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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 1998

Cassazione n. 21904/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, ritenuto il fatto contestato ai sensi dell'art. 367 cod. pen. riconducibile al diverso e più grave delitto di cui all'art. 368 cod. pen, annullava la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le iniziative di competenza.2.

Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 179, 180, 604, commi 1, 3, e 4 cod. proc. pen. e 367 e 368 cod. pen.

Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza di un fatto diverso e più grave di quello contestato, ciò che integra una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. o, al più, a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen. con riguardo all'iniziativa del Pubblico Ministero.

Da ciò doveva conseguire la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e trasmissione degli atti al Giudice che procedeva quando si è verificata la nullità e non, invece, la trasmissione al Pubblico Ministero, soluzione, quest'ultima, consentita, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., esclusivamente per i casi di condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo e non, invece, per il caso, ricorrente nella vicenda in esame, di un reato diverso e più grave rispetto a quello contestato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto fuori dai casi consentiti e comunque per difetto di interesse.

2. Va, preliminarmente, rilevato che la Corte di appello, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, ha ritenuto che la condotta accertata in capo all'imputato, consistita nel denunciare falsamente lo smarrimento di un blocchetto di assegni tratto sul proprio conto corrente, che egli aveva consegnato ad una terza persona e di cui faceva parte l'assegno 1022447733 di euro 2477,78 del 29/03/2019 posto all'incasso dal titolare di una ditta cui era stato consegnato in pagamento, integri non il reato di simulazione di reato, oggetto di contestazione, bensì il più grave reato di calunnia.

Esclusa la possibilità di una riqualificazione del fatto in appello, pena la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., ha disposto l'annullamento della sentenza di primo grado e la contestuale trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

3. L'odierno ricorrente non contesta nel merito la riqualificazione giuridica operata dalla Corte di appello né censura la pronuncia di annullamento della sentenza di primo grado, ma si duole della disposta trasmissione degli atti al pubblico ministero anziché al giudice, che, a differenza della pronuncia di annullamento, non è provvedimento suscettibile di autonoma impugnazione. 2In ogni caso, non risulta prospettato l'interesse al ricorso.

Sul punto, va premesso che l'accertamento della diversità del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., che comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non coincide con l'accertamento di cui all'art. 533 cod. proc. pen., in quanto solo quest'ultimo giudizio postula il pieno convincimento sulla colpevolezza, essendo prodromico ad una pronuncia di condanna" (Sez. 2, Sentenza n. 27826 del 30/04/2019, Rv. 276984-03).

Quanto all'ammissibilità del ricorso avverso una tale pronuncia, va rammentato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, anche la sentenza d'appello che abbia natura meramente processuale è comunque impugnabile mediante ricorso per cassazione dalle parti che vi hanno interesse, ai sensi dell'art. 568 comma 2 c.p.p. e art. 111 comma 7 Cost., disposizioni che non distinguono tra sentenze di merito e sentenze processuali.

L'unico limite al ricorso è costituito dalla sussistenza di un concreto interesse della parte, che deve essere accertato verificando gli obiettivi concreti della impugnazione.

La verifica della esistenza di un interesse concreto ed attuale passa attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma; degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte; del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo del gravame possono scaturire. (Sez, U, n. 29529 del 25 giugno 2009, Rv. 244108-01).

Nel solco delle coordinate ermeneutiche delineate dalle Sezioni Unite, si è, così, affermato che "[è] ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui l'imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza di appello che aveva erroneamente dichiarato la nullità della decisione di primo grado ravvisando un'ipotesi di un unico "fatto diverso", invece, di rilevare la coesistenza del fatto già giudicato dal tribunale e di un "fatto nuovo", per il quale solo dovevano essere trasmessi gli atti al P.M.). (Sez. 6, Sentenza n. 26284 del 26/03/2013; Rv. 256860-01).

Nella medesima prospettiva, si sono registrate plurime pronunce che hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, ritenuta la diversità del fatto ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., abbia annullato una pronuncia assolutoria di primo grado, in considerazione del fatto che tale pronuncia, pur avendo natura processuale, comporta l'eliminazione di una precedente decisione favorevole, in ciò rendendosi evidente l'interesse ad impugnare (sul punto: Sez. 2, n. 455 del 03/12/2021, dep. 11/01/2022, Rv. 3282514 - 01; Sez. 2, n. 22170 del 24/04/2019, Rv. 275589-02; Sez. 2, Sentenza n. 2069 del 17/10/2018, Rv. 274735-01).

Si è, invece ritenuta, l'inammissibilità, per difetto di interesse ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., del ricorso proposto dall'imputato in relazione ad una fattispecie di annullamento della sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati per il reato all'art. 648 ter cod. pen, poi ritenuto dal giudice di appello riconducibile all'ipotesi di cui al R.D. 26 marzo 1942, n. 267, art. 216, in quanto "detta decisione non determina alcun pregiudizio per l'imputato, il quale ha ampia ed inalterata facoltà di difesa nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato" (Sez. 5, Sentenza n. 14366 del 27/01/2012, Rv. 252474- 01).

