CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 38614/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di merito, senza evidenziare lacune argomentative tali da far ritenere la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, bensì prospettando una diversa lettura, in punto di fatto, delle risultanze istruttorie; rilevato che, per quanto concerne specificamente la sussistenza di atti simulati o fraudolenti, richiesti dall'art. 388 cod.pen., si tratta di una deduzione in fatto, che ipotizza una valutazione di merito non consentita in questa sede e che, in ogni caso, non tiene conto di quanto affermato dai giudici di merito, i quali hanno concordemente ritenuto sussistente la condotta latannente "fraudolenta" consistita nell'impedire, mediante un artificio, l'utilizzo dell'abitazione da parte del Ferro; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]