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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 agosto 1954

Cassazione n. 41091/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1954 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del GIUD.

SORVEGLIANZA di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Pisa ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, in data 30 dicembre 2019, con la quale era stata, in parte, respinta e, in parte, dichiarata inammissibile l'istanza di remissione del debito avanzata con riferimento alle spese di giustizia oggetto della sentenza della Corte di appello di Genova del 3 gennaio 2014.

Osservava che le condizioni economiche del condannato erano pienamente compatibili con il pagamdhto della somma oggetto della richiesta che andava determinata in euro 5.369,99, dovendosi detrarre la maggior somma di euro 137.581,91 perché sottoposta a sequestro conservativo. 4

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 6 d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115 e 106 d.P.R., 30 giugno 2000, n. 230.

Secondo il ricorrente l'assunto che il denaro sottoposto a sequestro conservativo debba essere escluso dalla richiesta di remissione perché già destinato alla soddisfazione del credito è erroneo.

Nel caso concreto, infatti, a seguito della proposta opposizione alla cartella esattoriale il credito per le spese processuali è ancora sub iudice, sicché la misura provvisoria del sequestro conservativo potrebbe essere revoca o comunque modificata.

In ogni caso, l'indisponibilità della somma in sequestro ha contribuito a determinare l'attuale situazione di disagio economico del condannato, il quale, non percependo redditi, ha dovuto indebitarsi ricorrendo all'Ape volontario che è un prestito elargito dall'INPS commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia.

Né può essere valutata quale componente attivo del suo patrimonio la disponibilità della polizza vita, pur citata nell'ordinanza, perché già incassata dall'erario.

Quanto alle spese di mantenimento in istituto e alle altre spese diverse da quelle indicate nell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002, la declaratoria di inammissibilità dell'istanza è parimenti erronea atteso che il condannato si è limitato a chiedere la remissione di quelle per le quali è comunque obbligato al rimborso all'erario, evidenziando che il loro ammontare è agevolmente determinabile attraverso i criteri prefissati senza necessità di attendere l'esito della procedura di cui all'art. 221-ter del TU sulle spese di giustizia e l'iscrizione a ruolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, il requisito delle disagiate condizioni economiche, richiesto dall'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, non sussiste solo quando il soggetto si trovi in un effettivo stato di indigenza (per questa tesi Sez. 1, n. 35752 del 28/05/2013, dep. 29/08/2013, Antonuccio, Rv. 256750), ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere, quindi, il recupero e il reinserimento sociale del richiedente e, con essi, le finalità costituzionali della pena (Spz. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Loreto, Rv. 253979; Sez. 1, n. 13611 del 13/03/2012, Valenti, Rv. 252292; Sez. 1, n. 5621 del 16/01/2009, Guarino, Rv. 242445; Sez. 1, n. 14541 del 24/01/2006, Mangione, Rv. 233939).2.

Alla riportata cornice di principio si è conformato il Magistrato di sorveglianza, il quale, dopo avere correttamente escluso che nell'ammontare del debito possa essere ricompresa la somma sequestrata nel corso del procedimento penale per essere destinata al pagamento delle spese di giustizia perché già trattenuta dall'erario come, peraltro attestato dalla cartella esattoriale che da atto dello sgravio (Sez. 1, n. 1889 del 14/04/1991, Rv. 188532), ha ritenuto che, a fronte di un debito per spese di giustizia non particolarmente elevato (pari a 5.369,99 euro), le condizioni economiche del Puliga non potessero considerarsi "disagiate", avuto riguardo: - alla disponibilità di una polizza vita, rispetto alla quale è stata dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo con conseguente dissequestro in favore dell'intestatario; - agli interessi prodotti in suo favore dalla somma in sequestro; - alla possibilità di procedere alla rateizzazione; all'accertato periodico pagamento degli assegni dovuti ai figli non economicamente autosufficienti ed alle spese di gestione dell'abitazione in cui risiede.

Altrettanto correttamente è stato escluso che la remissione possa essere estesa alle somme per le spese di mantenimento in carcere perché mai richieste.

A fronte di tale ragionamento, ineccepibile in diritto, oltre fondato su apprezzamenti di merito motivati in maniera puntuale e logicamente congrua, il ricorso si è limitato ad articolare una diversa valutazione dei medesimi elementi di fatto, sollecitandone una rivalutazione pacificamente non consentita al giudice di legittimità, peraltro alla stregua di deduzioni, tutt'altro che logiche, come quella relativa al godimento periodico della prestazione denominata APE volontaria che, per quanto qualificata come debito, non solo oggettivamente incrementa le attuali disponibilità economiche del condannato, ma la cui fruizione implica una positiva valutazione di solvibilità legata alla percezione di redditi futuri quali la pensione di vecchiaia.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1954 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Pisa ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, in data 30 dicembre 2019, con la quale era stata, in parte, respinta e, in parte, dichiarata inammissibile l'istanza di remissione del debito avanzata con riferimento alle spese di giustizia oggetto della sentenza della Corte di appello di Genova del 3 gennaio 2014. Osservava che le condizioni economiche del condannato erano pienamente compatibili con il pagamdhto della somma oggetto della richiesta che andava determinata in euro 5.369,99, dovendosi detrarre la maggior somma di euro 137.581,91 perché sottoposta a sequestro conservativo. 4 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 6 d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115 e 106 d.P.R., 30 giugno 2000, n. 230. Secondo il ricorrente l'assunto che il denaro sottoposto a sequestro conservativo debba essere escluso dalla richiesta di remissione perché già destinato alla soddisfazione del credito è erroneo. Nel caso concreto, infatti, a seguito della proposta opposizione alla cartella esattoriale il credito per le spese processuali è ancora sub iudice, sicché la misura provvisoria del sequestro conservativo potrebbe essere revoca o comunque modificata. In ogni caso, l'indisponibilità della somma in sequestro ha contribuito a determinare l'attuale situazione di disagio economico del condannato, il quale, non percependo redditi, ha dovuto indebitarsi ricorrendo all'Ape volontario che è un prestito elargito dall'INPS commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia. Né può essere valutata quale componente attivo del suo patrimonio la disponibilità della polizza vita, pur citata nell'ordinanza, perché già incassata dall'erario. Quanto alle spese di mantenimento in istituto e alle altre spese diverse da quelle indicate nell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002, la declaratoria di inammissibilità dell'istanza è parimenti erronea atteso che il condannato si è limitato a chiedere la remissione di quelle per le quali è comunque obbligato al rimborso all'erario, evidenziando che il loro ammontare è agevolmente determinabile attraverso i criteri prefissati senza necessità di attendere l'esito della procedura di cui all'art. 221-ter del TU sulle spese di giustizia e l'iscrizione a ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, il requisito delle disagiate condizioni economiche, richiesto dall'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, non sussiste solo quando il soggetto si trovi in un effettivo stato di indigenza (per questa tesi Sez. 1, n. 35752 del 28/05/2013, dep. 29/08/2013, Antonuccio, Rv. 256750), ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere, quindi, il recupero e il reinserimento sociale del richiedente e, con essi, le finalità costituzionali della pena (Spz. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Loreto, Rv. 253979; Sez. 1, n. 13611 del 13/03/2012, Valenti, Rv. 252292; Sez. 1, n. 5621 del 16/01/2009, Guarino, Rv. 242445; Sez. 1, n. 14541 del 24/01/2006, Mangione, Rv. 233939).2. Alla riportata cornice di principio si è conformato il Magistrato di sorveglianza, il quale, dopo avere correttamente escluso che nell'ammontare del debito possa essere ricompresa la somma sequestrata nel corso del procedimento penale per essere destinata al pagamento delle spese di giustizia perché già trattenuta dall'erario come, peraltro attestato dalla cartella esattoriale che da atto dello sgravio (Sez. 1, n. 1889 del 14/04/1991, Rv. 188532), ha ritenuto che, a fronte di un debito per spese di giustizia non particolarmente elevato (pari a 5.369,99 euro), le condizioni economiche del Puliga non potessero considerarsi "disagiate", avuto riguardo: - alla disponibilità di una polizza vita, rispetto alla quale è stata dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo con conseguente dissequestro in favore dell'intestatario; - agli interessi prodotti in suo favore dalla somma in sequestro; - alla possibilità di procedere alla rateizzazione; all'accertato periodico pagamento degli assegni dovuti ai figli non economicamente autosufficienti ed alle spese di gestione dell'abitazione in cui risiede. Altrettanto correttamente è stato escluso che la remissione possa essere estesa alle somme per le spese di mantenimento in carcere perché mai richieste. A fronte di tale ragionamento, ineccepibile in diritto, oltre fondato su apprezzamenti di merito motivati in maniera puntuale e logicamente congrua, il ricorso si è limitato ad articolare una diversa valutazione dei medesimi elementi di fatto, sollecitandone una rivalutazione pacificamente non consentita al giudice di legittimità, peraltro alla stregua di deduzioni, tutt'altro che logiche, come quella relativa al godimento periodico della prestazione denominata APE volontaria che, per quanto qualificata come debito, non solo oggettivamente incrementa le attuali disponibilità economiche del condannato, ma la cui fruizione implica una positiva valutazione di solvibilità legata alla percezione di redditi futuri quali la pensione di vecchiaia. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in R
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