4. Nel caso di specie, l'odierno ricorrente, già condannato con la sentenza annullata dalla Corte di appello in esame, non ha allegato alcun concreto interesse al ricorso.

Né è possibile dedurre tale interesse dal concreto articolarsi della vicenda processuale, tenuto conto anche della coincidenza dell'esito della decisione impugnata, ovvero l'annullamento della sentenza di condanna intervenuta in primo grado, con il risultato perseguito con l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso quella sentenza.

Peraltro, fermo quanto detto sulla non impugnabilità del provvedimento di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero anziché al giudice, non è dato neppure rilevare quale interesse sorregga una tale censura, posto che, semmai, dalla soluzione invocata, deriverebbe l'effetto, indubbiamente peggiorativo, di privare l'imputato dell'udienza preliminare, prevista per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., la cui celebrazione rimarrebbe preclusa dalla restituzione degli atti al Giudice anziché al Pubblico Ministero.

In ogni caso la prospettazione del ricorrente è manifestamente infondata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "[la] diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522, cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 40966 del 1/10/2015, Rv. 265607-01).

Si è infatti chiarito che "alla stregua di una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte, che la diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato viola i principii dell'immutabilità dell'accusa e del 4contraddittorio, quale espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521 - e a pena di nullità ex art.. 522 cod. proc. pen. - a trasmettere gli atti al pubblico ministero.

Ne consegue che l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9431 del 17/05/1996, dep. 06/11/1996, Rv. 205922; più di recente, v.

Sez. 6, n. 47549 del 10/10/2007, dep. 21/12/2007, Rv. 238323; Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, dep. 13/05/2010, Rv. 247533).

Nel ricorrere di tale evenienza, ovviamente, la sentenza ha natura meramente processuale, perchè non si pronuncia sul fatto accertato, ed è soggetta a ricorso per cassazione sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, dep. 17/06/2013, Rv. 256860; Sez.

Un., n. 29529 del 25/06/2009, dep. 17/07/2009, Rv. 244108; v., inoltre, Sez. 4, n. 11228 del 04/03/2015, dep. 17/03/2015, Rv. 262715; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, dep. 29/04/2014, Rv. 260006)" (Sez. 6, n. 40966 del 2015, cit.).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, ritenuto il fatto contestato ai sensi dell'art. 367 cod. pen. riconducibile al diverso e più grave delitto di cui all'art. 368 cod. pen, annullava la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le iniziative di competenza.2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 179, 180, 604, commi 1, 3, e 4 cod. proc. pen. e 367 e 368 cod. pen. Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza di un fatto diverso e più grave di quello contestato, ciò che integra una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. o, al più, a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen. con riguardo all'iniziativa del Pubblico Ministero. Da ciò doveva conseguire la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e trasmissione degli atti al Giudice che procedeva quando si è verificata la nullità e non, invece, la trasmissione al Pubblico Ministero, soluzione, quest'ultima, consentita, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., esclusivamente per i casi di condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo e non, invece, per il caso, ricorrente nella vicenda in esame, di un reato diverso e più grave rispetto a quello contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto fuori dai casi consentiti e comunque per difetto di interesse. 2. Va, preliminarmente, rilevato che la Corte di appello, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, ha ritenuto che la condotta accertata in capo all'imputato, consistita nel denunciare falsamente lo smarrimento di un blocchetto di assegni tratto sul proprio conto corrente, che egli aveva consegnato ad una terza persona e di cui faceva parte l'assegno 1022447733 di euro 2477,78 del 29/03/2019 posto all'incasso dal titolare di una ditta cui era stato consegnato in pagamento, integri non il reato di simulazione di reato, oggetto di contestazione, bensì il più grave reato di calunnia. Esclusa la possibilità di una riqualificazione del fatto in appello, pena la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., ha disposto l'annullamento della sentenza di primo grado e la contestuale trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. 3. L'odierno ricorrente non contesta nel merito la riqualificazione giuridica operata dalla Corte di appello né censura la pronuncia di annullamento della sentenza di primo grado, ma si duole della disposta trasmissione degli atti al pubblico ministero anziché al giudice, che, a differenza della pronuncia di annullamento, non è provvedimento suscettibile di autonoma impugnazione. 2In ogni caso, non risulta prospettato l'interesse al ricorso. Sul punto, va premesso che l'accertamento della diversità del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., che comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non coincide con l'accertamento di cui all'art. 533 cod. proc. pen., in quanto solo quest'ultimo giudizio postula il pieno convincimento sulla colpevolezza, essendo prodromico ad una pronuncia di condanna" (Sez. 2, Sentenza n. 27826 del 30/04/2019, Rv. 276984-03). Quanto all'ammissibilità del ricorso avverso una tale pronuncia, va rammentato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, anche la sentenza d'appello che abbia natura meramente processuale è comunque impugnabile mediante ricorso per cassazione dalle parti che vi hanno interesse, ai sensi dell'art. 568 comma 2 c.p.p. e art. 111 comma 7 Cost., disposizioni che non distinguono tra sentenze di merito e sentenze processuali. L'unico limite al ricorso è costituito dalla sussistenza di un concreto interesse della parte, che deve essere accertato verificando gli obiettivi concreti della impugnazione. La verifica della esistenza di un interesse concreto ed attuale passa attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma; degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte; del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo del gravame possono scaturire. (Sez, U, n. 29529 del 25 giugno 2009, Rv. 244108-01). Nel solco delle coordinate ermeneutiche delineate dalle Sezioni Unite, si è, così, affermato che "[è] ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui l'imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza di appello che aveva erroneamente dichiarato la nullità della decisione di primo grado ravvisando un'ipotesi di un unico "fatto diverso", invece, di rilevare la coesistenza del fatto già giudicato dal tribunale e di un "fatto nuovo", per il quale solo dovevano essere trasmessi gli atti al P.M.). (Sez. 6, Sentenza n. 26284 del 26/03/2013; Rv. 256860-01). Nella medesima prospettiva, si sono registrate plurime pronunce che hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, ritenuta la diversità del fatto ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., abbia annullato una pronuncia assolutoria di primo grado, in considerazione del fatto che tale pronuncia, pur avendo natura processuale, comporta l'eliminazione di una precedente decisione favorevole, in ciò rendendosi evidente l'interesse ad impugnare (sul punto: Sez. 2, n. 455 del 03/12/2021, dep. 11/01/2022, Rv. 3282514 - 01; Sez. 2, n. 22170 del 24/04/2019, Rv. 275589-02; Sez. 2, Sentenza n. 2069 del 17/10/2018, Rv. 274735-01). Si è, invece ritenuta, l'inammissibilità, per difetto di interesse ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., del ricorso proposto dall'imputato in relazione ad una fattispecie di annullamento della sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati per il reato all'art. 648 ter cod. pen, poi ritenuto dal giudice di appello riconducibile all'ipotesi di cui al R.D. 26 marzo 1942, n. 267, art. 216, in quanto "detta decisione non determina alcun pregiudizio per l'imputato, il quale ha ampia ed inalterata facoltà di difesa nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato" (Sez. 5, Sentenza n. 14366 del 27/01/2012, Rv. 252474- 01). 4. Nel caso di specie, l'odierno ricorrente, già condannato con la sentenza annullata dalla Corte di appello in esame, non ha allegato alcun concreto interesse al ricorso. Né è possibile dedurre tale interesse dal concreto articolarsi della vicenda processuale, tenuto conto anche della coincidenza dell'esito della decisione impugnata, ovvero l'annullamento della sentenza di condanna intervenuta in primo grado, con il risultato perseguito con l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso quella sentenza. Peraltro, fermo quanto detto sulla non impugnabilità del provvedimento di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero anziché al giudice, non è dato neppure rilevare quale interesse sorregga una tale censura, posto che, semmai, dalla soluzione invocata, deriverebbe l'effetto, indubbiamente peggiorativo, di privare l'imputato dell'udienza preliminare, prevista per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., la cui celebrazione rimarrebbe preclusa dalla restituzione degli atti al Giudice anziché al Pubblico Ministero. In ogni caso la prospettazione del ricorrente è manifestamente infondata. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "[la] diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522, cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 40966 del 1/10/2015, Rv. 265607-01). Si è infatti chiarito che "alla stregua di una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte, che la diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato viola i principii dell'immutabilità dell'accusa e del 4contraddittorio, quale espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521 - e a pena di nullità ex art.. 522 cod. proc. pen. - a trasmettere gli atti al pubblico ministero. Ne consegue che l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9431 del 17/05/1996, dep. 06/11/1996, Rv. 205922; più di recente, v. Sez. 6, n. 47549 del 10/10/2007, dep. 21/12/2007, Rv. 238323; Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, dep. 13/05/2010, Rv. 247533). Nel ricorrere di tale evenienza, ovviamente, la sentenza ha natura meramente processuale, perchè non si pronuncia sul fatto accertato, ed è soggetta a ricorso per cassazione sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, dep. 17/06/2013, Rv. 256860; Sez. Un., n. 29529 del 25/06/2009, dep. 17/07/2009, Rv. 244108; v., inoltre, Sez. 4, n. 11228 del 04/03/2015, dep. 17/03/2015, Rv. 262715; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, dep. 29/04/2014, Rv. 260006)" (Sez. 6, n. 40966 del 2015, cit.). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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