CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 18286/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione, in favore dell'imputato, delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis, cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto non solo largamente versato in fatto, ma altresì privo di adeguato confronto con il principio per cui, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che ne consentono l'applicazione, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); è stato anche affermato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 286031 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere; Mass. conf: N. 19326 del 2015 Rv. 263558 - 01, N. 25833 del 2012 Rv. 253102 - 01, N. 25085 del 2010 Rv. 247853 - 01); una adeguata motivazione è certo ravvisabile nel caso di specie, avendo la Corte dato atto, tra l'altro, della rilevata inefficacia deterrente dei benefici già concessi all'imputato e della continuità delinquenziale interrotta solo dai periodi di detenzione, argomentazione con la quale il ricorso non dialoga, limitandosi anzi all'indicazione di una serie di elementi dai quali ritiene di poter ricavare una prognosi di ravvedimento dell'imputato, senza però nemmeno assumere di averli previamente dedotti innanzi alla Corte territoriale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen