CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 38169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25985/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROM A, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 139/2018 , depositata il27/03/2018, R.G.N. 583/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con sentenza 27 marzo 2018, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], residente in Rimini e dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 3 gennaio 2011 con mansioni di capo tecnico rotabili (inquadrato al livello B1 del CCNL applicato) presso gli impianti di [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di accertamento della natura retributiva del fringe benefit assicuratogli dal 3 gennaio 2011 al 31 ottobre 2015, costituito dall’alloggio presso il residence [OSCURATO:PERSONA], di illegittimità della sua unilaterale revoca datoriale dal 1° novembre 2015 e di condanna della società al ripristino ovvero, in subordine, al pagamento del controvalore di utilizzo dell’alloggio, pari a € 2.100,00 mensili netti, oltre in ogni caso al risarcimento del danno in misura di € 23.000,00 o di giustizia; 2. come già il Tribunale, essa ha negato la spettanza al lavoratore del beneficio accordatogli, in assenza di una previsione contrattuale collettiva, né regolamentare (prevedendo gli artt. 77 e 28 CCNL un tale diritto per il personale cd. mobile, che fruisca del riposo fuori dal luogo di residenza e per i trasfertisti e limitando l’art. 2 della circolare Ferrotel del 24 settembre 2001 la possibilità di alloggiare nel residence a personale diverso da quello addetto alla manutenzione, quale il ricorrente occupato nella gestione del verde), tanto meno contrattuale individuale, neppure essendogli stato riconosciuto nelle lettere di assunzione a tempo determinato e di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; 3. la Corte territoriale ha parimenti escluso l’esistenza di una pattuizione tacita nel solo godimento dell’alloggio gratuito quinquennale, riconducibile alle più diverse ragioni, in difetto di ogni altro elemento; 4. essa ha pertanto concluso per l’inapplicabilità del principio di irriducibilità invocato per un compenso, in denaro o in natura, non dovuto; 5. con atto notificato il 12 settembre 2016, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2103 c.c., per l’erronea negazione della natura retributiva dell’uso gratuito di un alloggio nel residence Ferrotel M ilano [OSCURATO:PERSONA] per poco meno di un quinquennio, indipendentemente da una previsione contrattuale (comunque non escluso dalla previsione della circolare Ferrotel del 24 settembre 2001, in quanto rientrante, quale dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. –costituita a seguito della cessione di un ramo d’azienda di [OSCURATO:SOCIETA]., denominato “[OSCURATO:PERSONA]” – tra i beneficiari di una Convenzione, stipulata dalla seconda società al fine di estendere l’[OSCURATO:PERSONA] n. 8/2007, relativo al servizio Ferrotel), per la sola continuità della corresponsione in collegamento al rapporto di lavoro, alla stregua di qualsiasi altro emolumento continuativamente erogato, in denaro o in natura, pertanto soggetta al principio di irriducibilità della retribuzione (unico motivo); 2. esso è infondato; 3. in via preliminare, occorre considerare che i fringe benefits sono quei beni o servizi che le imprese accordano ad alcuni dipendenti, in aggiunta alla retribuzione e che, proprio con riferimento all'attribuzione del godimento di un alloggio, questa Corte ha affermato che essa costituisce una componente in natura della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, solo qualora vi sia connessione con la posizione lavorativa del dipendenteche ne fruisce, a prescindere dal nomen iuris dato dalle parti (Cass. 12 aprile 1995, n. 4197; Cass. 22 giugno 2004, n. 11644; Cass. 26 luglio 2006, n. 17013): non avendo natura retributiva le voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell'interesse dell'imprenditore (Cass. 31 agosto 2018, n. 21519; Cass. 20 settembre 2022, n. 27534, entrambe in riferimento alla computabilità o meno nella base di determinazione del T.f.r.); 3.1. nel caso di specie, il godimento a titolo gratuito dell’alloggio, assicurato al lavoratore per un periodo continuativo di un quinquennio circa (integrante pattuizione tacita per la libertà di forma del contratto di lavoro e dei suoi elementi), è tuttavia emolumento non collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni (di addetto alla manutenzione, occupato nella gestione del verde), quanto piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell’attività lavorativa (in Milano) lontano dal luogo di residenza (Rimini);3.2. in quanto condizione di miglior favore, esso è componente aggiuntiva ai minimi tabellari, non coperta dalla tutela dell'art. 36 Cost., che si riferisce ai minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva e idonei a garantire la proporzionalità della retribuzione stessa alla qualità e quantità del lavoro prestato (Cass. 18 marzo 2013, n. 6709): sicché, neppure è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c. c., dovendo il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, così garantito, essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, ossia attinenti alla professionalità tipica della qualifica rivestita; non essendo compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati (Cass. 6 dicembre 2017, n. 29247; Cass. 24 agosto 2021, n. 23329); 4. il ricorso deve essere pertanto rigettato per infondatezza, con regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst