CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 30433/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello diPerugia che aveva ridotto la pena inflitta, nella misura di mesi otto di reclusione,in relazione al reato di cui all’art. 589 bis cod.pen., è inammissibile per rinuncia.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 4 giungo 2026, ha depositato atto di rinuncia all’impugnazione,quale difensore e procuratore speciale.La rinuncia all’impugnazione, validamente effettuata, è un atto negozialeprocessuale abdicativo e recettizio, che, una volta pervenuto all'autoritàcompetente, produce l'effetto dell'inammissibilità del gravame (Sez. 5, n. 18714del 22/04/2022, Rv. 283164 – 01).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]