CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 26698/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 884/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13496/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'appello di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 novembre 2024 la Corte di appello di Firenze, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia del 31 gennaio 2022, con la quale il Tribunale di Livorno (all’esito di giudizio abbreviato) ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di furto aggravato (perché commesso con violenza sulle cose nonché su cose esposte alla pubblica fede (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) e ricettazione (art. 648, comma 2, cod. pen.), e ritenuta la recidiva infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26698/2025 Roma, lì, 21/07/2025 fede, ritenuta in violazione dei princìpi posti dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e comunque con un’argomentazione contraddittoria, dato che la pronuncia impugnata ha affermato che i beni oggetto materiale del reato sono stati lasciati nell’auto dalla persona offesa per comodità e ha tuttavia ricondotto tale nozione a una consuetudine (di cui peraltro non ricorrono i presupposti). 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – e il vizio di motivazione, in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione, fondato su dati indiziari insufficienti (segnatamente, il rinvenimento dei beni in discorso all’ingresso di un’abitazione che non era nella disponibilità del solo imputato), anche rispetto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, valorizzando la presenza in loco del Regina e i suoi precedenti penali non potendosi correttamente valorizzare neppure il silenzio da lui serbato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625, comma 1, n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, ossia alla particolare posizione in cui versano le cose non sottoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui, nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo; in altri termini, la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo ove essa si trovi (tanto che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere: Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Anghel, Rv. 279243 - 02; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, che - richiamando pure Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti, Rv. 248656 e Sez. 5, n. 11921 del 19/12/2019, dep. 2020, Gallo, n.m. - ha evidenziato che la ratio della norma è tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà, ostacolandone quella facilità di raggiungimento che consegue dall'esposizione alla pubblica fede). Inoltre, si è condivisibilmente affermato che, «in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva» (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020 - dep. 17/02/2021, [OSCURATO:PERSONA] el Din, Rv. 280492 - 01, la quale ha rigettato il ricorso dell'imputato – che aveva censurato la decisione di merito secondo cui sussisteva l'aggravante – in una fattispecie relativa al furto di un furgone con relativo carico, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alle consegne che, per numero e protocolli di spedizione, richiedevano particolare celerità e speditezza; conf. Sez. 5, n. 33863/2018, cit., che ha escluso la sussistenza dell'aggravante relativamente al furto di una tessera bancomat sottratta da una borsa riposta dentro un furgone, poiché la persona offesa aveva parcheggiato e lasciato aperto il predetto furgone senza rappresentare esigenze particolari che le avessero impedita di approntare forme più adeguate di tutela dei propri beni). Quanto ai beni custoditi all’interno di un’autovettura, si è già affermato -e il Collegio intende ribadire tale esegesi – che, «ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità» (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119 - 01: in motivazione, la pronuncia ha chiarito che assumono rilievo, nella ratio dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana; cfr. pure Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903 – 01; Sez. 5, n. 35249 del 09/06/2022, Kari, n.m.). La linea ermeneutica in discorso, «dopo aver ricordato le divaricazioni esegetiche registratesi nella produzione di questa Corte, ha sviluppato un orientamento che ritiene esposti alla pubblica fede anche oggetti che non costituiscono la normale dotazione di un veicolo, ritenendolo “più aderente alla attuale realtà storico-sociale e meglio rispondente alla ratio dell'aggravamento previsto dall'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., e cioè la volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte”. Si è così valorizzata la necessità di apprestare una più rigorosa tutela, ritenendo il reo meritevole di un aggravamento di pena, ai bisogni della vita quotidiana precisando — e la precisazione non è di poco momento — che i bisogni della persona offesa devono essere intesi non soltanto quelli “di ordine straordinario, ma anche di natura ordinariamente connessa ai tempi ed alle modalità con i quali si attende alle incombenze della propria giornata nella società attuale”. […C]iò impone di ricomprendere nel concetto di cose lasciate per necessità e consuetudine “anche quei beni che, di difficile trasporto per ingombro e peso, debbano essere lasciate in auto nel mentre si attende ad ulteriori incombenze, nonché eventuali oggetti e documenti che l'offeso detenga all'interno dell'autovettura e che per necessità e comodità di custodia abbia lasciato ivi”, indicando esemplificativamente “documenti, monili d'oro, occhiali» o anche «le buste contenenti spese di generi alimentari e non”. Ebbene, l'esegesi della sentenza Lucchiari è pienamente condivisibile, dal momento che può ritenersi ormai un dato di comune esperienza che l'autovettura venga utilizzata non solo per singoli spostamenti, ma anche per trasporti prolungati e consecutivi nel corso della giornata, con l'inevitabile accumulo, all'interno del veicolo, di oggetti appartenenti all'utilizzatore dello stesso, oggetti che sarebbe inesigibile pretendere siano rimossi dall'abitacolo ad ogni sosta, con la conseguente necessità di portarli con sé; ciò integra sia una condizione di necessità che un'oramai acquisita consuetudine che impone/consente di lasciare detti beni nei veicoli parcheggiati contando sulla pubblica fede, da intendersi quale rispetto verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita» (Sez. 5, n. 47791/2022, cit.). 1.2. La motivazione della Corte territoriale è congrua e logica e conforme ai princìpi di diritto sopra esposti, poiché ha dato conto degli elementi di fatto dai quali ha tratto la sussistenza, nel caso di specie, delle esigenze hanno condotto la persona offesa a non portare con sé (o custodire diversamente) lo zaino e il suo contenuto e, dunque, la necessità di affidarli al senso di onestà e rispetto per le cose altrui senza poterla sorvegliare, rimarcando come si trattasse di un complesso costituito da numerosi beni voluminosi, che la persona offesa impiegava per lavoro (una smerigliatrice con accessori, un avvitatore con batteria, un kit di chiavi fisse, un misuratore ed altri oggetti di minor consistenza). 2. Il secondo motivo è nel complesso infondato. Al di là del riferimento ai precedenti dell’imputato, che non incide sulla tenuta della motivazione, la Corte di merito ha esposto gli elementi dai quali ha tratto la provenienza delittuosa delle res de quibus, rinvenute presso l’abitazione dell’imputato, e della sussistenza dell’elemento soggettivo, valorizzando il fatto che gli zaini (e i beni in essi contenuti) in relazione ai quali è stata elevata l’imputazione di ricettazione fossero collocati nel medesimo luogo (il soggiorno dell’abitazione in uso all’imputato) dove si trovava lo zaino oggetto del menzionato furto e che in uno di essi vi fosse una patente oggetto di furto; e chiarendo come l’ubicazione dei beni (in un luogo ben visibile all’imputato) non consentisse di escluderne la responsabilità neppure sotto il profilo soggettivo (sol perché egli condivideva l’abitazione con la moglie e in essa ospitava temporaneamente un terzo), a fonte peraltro della mancanza di qualsivoglia indicazione sui beni da parte dell’imputato. Si tratta di una motivazione congrua e logica nonché conforme al diritto (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01: «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso»; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01: «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente») che la difesa – senza denunciare alcun travisamento della prova – finisce col sindacare pure per il tramite della prospettazione assertiva di un’alternativa valutazione del compendio in atti (: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01). 3. Al rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/06/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]