CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con il quale si chiede la riqualificazione del fatto nel reato di violazione di domicilio - è inammissibile sotto un duplice profilo: - non indica quale sia l'interesse dell'imputato alla diversa qualificazione giuridica del fatto considerato che, come osserva la Corte di appello, è stata applicata la pena di mesi dieci di reclusione, mentre la pena minima per il reato consumato di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose è pari ad anni uno di reclusione; - è generico, poiché si esaurisce nel richiamo a una massima della Corte di cassazione, senza riferimento agli elementi specifici della fattispecie concreta che avrebbero dovuto condurre a qualificare diversamente il fatto; Considerato che il secondo motivo - che contesta il mancato riconoscimento della desistenza volontaria - sconta il medesimo vizio di genericità che affligge il primo motivo ed inoltre propone una tesi in palese contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità: «L'integrazione della desistenza volontaria, ex art. 56, comma terzo, cod. pen. richiede che il soggetto attivo arresti, per volontaria iniziativa, la propria condotta delittuosa prima del completamento dell'azione esecutiva, impedendo l'evento. Sussiste pertanto il tentativo di furto - e non l'ipotesi della desistenza volontaria - nel caso in cui la condotta si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione dell'agente (Sez. 5, n. 36919 del 11/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241595 che, in applicazione di questo principio, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice d'appello ha ritenuto integrato il delitto di cui agli art. 56 e 624 cod. pen. nella condotta dell'imputato che, salito su un furgone parcheggiato sulla pubblica via, aveva rovistato all'interno di esso ed era,, quindi, ridisceso senza asportare alcunché, per non avere trovato beni d'interesse; conf. Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro I3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mot6ini Stel_ P