conferitale dall’articolo 110, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] di adottare le disposizioni generali di esecuzione dello [OSCURATO:PERSONA] se, sancendo l’articolo 7 delle DGE 43, essa avesse aggiunto condizioni specifiche di accesso al giudice dei funzionari e degli agenti a quelle previste all’articolo 90, paragrafo 2, e all’articolo 91 dello [OSCURATO:PERSONA].
25
Di conseguenza, l’EUIPO non può fondatamente sostenere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che KD era legittimata a proporle un ricorso contenzioso avverso il rapporto controverso senza aver previamente proposto il ricorso interno previsto all’articolo 7 delle DGE 43.
26
Di conseguenza, il primo motivo di ricorso dev’essere respinto.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
27
Con il suo secondo motivo d’impugnazione, l’EUIPO sostiene che il Tribunale ha viziato la sentenza impugnata con errori di diritto ritenendo che il valutatore di KD fosse venuto meno al suo obbligo di motivazione astenendosi dal spiegare perché a KD fosse stato attribuito un punteggio inferiore al punteggio richiesto per la competenza «Resilienza» e che tale violazione giustificasse l’annullamento del rapporto controverso.
28
In primo luogo, l’EUIPO critica l’affermazione del Tribunale, contenuta al punto 67 della sentenza impugnata, secondo cui il fascicolo pratico relativo alle valutazioni prevede, al punto 3.5.5 del suo allegato A, una regola imperativa di carattere obbligatorio per i valutatori. Secondo l’EUIPO, tale fascicolo pratico non costituisce né un atto giuridico né un insieme di norme di condotta, bensì fornisce unicamente indicazioni e commenti per l’applicazione degli articoli 43 e 44 dello [OSCURATO:PERSONA] nonché delle DGE 43. L’EUIPO ne trae la conclusione che il mancato rispetto della raccomandazione, che compare al punto 3.5.5 dell’allegato A di tale fascicolo pratico, di fornire chiarimenti qualora le competenze siano valutate ad un livello inferiore rispetto al punteggio richiesto, non inficia il rapporto controverso con un vizio di motivazione, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale ai punti 79 e 80 della sentenza impugnata.
29
In secondo luogo, l’EUIPO ritiene che la raccomandazione ai valutatori di cui al punto 3.5.5 dell’allegato A del fascicolo pratico relativo alle valutazioni ecceda i requisiti di motivazione del rapporto di valutazione derivante dalla giurisprudenza. Il rapporto informativo non dovrebbe contenere un’esposizione esaustiva delle prestazioni dell’agente, ma soltanto presentarne gli elementi determinanti.
30
In terzo luogo, la mancanza di spiegazioni, nel rapporto controverso, relative al punteggio ottenuto in base alla competenza «Resilienza» non avrebbe avuto sulla valutazione di KD un’incidenza tale da giustificare l’annullamento di tale rapporto.
31
KD ritiene che il secondo motivo debba essere respinto.
Giudizio della Corte
32
In primo luogo, l’EUIPO sostiene che la raccomandazione che compare al punto 3.5.5 dell’allegato A del fascicolo pratico relativo alle valutazioni, secondo la quale il valutatore fornisce spiegazioni quando una o più competenze sono valutate al di sotto del livello richiesto, non ha portata obbligatoria, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata.
33
Tuttavia, la Corte ha statuito che, adottando siffatte norme di condotta indicative ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenze del 1o dicembre 1983, Blomefield/[OSCURATO:PERSONA],
190/82
,
EU:C:1983:358
, punto
20
, nonché del 19 luglio 2016, Kotnik e a.,
C‑526/14
,
EU:C:2016:570
, punto
40
).
34
Nel caso di specie, non solo la regola enunciata al punto 3.5.5 dell’allegato A del fascicolo relativo alle valutazioni è stata pubblicata, ma la sua formulazione è stata anche espressamente ripresa nel rapporto controverso sotto forma di istruzione impartita al valutatore nei seguenti termini: «Se le competenze sono valutate ad un livello inferiore al punteggio richiesto, e questo livello influisce sulla prestazione, si prega di fornire spiegazioni nella rubrica “Commenti generali sulle competenze”».
35
In tali circostanze, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere che detta regola avesse un valore imperativo, nonostante il fatto che nel fascicolo pratico relativo alle valutazioni sia precisato che esso è privo di valore giuridico.
36
In secondo luogo, l’EUIPO contesta al Tribunale di aver imposto al valutatore un obbligo di motivazione più gravoso di quanto richiesto dalla giurisprudenza. Tuttavia, come esposto in precedenza, il Tribunale ha soltanto constatato che l’EUIPO, introducendo il punto 3.5.5 dell’allegato A del fascicolo pratico relativo alle valutazioni, aveva esso stesso imposto ai valutatori un obbligo supplementare di motivazione dei rapporti informativi dei suoi funzionari e agenti e ha ricordato che, in forza della giurisprudenza menzionata al punto 33 della presente sentenza, il rispetto della parità di trattamento e del legittimo affidamento esigeva pertanto che tale obbligo fosse rispettato.
37
In terzo luogo, l’EUIPO fa valere che, in ogni caso, il difetto di motivazione ad esso addebitato non ha inficiato la fondatezza della valutazione generale di KD, di modo che il Tribunale avrebbe statuito erroneamente che un siffatto difetto di motivazione fosse tale da giustificare, di per sé, l’annullamento del rapporto di valutazione.
38
Tuttavia, l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE e ribadito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è un principio essenziale del diritto dell’Unione che ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per valutare la fondatezza dell’atto che gli arreca pregiudizio e l’opportunità di proporre un ricorso giurisdizionale volto a contestarne la legittimità e, dall’altro, di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2022, Thunus e a./BEI,
C‑91/21 P
,
EU:C:2022:928
, punto
81
).
39
Per questo motivo, in forza di una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione come previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio, YG/[OSCURATO:PERSONA],
C‑361/20 P
,
EU:C:2022:17
, punto
41
), la cui violazione comporta l’annullamento della decisione da essa inficiata.
40
Pertanto, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto dichiarando che il difetto di motivazione che vizia il rapporto controverso giustificava l’annullamento di quest’ultimo.
41
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre respingere il secondo motivo d’impugnazione.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
42
Con il suo terzo motivo d’impugnazione, l’EUIPO ritiene che, ai punti 93 e da 96 a 103 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia snaturato i fatti e valutato erroneamente gli elementi di prova della controversia.
43
In primo luogo, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova chiedendo all’EUIPO di dimostrare di aver concretamente effettuato i richiami al rispetto delle scadenze di cui KD sarebbe stata oggetto nel corso del periodo di riferimento. Inoltre, l’amministrazione non sarebbe tenuta ad inviare solleciti o avvertimenti scritti riguardanti una data scadenza ad un membro del personale ogniqualvolta necessario.
44
In secondo luogo, il ragionamento del Tribunale sarebbe viziato da una manifesta contraddizione per quanto riguarda la questione dell’esistenza di tali solleciti al rispetto delle scadenze. Infatti, da un lato, al punto 100 della sentenza impugnata, esso avrebbe ritenuto che l’EUIPO non avesse fornito la benché minima prova che dimostrasse la realtà dei suddetti solleciti. Dall’altro, al punto 93 di tale sentenza, esso avrebbe respinto in quanto irricevibili gli elementi prodotti dall’EUIPO negli allegati da D 1 a D 5 della controreplica per fornire la prova di tali stessi solleciti.
45
KD fa valere che il terzo motivo è infondato.
Giudizio della Corte
46
In primo luogo, la censura vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe indebitamente invertito l’onere della prova, facendo gravare sull’EUIPO l’onere di provare l’effettività dei solleciti al rispetto delle scadenze che il superiore gerarchico avrebbe inviato a KD nel periodo di riferimento, è infondata.
47
Infatti, come la Corte ha costantemente affermato, le norme del diritto dell’Unione non richiedono la prova di un fatto negativo (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 1988, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
104/86
,
EU:C:1988:171
, punto
11
).
48
Di conseguenza, non si poteva esigere da KD di fornire la prova che essa non era stata oggetto di alcun sollecito al rispetto delle scadenze nel corso del periodo di riferimento.
49
Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel ritenere che spettasse all’EUIPO fornire almeno un principio di prova dell’effettività di tali solleciti menzionati nella relazione controversa. Tale onere della prova impone all’EUIPO non di inviare ai suoi funzionari e agenti solleciti o avvertenze soltanto per iscritto, ma di conservare elementi di prova di carenze significative o reiterate qualora intendesse farli valere successivamente.
50
In secondo luogo, l’EUIPO rileva la contraddizione con cui il Tribunale avrebbe viziato la sentenza impugnata mettendo in dubbio l’effettività dei solleciti dopo aver respinto in quanto irricevibili, al punto 93 della sentenza impugnata, gli elementi di prova di tali solleciti da esso prodotti dinanzi a tale giudice, negli allegati da D 1 a D 5 della controreplica.
51
Tuttavia, come ricordato dal Tribunale al punto 88 della sentenza impugnata, l’articolo 85 del suo regolamento di procedura prevede, al suo paragrafo 1, che le prove siano presentate nell’ambito del primo scambio di memorie e precisa, al suo paragrafo 2, che esse possono essere prodotte in sede di replica e di controreplica solo se il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.
52
Orbene, poiché gli elementi che l’EUIPO ritiene idonei a dimostrare l’effettività dei solleciti fatti a KD sono stati prodotti senza giustificazione nella fase della controreplica, il Tribunale li ha respinti in quanto irricevibili, procedendo ad un’applicazione delle norme del suo regolamento di procedura che non è stata contestata nell’ambito dell’impugnazione.
53
Di conseguenza, constatando che, alla luce del fascicolo sottopostigli, l’effettività dei solleciti al rispetto delle scadenze che il superiore gerarchico avrebbe asseritamente rivolto a KD nel periodo di riferimento non era dimostrata, il Tribunale non ha viziato la sua sentenza né con un errore di diritto né con una motivazione contraddittoria.
54
Infine, anche supponendo che la censura vertente su uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale, anch’essa dedotta dall’EUIPO nel suo terzo motivo, sia distinta dalle due prime censure di tale motivo, tale censura, non essendo accompagnata da spiegazioni che consentono di valutarne la portata, è destinata a essere respinta in quanto irricevibile.
55
Di conseguenza, il terzo motivo d’impugnazione dev’essere respinto.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
56
Con il suo quarto motivo d’impugnazione, diretto contro i punti da 121 a 129 della sentenza impugnata, l’EUIPO contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’interpretazione del dovere di sollecitudine nonché di aver violato il suo obbligo di motivazione.
57
In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto concludendo che l’EUIPO doveva tenere debitamente conto dei problemi di salute di KD ai fini dell’adozione del rapporto controverso.
58
Infatti, in primo luogo, qualora il valutatore non abbia motivo di ritenere che le assenze del titolare del posto giustificate dai suoi problemi di salute abbiano potuto avere un’incidenza significativa sulle sue prestazioni, non può essergli addebitato di non aver menzionato né preso in considerazione tali problemi nel suo rapporto.
59
In secondo luogo, i rapporti informativi valuterebbero le competenze, il rendimento e il comportamento in servizio dell’agente durante il periodo effettivamente lavorato. Il periodo durante il quale quest’ultimo sarebbe assente per motivi giustificati (ad esempio malattia, infortunio, congedo parentale o per motivi familiari, congedo di maternità) sarebbe escluso dal periodo di riferimento. Se tale assenza è lunga o significativa al punto da avere un impatto sulle prestazioni, gli obiettivi annuali dell’agente potrebbero essere adattati di conseguenza o la loro mancata realizzazione giustificata.
60
In terzo luogo, i dati medici sarebbero ricevuti e trattati direttamente dal servizio medico dell’EUIPO e non sarebbero trasmessi ai valutatori né, più in generale, all’amministrazione. Pertanto, i dati personali relativi alla salute dei membri del personale non sarebbero menzionati nelle relazioni di valutazione.
61
In secondo luogo, l’EUIPO contesta al Tribunale di non aver spiegato perché il valutatore sarebbe venuto meno al suo dovere di sollecitudine né ciò che tale dovere gli avrebbe imposto di fare.
62
Infatti, anzitutto, l’EUIPO non comprende le ragioni per le quali il valutatore avrebbe dovuto far figurare nel rapporto controverso i problemi di salute di KD, mentre aveva svolto una valutazione complessivamente positiva del lavoro di quest’ultima.
63
Poi, l’EUIPO ritiene che la sentenza impugnata non consenta di comprendere come i problemi di salute di KD avrebbero dovuto essere menzionati nel rapporto controverso, mentre il valutatore non era in grado di valutare lo stato di salute di tale agente.
64
Infine, l’EUIPO si chiede se la considerazione che il Tribunale richiede di accordare ai problemi di salute di KD presupponga un miglioramento o un aggiornamento della sua valutazione. A suo avviso, sarebbe ingiustificato sia concedere un vantaggio ad un agente in quanto egli è stato assente per malattia sia addebitargli una siffatta assenza.
65
KD sostiene che il quarto motivo è infondato.
Giudizio della Corte
66
Occorre ricordare che il dovere di sollecitudine riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo [OSCURATO:PERSONA] e, per analogia, il regime applicabile agli altri agenti hanno creato nei rapporti tra l’autorità pubblica e i dipendenti del pubblico impiego. Al pari del diritto a una buona amministrazione, tale equilibrio implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un agente, l’autorità prenda in considerazione l’insieme degli elementi che possono determinare la sua decisione e, nel farlo, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche, in particolare, di quello dell’agente interessato (v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, FV/Consiglio,
C‑875/19 P
,
EU:C:2021:283
, punto
98
).
67
Come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 125 della sentenza impugnata, il dovere di sollecitudine impone, in particolare, all’amministrazione di prendere debitamente in considerazione, se del caso, i problemi di salute del funzionario o dell’agente interessato nell’adottare il rapporto informativo di quest’ultimo.
68
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato, al punto 126 della sentenza impugnata, che il rapporto controverso non conteneva il minimo riferimento ai problemi di salute, pur rilevanti, incontrati da KD nel periodo di riferimento, di modo che ha concluso nel senso di una violazione del dovere di sollecitudine.
69
L’EUIPO critica, tale conclusione facendo valere, in primo luogo, che i problemi di salute che colpiscono un funzionario o un agente devono, a suo avviso, essere presi in considerazione nel rapporto informativo solo nel caso in cui lo stato di salute di tale funzionario o di tale agente abbia giustificato assenze talmente lunghe o frequenti da impedire che quest’ultimo sia pienamente valutato per l’esercizio considerato.
70
Tuttavia, una concezione così restrittiva della presa in considerazione dello stato di salute del funzionario o dell’agente da parte del suo valutatore non può essere accolta, in quanto i problemi di salute che lo colpiscono possono incidere sulle sue prestazioni durante i periodi di lavoro.
71
In secondo luogo, l’EUIPO sostiene che la riservatezza delle informazioni mediche osta a che queste ultime siano menzionate nella relazione di valutazione.
72
Tuttavia, la riservatezza di tali informazioni non impedisce ai superiori di un agente affetto da una lunga malattia che dia luogo ad assenze frequenti di essere a conoscenza dei suoi problemi di salute, anche senza conoscerne la natura esatta.
73
Nel caso di specie, è pacifico che, da un lato, KD aveva avuto gravi problemi di salute negli anni dal 2015 al 2018 e non li aveva ancora superati nel periodo di riferimento, come dimostrano le sue assenze per motivi di salute nel corso di tale periodo, e che, dall’altro, il suo valutatore era a conoscenza di tali problemi.
74
Pertanto, la riservatezza dei dati medici non poteva giustificare il silenzio mantenuto dalla relazione controversa sui problemi di salute di KD.
75
In terzo luogo, l’EUIPO contesta al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione, in quanto non ha spiegato né perché il valutatore è venuto meno al suo dovere di sollecitudine né come i problemi di salute di KD avrebbero dovuto essere riflessi nel rapporto controverso.
76
Tuttavia, come ricordato al punto 68 della presente sentenza, il Tribunale ha indicato, al punto 126 della sentenza impugnata, in cosa consiste la violazione del dovere di sollecitudine da cui è viziato il rapporto controverso, cioè che il rapporto controverso non contiene il benché minimo riferimento ai problemi di salute di KD.
77
Non si può inoltre contestare al Tribunale di non aver spiegato come il valutatore avrebbe dovuto prendere in considerazione tali problemi di salute, dal momento che la violazione del dovere di sollecitudine constatata nella sentenza impugnata risulta non da un’inadeguata presa in considerazione, bensì dall’assenza di qualsiasi menzione nel rapporto controverso di detti problemi di salute.
78
Pertanto, la censura vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe proceduto, senza motivarla, ad una constatazione di una violazione da parte dell’EUIPO del suo dovere di sollecitudine è infondata.
79
Da quanto precede risulta che il quarto motivo di impugnazione dev’essere respinto.
80
Poiché nessuno dei motivi d’impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere respinta.
Sulle spese
81
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’EUIPO, rimasto sostanzialmente soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda di KD.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.